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OGGETTO: Commissioni provinciali assegnazione alloggi. Rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.

   
   
                  Assessorato regionale lavori pubblici
                                                                             P A L E R M O

               1.- Con la nota che si riscontra si sottopone all'esame dello scrivente la questione relativa alla rappresentanza e difesa delle Commissioni provinciali assegnazioni alloggi sollevata dall'Istituto autonomo case popolari di Messina con nota 23 dicembre 1996 n. 23531.
               In particolare si rappresenta nella nota da ultimo citata che le Commissioni de quibus non possono essere considerate organi degli II.AA.CC.PP. godendo di autonomia funzionale, decisionale e di rappresentanza sicchè gli Istituti non devono assumersi l'onere di costituirsi in giudizio in cui sono parti le Commissioni nè di dover provvedere agli adempimenti necessari ai fini della costituzione in giudizio tramite propri legali di fiducia.
               Rappresenta altresì l'Istituto di Messina che l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso l'avviso che le Commissioni, in quanto organi degli II.AA.CC.PP., non possono usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
               Con la nota che si riscontra è stata infine trasmessa la sentenza n. 369/97 del 28.2.97 del T.A.R.S. Catania con la quale è stato affermato che la Commissione provinciale assegnazione alloggi è un organo della Regione e che pertanto il patrocinio di questo spetta per legge all'Avvocatura dello Stato.
       
               2.- La natura giuridica delle Commissioni de quibus e quindi della rappresentanza e difesa in giudizio delle stesse è stata oggetto di decisioni giurisprudenziali contrastanti, che possono tuttavia così sintetizzarsi:
   a) secondo un certo orientamento la Commissione provinciale di cui all'art.6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 è dotata di autonomia funzionale, decisionale e di rappresentanza, e quindi si presenta come Autorità diversa e distinta non solo dall'Istituto autonomo per le case popolari, presso cui è istituita, ma anche dal Comune, al quale l'art. 95 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616 ha trasferito le competenze di tale istituto in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (T.A.R. Abruzzo-Pescara 14 maggio 1986, n. 393; T.A.R. Molise 28 settembre 1993, n. 173; T.A.R. Lazio III 16 ottobre 1989, n. 1867);
   b) un altro orientamento giurisprudenziale, fatto proprio peraltro dall'Avvocatura Generale dello Stato, si sostanzia nel fatto che la Commissione è un organo dell'I.A.C.P. (anche se dotata di propria autonomia funzionale, nel senso di non essere soggetta ad altri organi dell'istituto) non possedendo autonomia patrimoniale, contabile, finanziaria. Conseguentemente la stessa viene assimilata alla commissione giudicatrice di un concorso (T.A.R. Calabria Catanzaro 6 settembre 1993, n. 774; C.S. IV 16 maggio 1991, n. 386);
   c) secondo un terzo filone giurisprudenziale, riconducibile al T.A.R. per la Sicilia II Sez. di Catania (Sentt. 23 maggio 1996, n. 840, 23 ottobre 1996, n. 369 e 23 settembre 1997, n. 1850) la Commissione è un organo della Regione siciliana e pertanto il patrocinio spetta per legge (D.L.vo 2 marzo 1948, n. 142) alla competente Avvocatura distrettuale.
               Il predetto Tribunale etneo fonda la tesi suesposta sul fatto che:
   - l'atto di investitura è emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 1035/1972 ed all'art. 11 della l.r. n. 21/1973;
   - all'Assessore succitato viene attribuito un potere organizzativo in materia, avendo facoltà di nominare più commissioni, in relazione al numero di alloggi da assegnare;
   - la Commissione, che si trova in posizione di peculiare indipendenza, esercita funzione di controllo e di garanzia sull'operato degli enti che intervengono nell'assegnazione, funzioni che si concretizzano nella predisposizione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione (previa verifica del punteggio provvisorio assegnato dal Comune) e nell'espressione di pareri, obbligatori e vincolanti, in materia di annullamento e di revoca dell'assegnazione degli alloggi.
               Orbene, secondo l'assunto del succitato T.A.R., tali funzioni fanno capo all'Amministrazione regionale, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, del D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, come sostituito dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, in base ai quali tutte le funzioni amministrative in materia di edilizia economica e popolare, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela (ove non siano riferibili a particolari enti - quali gli I.A.C.P. ed i comuni - in virtù di disposizioni speciali), sono esercitati dalla Regione, alla quale è attribuito ogni potere residuale.
   
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               Non v'è dubbio che la tesi del T.A.R. di Catania è quella che occorre privilegiare, a tacer d'altro, perchè tiene conto della peculiare competenza legislativa e amministrativa della Regione nella materia di che trattasi.
       
               E' altresì appena il caso di ricordare che analoga affermazione sulla natura giurdica delle Commissioni de quibus era stata già espressa dallo Scrivente nel parere reso a codesta Amministrazione con nota n. 7488/91.88.11 del 20 luglio 1988.
   


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