Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo     II                    /121.98.11

OGGETTO: Interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive dovute ex art. 3 l.r. n. 11/1988.

   
   
   
   
                                                       DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                       PERSONALE E DEI SERVIZI
                                                       GENERALI
                                                        S E D E
   
e, p.c.                                  ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                                                        P A L E R M O
   
   
   
               1. Con la suindicata nota codesta Direzione regionale, interpellata dall'Assessorato regionale che legge per conoscenza su diverse problematiche relative alla materia in oggetto, ha chiesto il parere dello scrivente sul punto c) della nota del suddetto Assessorato, senza peraltro esprimere alcun orientamento al riguardo.
               L'Assessorato nel riferire di aver provveduto a pagare gli importi scaturenti dall'applicazione dell'art. 3 della l.r. 11 del 1988 in due soluzioni, limitando il calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria alle date dei pagamenti della sorte principale, chiede se quanto sinora corrisposto costituisca adempimento parziale da imputare prima ad interessi e poi al capitale e se conseguentemente sulla residua somma dovuta per sorte principale vadano ricalcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria come peraltro costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
   
               2. Si concorda nelle linee generali con il percorso che l'Amministrazione delinea al fine di pervenire all'integrale soddisfazione dei crediti retributivi dei dipendenti.
               Si evidenzia tuttavia che, in subiecta materia alla giurisprudenza citata nella richiesta del presente parere si è aggiunta una recentissima decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 3/98 del 30 marzo 1998).
               In essa, argomentando dal superamento, per effetto dell'art. 16, co. 6, l. 412/91 e degli artt. 22 e 36 della l. 724 del 1994, della regola di "diritto vivente" del cumulo automatico e necessario della rivalutazione monetaria e degli interessi sui crediti di lavoro e dei relativi criteri di computo, viene rilevato, in sintonia peraltro a quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze 156 del 1991 e 196 del 1993, come la rivalutazione monetaria "vada ricondotta con gli interessi legali non già al contenuto dell diritto ma quale tecnica liquidatoria del danno, agli effetti del ritardato pagamento".
               L'Adunanza ritiene inoltre che tale conclusione non possa non riverberarsi anche sui criteri di computo di rivalutazione ed interessi maturati anteriormente all'entrata in vigore delle due richiamate disposizioni limitatrici del cumulo. Se infatti la relazione fra rivalutazione e interessi si pone fra entità autonome e concorrenti nella complessiva funzione riparatoria in quando le stesse siano cumulabili i due accessori, conclude il massimo Organo giurisdizionale amministrativo, devono essere computati separatmente sulla somma capitale e solo su questa.
               In ordine alla problematica in esame sembra perciò necessario contemperare le affermazioni contenute nelle sentenze citate dall'Amministrazione con le conclusioni cui è pervenuta l'Adunanza plenaria.
               Si ritiene pertanto che l'applicazione dell'art. 1194 c.c.sia estensibile analogicamente anche alla rivalutazione monetaria quando dovuta sia alternativamente che cumulativamente agli interessi, in considerazione che la stessa ha in comune con questi ultimi funzione riparatoria e che, una volta compiuta tale imputazione, soltanto sulla residua somma ancora dovuta per sorte principale vadano calcolati gli interessi o la rivalutazione o entrambi per il periodo intercorrente tra il pagamento parziale e il completo soddisfo.
 

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane