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Gruppo     II                    /107.11.98

OGGETTO: Alternanza fra congedo straordinario per motivi di salute e aspettativa per infermità.

   
   
   
                                                       DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                       PERSONALE E DEI SERVIZI
                                                       GENERALI
                                                        S E D E
   
               1. Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto allo scrivente il riesame della problematica in oggetto risolta in passato (parere n. 8066-85/88.11 del 5/8/88) nel senso che la fruizione di congedo straordinario dopo un periodo trascorso in aspettativa per infermità è possibile a condizione che tra i due tipi di assenze intecorra un periodo di almeno tre mesi e che il periodo di aspettativa abbia avuto termine nell'anno solare successivo a quello di inizio dell'aspettativa stessa.
               Codesta Direzione manifesta perplessità sul predetto orientamento -a cui si è finora attenuta- in quanto, la riduzione del limite massimo di congedo straordinario a 45 giorni, operata dall'art. 38 della l.r. 6/97, ed il conseguente maggior ricorso all'aspettativa per infermità, sembrano penalizzare i dipendenti che sempre più frequentemente si trovano nell'impossibilità di fruire del congedo straordinario.
               Una soluzione a tale problema -sulla cui correttezza viene consultato quest'Ufficio- potrebbe essere, ad avviso di codesta Direzione, quella di concedere nel nuovo anno periodi di congedo straordinario senza tuttavia includerli tra i periodi di effettivo servizio che impediscono il cumulo tra due periodi di aspettativa ai fini del computo del suo limite massimo.
   
           2. - Si concorda con la soluzione prospettata da codesta Direzione.
               Sembra infatti, re melius perpensa, che il mancato intervallo di tre mesi dal termine di un periodo di aspettativa non osti alla concessione del congedo straordinario per infermità ma solo che in tale ipotesi, non potendo i giorni trascorsi in tale posizione considerarsi come servizio attivo, gli stessi non siano utili ad impedire il cumulo del periodo di aspettativa che li precede con quello che venga fruito successivamente (ovviamente prima che si compia un complessivo periodo attivo di tre mesi).In tal modo infatti, sembra si possa conciliare l'esigenza di impedire l'elisione del termine massimo di aspettativa con l'osservanza delle disposizioni della l.r. 41 del 1985 e successive modifiche, secondo cui, da un lato, nel corso dell'anno spettano periodi di congedo straordinario (art. 44) e dall'altro il dipendente è collocato anche d'ufficio in aspettativa "qualora la malattia si prolunghi oltre il termine concesso come congedo straordinario (art. 45).
               Si segnala inoltre che la tesi prescelta risulta suffragata dalla giurisprudenza della Corte dei Conti in sede di controllo (Sez. controllo Stato determinazioni n. 415 del 24/3/70 e 442 del 24/3/93).
   

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