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Gruppo II                        /128.11.98

OGGETTO: Trattamento di missione dei componenti della Commissione regionale per l'impiego estranei all'Amministrazione regionale.

   
   
   
                              Assessorato regionale lavoro,    previdenza sociale,
                              formazione professionale    ed emigrazione
                                                               P A L E R M O

   
               1.- Con la suindicata nota codesto Assessorato, premesso che in sede di esame dei mandati di pagamento relativi alle missioni effettuate dai componenti estranei all'Amministrazione regionale per partecipare alle sedute della Commissione regionale per l'impiego č sorto il problema della corresponsione della diaria oraria attesa la onnicomprensivitā del gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute della Commissione, pur esprimendo l'avviso, a termini dell'art. 6 del D.P.Reg. 24 marzo 1995, che ai predetti componenti spetti il trattamento di missione completo sia della diaria che dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute per presenziare alle sedute e, ove necessario, del rimborso delle spese di vitto e alloggio previsti per il direttore regionale, al fine di eliminare ogni dubbio al riguardo, chiede di conoscere il parere dell'Ufficio sull'argomento.
   
               2.- Il D.P.Reg. 24 marzo 1995, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, include nella classe A di cui alla Tabella A allegata al decreto stesso la Commissione regionale per l'impiego prevista dall'art. 1, della l.r. 5 marzo 1978, n. 18 e dell'art. 3, della l.r. 21 settembre 1990, n. 36. Il che comporta che a tutti i componenti della predetta Commissione va corrisposto un gettone di lire duecentomila "onnicomprensive" per la partecipazione a ciascuna seduta, senza alcuna maggiorazione.
               L'aggettivo "onnicomprensive", secondo il comune significato del termine, abbraccia sia il compenso per la partecipazione all'attivitā dell'organo collegiale di cui sopra che tutte le spese sostenute dal componente, comprese le spese di viaggio eventualmente affrontate per raggiungere la sede della Commissione, e quelle di vitto e di soggiorno e quindi non lascia spazio per ipotizzare la spettanza dell'indennitā di missione ai componenti esterni residenti fuori sede.
               Tale considerazione non contrasta con l'art. 6 del D.P.Reg. 24 marzo 1995; tale disposizione invero prevede la corresponsione ai componenti (sia interni che esterni) la Commissione regionale per l'impiego del trattamento di missione "se dovuto" ossia esclusivamente nell'ipotesi in cui essi si rechino al di fuori del comune ove ha sede l'organo collegiale di cui si discute per lo svolgimento di compiti legati all'esercizio delle proprie funzioni.
               La posizione dei componenti esterni dell'organo collegiale de quo infatti non diverge agli effetti di specie da quella dei pubblici dipendenti, ai quali compete il trattamento economico di missione solo nell'ipotesi in cui esplichino temporaneamente la propria attivitā fuori dall'ordinaria sede di servizio (cfr. art. 1 l. 18 dicembre 1973, n. 836 e succ. modif., richiamato tra l'altro dall'art. 13 l. 816/1985 quanto all'analogo trattamento degli amministratori locali).
       
               Non si ritiene pertanto di potere condividere il punto di vista di codesto Assessorato.


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