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Gruppo XIV Prot._______________/126.98.11

OGGETTO: Personale ex art. 12 l.r.36/91.- Prosecuzione volontaria della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.

                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                   AGRICOLTURA E FORESTE
                                   Direzione interventi strutturali
                                   (Rif. nota n. 1702 del 27.4.98)

                                   PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                   SEGRETERIA GENERALE
                                   (Rif. nota n. 1823/AGR 162/Gr. VII dell'11.6.98)

                                                                       L O R O S E D I

1.- Con la nota in riferimento, indirizzata anche a codesta Segreteria Generale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha rappresentato una problematica connessa con l'utilizzo - previsto dall'art. 4 della l.r. 84/1995 - dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 36/1991, sorta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Riferisce l'Assessorato in indirizzo che un soggetto ammesso al godimento dei benefici di cui all'art. 12 della l.r. 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, ha comunicato di non poter adempiere alla previsione di cui al comma 8 dell'art. 2 del D.P.Reg. 29 febbraio 1996, n. 30 - che fa obbligo agli interessati di curare il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. per la prosecuzione della posizione assicurativa - in quanto, non potendo fare valere alcuno dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 5 del richiamato D.Lgs. 184/1977, non può essere autorizzato dall'I.N.P.S alla prosecuzione volontaria.
Alla luce di quanto esposto si chiede si chiede di sapere "se l'utilizzo dell'interessato possa continuare in assenza della suddetta posizione assicurativa e quale alternativa possa essere praticata .... atteso che l'omesso pagamento degli oneri contributivi determina la decadenza dai benefici."

2.- La Segreteria Generale, riscontrando, con la nota a margine segnata, la richiesta di parere, e considerando che "appare iniqua la conseguenza della decadenza dai benefici di legge, non ricorrendo nella fattispecie una inadempienza" dell'interessato, ha ritenuto che non sussistano ragioni ostative alla prosecuzione dell'utilizzazione del soggetto di che trattasi, ed ha al contempo rilevato l'esigenza di una revisione della regolamentazione recata a tal proposito con decreti presidenziali "onde consentire i versamenti anche presso altri Enti che operano nel settore, superando in tal modo i vincoli posti dal citato D.L.vo 184/1977."

3.- Ai fini della soluzione della problematica proposta occorre brevemente richiamare la normativa incidente nella fattispecie in esame.
Le modalità per il godimento della rendita conseguente al prepensionamento posto in essere in forza dell'articolo 12 della l.r. 23 maggio 1991, n. 36, quale risulta a seguito delle sostituzioni operate dall'art. 3 della l.r. 10 ottobre 1994, n. 35, e le direttive per la utilizzazione, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 19 dicembre 1995, n. 84, del personale in questione, risultano in atto disciplinate dal Regolamento approvato con Decreto presidenziale 29 febbraio 1996, n. 30.
L'art. 2 del citato D.P.Reg., al comma 8, dispone che "è fatto obbligo agli interessati di curare il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. per la prosecuzione della posizione assicurativa sino al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile o ai raggiunti limiti di età e sulla base dell'importo complessivo cui è parametrato l'ottanta per cento corrispondente alla rendita erogata",e, al successivo comma 9, che l'Assessorato provvederà alla restituzione delle somme a tale titolo versate, previa produzione della documentazione attestante l'adempimento dell'onere di contribuzione volontaria.
L'art. 5 del precedente D.P.Reg. 19 gennaio 1993, applicabile in forza dell'espresso richiamo effettuato con l'art. 3 del citato D.P.Reg. 30/1996, statuisce poi, all'ultimo comma che l'omesso pagamento degli oneri di contribuzione volontaria "determina la decadenza dal beneficio".
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, concernente "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", all'art. 5, statuisce che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere concessa soltanto qualora, nel quinquennio precedente la domanda, il richiedente possa far valere dei periodi temporali minimi, specificatamente individuati, di effettiva contribuzione.
Ora, considerato che un soggetto ammesso - con D.A. 3617 del 31 dicembre 1997 - a godere dei benefici di cui alla citata normativa regionale, risulta essere stato licenziato dall'ente di provenienza nell'anno 1991, e cioè in data antecedente al quinquennio indicato dal D.Lgs., e non vantare alcun periodo di successiva contribuzione che consenta la concessione dell'autorizzazione, da parte dell'I.N.P.S, alla prosecuzione volontaria, occorre accertare se, ciononostante, anche non potendo adempiere al prescritto requisito, possa beneficiare della prevista rendita ed eventualmente quali alternative possano essere praticate al fine di consentire al beneficiario il godimento dei diritti acquisiti.

