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Gruppo XV Prot._______________/118.98.11

OGGETTO: Commissioni edilizie. Componenti delegati ad esprimere pareri su progetti ex art. 10 l.r. 25/1997. Richiesta di parere Ente parco Madonie.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO



1. Con nota n. 8064/Gr. XI del 20 aprile 1998, a firma del dirigente coordinatore del gruppo competente, codesto Assessorato rimetteva allo Scrivente la nota n. 1670 del 27/3/1998 dell'Ente parco delle Madonie, con la quale veniva richiesto un parere sulla questione in oggetto.

A seguito della nota dello Scrivente n. 9531/118.98.11 del 15 maggio 1998, con la quale si richiedeva che la richiesta provenisse dal capo dell'Amministrazione -o dal direttore competente- corredata dall'orientamento dell'Amministrazione, codesto Assessorato, con nota 14106/Gr. XI del 14 luglio 1998 richiedeva ritualmente il quesito sulla questione, esprimendo, al contempo, il proprio orientamento in merito.

Il quesito formulato dal predetto Ente parco riguarda la portata dell'art. 10 della l.r. 24 luglio 1997, n. 25, che autorizza i comuni, in seno al procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie, ad integrare le commissioni edilizie con componenti delegati da ciascun ente o ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti che necessitano di concessione edilizia. Ritiene il predetto ente che la predetta disposizione, benchè inserita in una legge che detta disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, detti una disposizione più ampia rispetto al contesto normativo di riferimento, riguardando le modalità procedimentali adottabili in generale per qualunque opera oggetto di concessione edilizia.

Sulla scorta di una tale interpretazione della norma in questione l'ente in oggetto, deputato ad esprimere un preventivo nulla-osta in relazione ad ogni concessione o autorizzazione relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco (ex art. 24 l.r. 9 agosto 1988, n. 14 e succ. modif. ed integrazioni), riterrebbe di poter esprimere il predetto nulla-osta secondo le modalità indicate dal primo comma dell'art. 10 della l.r. 25/1997 citata, con la partecipazione di un proprio rappresentante alle commissioni edilizie dei comuni.

Codesto Assessorato, con la precitata nota n. 14106 del 24 luglio 1998, sulla questione in parola ha rilevato che l'art. 10 della l.r. 25/1997, prevedendo la partecipazione di componenti delegati da enti o uffici chiamati ad esprimere pareri sui progetti oggetto di concessione edilizia, non potrebbe ritenersi applicabile alla fattispecie in discorso, in cui si fa riferimento al preventivo nulla-osta ex art. 24 l.r. 14/1988 di competenza degli enti parco.


2. Sulla questione si osserva quanto segue.

L'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, autorizza i comuni, nell'ambito del procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie, ad integrare le commissioni edilizie "con componenti delegati da ciascun ente o ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti che necessitano di concessione edilizia" (primo comma), disponendo che, in tal caso, il parere della commissione edilizia "sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, i cui delegati integrano la commissione medesima" (secondo comma).

La norma, pertanto, come osservato da codesto Assessorato, si riferisce alle fattispecie in cui un ente o ufficio è chiamato ad esprimere "pareri", e non ad altre fattispecie endoprocedimentali di natura diversa, quali autorizzazioni e nulla-osta, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale.

Di contro, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 14/1988, come modificato dall'art. 4 della l.r. 18 maggio 1996, l'ente parco è chiamato ad esprimere un "preventivo nulla osta" in ordine ad ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività di trasformazione del territorio del parco.

Nè, in proposito, appare lecito estendere l'operatività della disposizione dell'art. 10 della l.r. 25/1997 al di fuori dell'ipotesi prevista testualmente dalla norma medesima.

E' fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. "preleggi"), che la norma giuridica va interpretata innanzitutto e principalmente per il suo tenore letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio della parola secondo la connessione di esse"; e ciò a tutela della certezza del diritto.

Pertanto, come ha chiarito la giurisprudenza, quando dal testo della legge appare chiara la volontà del legislatore, non è consentito all'interprete sostituire a quella volontà altra contraria e diversa sol perchè la si ritenga meglio rispondente alla proposta finalità della legge stessa (cfr. Cassaz., 11 genn. 1983, n. 190).

In altri termini, la ricerca della mens legis costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione, cui ricorrere solo nei casi in cui la lettera della legge non sia chiara e inequivoca; ma non può valere a disattendere la portata della norma, qualora questa, sia pure contro l'intenzione del legislatore, abbia un inequivocabile significato (cfr. Cassaz. 7/4/1983, n. 2454; 27/10/1983, n. 6353).

Ora, non sembra allo Scrivente che l'art. 10 della l.r. 25/1997 lasci margini per un'interpretazione diversa e più ampia di quella che può trarsi dalla lettera della disposizione, che fa esclusivamente riferimento ai "pareri"di amministrazioni diverse da quella comunale, per considerarli assorbiti nel parere della commissione edilizia integrata secondo le modalità indicate dalla norma medesima.


Nè, ancora, potrebbe ritenersi che il legislatore abbia utilizzato impropriamente solo il termine "parere" per riferirsi a tutte le fattispecie endoprocedimentali, comprese le autorizzazioni e i nulla-osta, che condizionano il rilascio delle concessioni in parola, nell'esigenza di render più celere l'azione amministrativa.

Lo stesso legislatore, infatti, in altra occasione, disciplinando con l'art. 2 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17 la medesima fase del procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie aveva già disposto che "le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi ad opere oggetto della concessione edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti, ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10. I termini decorrono indipendentemente l'uno dall'altro, nonchè dai termini per il rilascio della concessione" (nono comma).

Pertanto, il legislatore regionale, quando ha voluto ricomprendere nell'ambito operativo di una norma tutte le fattispecie endoprocedimentali in discorso, lo ha fatto esplicitamente, menzionandole singolarmente.

Per quanto sin qui osservato, non sembra allo Scrivente che la disposizione dell'art. 10 della l.r. 25/1997 possa riguardare i nulla osta resi dagli enti parco a termini dell'art. 24 della l.r. 14/1988 .

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


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