Repubblica Italiana
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Gruppo XIV Prot._______________/125.98.11

OGGETTO: Pensioni e quiescenza.- Prepensionati ex art. 12 l.r. 36/1991.- Permessi sindacali.

                       ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
                       Direzione interventi strutturali
                       (Rif. nota n. 1721 del 27.4.1998)

                       PRESIDENZA DELLA REGIONE
                       SEGRETERIA GENERALE
                       (Rif. nota n. 1822/AGR 162/Gr. VII dell'11.6.98)

e, p. c. UFFICIO DI GABINETTO
                       DELL'ON.LE ASSESSORE
                       PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

                                                                       L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata - sollecitata con nota n. 4251 del 2 novembre 1998 - l'Assessorato in indirizzo, premesso che le direttive presidenziali che regolamentano le assenze del personale beneficiario della rendita ex art. 12 della l.r. 23 maggio 1991, n. 36, non fanno alcun cenno ai permessi sindacali, ha chiesto di sapere se il rapporto di utilizzazione del personale di cui è questione, previsto dall'art. 4 della l.r. 19 dicembre 1995, n. 84, dia luogo alla possibilità per gli interessati "di fruire dei permessi sindacali così come regolamentati dalla L. 300/70 e dal CCNL stipulato dalla categoria".
La questione proposta trae origine dalle contestazioni mosse dalla XXXXXXX alla posizione espressa da codesto Assessorato con nota n. 14566 del 16 dicembre 1997, con la quale si asseriva che "l'utilizzazione del personale di cui all'oggetto, non comportando, per esplicita previsione di legge, rapporto di pubblico impiego, non da diritto ad assentarsi per ragioni sindacali.

2.- La Segreteria Generale, con la nota parimenti emarginata, si è associata alla richiesta di parere chiedendo un esaustivo riscontro onde consentire l'adozione delle determinazioni e/o iniziative di competenza.

3.- Ai fini della soluzione della problematica proposta si osserva quanto segue.
Preliminarmente - fermo restando che, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della l.r. 19 dicembre 1995, n. 84, l'utilizzazione del personale di che trattasi "non comporta la costituzione di rapporto di pubblico impiego", ed a prescindere dalla qualificazione dello speciale rapporto di utilizzazione istaurato - va rilevato che appare innegabile la circostanza che i soggetti in questione in ogni caso svolgono presso comuni, province ed enti sottoposti al controllo della Regione, prestazioni lavorative.
Premessa tale ovvia considerazione si osserva che, in adempimento della prescrizione recata dal comma 4 del medsimo art. 4 della l.r. 84/1995, il Presidente della Regione ha emanato (cfr.: circolari 19 febbraio 1996, prot. n. 424/AGR 162 e 8 agosto 1997, prot. n. 3575/AGR 162) apposite direttive per l'utilizzazione del predetto personale, con le quali sono stati individuati criteri generali atti tra l'altro a precisare, seppur parzialmente, i diritti e gli obblighi dei lavoratori in questione.
Posto che nessuna direttiva è dato rinvenire in materia di permessi sindacali, ed in mancanza di specifiche disposizioni normative in tal senso, si ritiene di dovere fondare la soluzione della questione proposta su delle considerazioni e valutazioni di ordine generale.
Come è stato autorevolmente rilevato (cfr.: Il diritto sindacale, Carinci - De Luca Tamajo - Tosi - Treu, Utet, 1991), la libertà sindacale, sancita dall'art. 39 della Costituzione, rimarrebbe un principio astratto e poco incisivo qualora dovesse operare soltanto sul piano organizzativo-associativo extraziendale, e lo Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), nel presupporre la poliedrica operatività del principio di libertà sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, ha disciplinato e reso applicabile tale diritto costituzionalmente garantito anche nei rapporti interprivati e segnatamente nelle unità produttive.
La riconosciuta libertà di organizzazione sindacale, non si esaurisce nel riconoscimento del momento associativo, ma si espande dunque sino a consentire l'attivazione di situazioni e l'esercizio di potestà, individuali e collettive, in grado di promuovere e rafforzare l'azione sindacale nei luoghi di lavoro.
Al fine di garantire e rendere concretamente possibile l'espletamento di una effettiva attività sindacale, all'interno dei luoghi di lavoro e/o in strutture istituzionali esterne, sono stati specificatamente previsti, a favore dei dirigenti sindacali aziendali, provinciali e nazionali (artt. 23, 24 e 30), permessi, retribuiti e non, finalizzati rispettivamente all'espletamento del loro mandato, a consentire la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, nonchè alle riunioni degli organi direttivi delle associazioni sindacali di appartenenza.
Il complesso di diritti sindacali spettanti ai lavoratori, ed in particolare il diritto ad usufruire delle varie tipologie di permessi normativamente individuati - e più puntualmente specificati e disciplinati in sede di contrattazione sindacale nazionale di comparto, di settore o di categoria - appare correlato allo svolgimento di prestazioni lavorative all'interno di qualsiasi struttura stabilmente organizzata (di dimensioni superiori al minimo previsto), ivi compresi gli enti pubblici economici, nonchè anche quelli non economici a meno che la materia sia diversamente disciplinata da norme speciali.
Ciò che rileva, quindi, ad avviso dello scrivente, non è la qualificazione del rapporto di lavoro, bensì l'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative.
E dunque, anche nell'ipotesi che si ritenga che l'utilizzazione dei soggetti di che trattasi non determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro - ipotesi peraltro legittimamente sostenibile a fronte della posizione di prepensionati rivestita dai lavoratori medesimi, nonchè formulata in analogia alle previsioni normative che disciplinano i lavori socialmente utili e regolano il rapporto dei relativi addetti (cfr.: art. 14, D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, e, art. 8, D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468) - sembra allo scrivente che non si possa negare ai soggetti beneficiari della rendita di usufruire di quei diritti sindacali che risultano comunque correlati alla prestazione di lavoro, ed in particolare di lavoro subordinato.
Non ci si esime inoltre dall'osservare che la fruizione dei diritti in questione - tra i quali oltre che quello di assentarsi in ragione delle varie tipologie di permessi previsti, appare rientrare anche quello di riunirsi in assemblea - andrebbe consentita sulla base delle condizioni e modalità stabilite dalla contrattazione collettiva per il comparto cui appartiene l'ente utilizzatore.
Improprio appare infatti il riferirsi al contratto relativo alla "categoria" di provenienza, poichè - come già lo scrivente ha avuto modo di rilevare in un precedente parere reso sulla materia - il rapporto di utilizzazione non può in alcun modo e sotto nessun profilo essere regolamentato dalla disciplina prevista per il precedente rapporto di lavoro tra i beneficiari e l'ente di appartenenza; rapporto da considerarsi a tutti gli effetti cessato a seguito dell'avvenuto licenziamento, e rilevante soltanto come requisito presupposto per il godimento del beneficio reddituale.

4.- Conclusivamente inoltre, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.

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