4.- Ritiene lo scrivente di dover preliminarmente rilevare che la decadenza dai benefici in cui, ai sensi della riportata disciplina, incorrebbero i soggetti che non provvedano alla prevista prosecuzione contributiva volontaria, configura, sotto il profilo della natura giuridica, un atto di ritiro, in quanto il relativo provvedimento, con efficacia costitutiva, provvederebbe all'eliminazione di un precedente atto amministrativo, facendo cessare gli effetti che era idoneo a produrre.
Tra i vari tipi di decadenza classificabili in relazione alle cause che possono determinarne la pronuncia, essa appare rivestire carattere sanzionatorio (cfr. Santaniello, voce Decadenza - Diritto amministrativo, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè) in quanto troverebbe il suo presupposto in un inadempimento degli obblighi imposti al destinatario. Per poter procedere ad una pronuncia di decadenza per inadempimento occorre però che lo stesso sia grave, ingiustificato e reiterato, o permanente (cfr. Virga, Diritto amministrativo - Atti e ricorsi, Giuffrè).
Nell'ipotesi pertanto che l'inadempimento trovi una giustificazione in una impossibilità, materiale o giuridica, di esecuzione dell'obbligo, così come nell'ipotesi in cui esso sia dovuto ad eventi di forza maggiore, appare mancare il presupposto di imputazione alla volontà del soggetto del comportamento che giustifichi il provvedimento di decadenza (ad impossibilia nemo tenetur).
Peraltro, anche ipotizzando che la decadenza per inadempimento non abbia un carattere sanzionatorio, ma rappresenti, dal punto di vista funzionale, un mezzo di sostanziale garanzia della parte non inadempiente, diretto ad impedire che iniquamente la stessa abbia a subire gli svantaggi di un rapporto che, per un fatto addebitabile all'altra parte, sia divenuto impari (M.A. Sandulli, voce Decadenza - Diritto amministrativo, in Enciclopedia Giuridica Treccani), si osserva che, nella fattispecie che ci occupa, la prosecuzione assicurativa volontaria non si pone sinallagmaticamente in rapporto con l'erogazione della rendita - non costituisce cioè, in altre parole, una controprestazione corrispettiva, come invece è da ritenere per ciò che concerne la prevista utilizzazione lavorativa - bensì configura un onere cui il beneficiario è tenuto, ma la cui inosservanza non travolge il rapporto, e, conseguentemente, non ne giustifica la risoluzione autoritativa.

5.- Per quanto concerne, poi, l'esigenza di una revisione della regolamentazione in atto vigente in materia, posta da codesta Segreteria Generale, a fronte dell'impossibilità, evidenziata dal richiedente Assessorato, di consentire l'accensione di una posizione assicurativa presso altri enti presidenziali, si concorda nel ritenere necessaria una modifica delle disposizioni contenute nel D.P.Reg. 30/1996, qualora si intenda perseguire tale obiettivo. Ed invero le attuali previsioni (art. 2, comma 8) individuano, in via esclusiva, unicamente l'I.N.P.S., quale soggetto al quale possano essere versati i contributi relativi alla prosecuzione assicurativa volontaria.
Va, però, rilevato che la ratio della previsione regolamentare richiedente, quale presupposto per la percezione del beneficio, la prosecuzione volontaria della posizione lavorativa appare quella di limitare nel tempo le erogazioni a carico della Regione. Ed invero, attraverso l'istituto della assicurazione volontaria, si rende possibile il previo collocamento in pensione, venendo a rilevare non soltanto l'età del soggetto, bensì anche l'anzianità contributiva; in altre parole, con tale sistema, ai fini del collocamento in pensione, acquista rilievo non soltanto il raggiungimento dei limiti di età, ma anche l'anzianità minima pensionabile. Altra finalità della disposizione appare quella di garantire ai lavoratori beneficiari dell'intervento regionale una pensione correlata anche al periodo in cui gli stessi hanno goduto della prevista rendita.
L'accensione di una posizione assicurativa presso un altro ente previdenziale, o assicurativo, consentirebbe il perseguimento soltanto della seconda finalità sopra evidenziata, poichè l'I.N.P.S., ente erogatore dell'ordinario trattamento pensionistico ai soggetti di che trattasi, non potrebbe che consentirne il collocamento in pensione al raggiungimento dei previsti limiti di età, non essendo l'anzianità contributiva maturata sufficiente ad ammettere l'anticipazione di tali limiti, e non rilevando a tali fini l'accensione volontaria di una posizione assicurativa presso altri enti.
I versamenti effettuati presso altri enti previdenziali o assicurativi consentirebbero dunque unicamente di usufruire di una c.d. pensione integrativa, di cui i soggetti nei cui confronti venga ammessa l'apertura di una posizione assicurativa volontaria presso i suddetti, ulteriori, enti beneficerebbero, e che otterrebbe il solo effetto di integrare il reddito degli stessi, ma non consentirebbe una limitazione dell'onere conseguente all'erogazione della rendita di prepensionamento gravante sulle casse regionali - che anzi sarebbero onerate anche delle somme costituenti il premio assicurativo a carico dell'assicurato - sino al momento del raggiungimento da parte dei medesimi del limite di età (in atto fissato a 65 anni) stabilito in via generale per il collocamento in pensione.
Il porre in essere una modifica alle disposizioni regolamentari che persegua unicamente tale seconda finalità comporta valutazione di merito, ovviamente estranee alla competenza dello scrivente.

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