Repubblica Italiana
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Gruppo     XIV                  /132.98.11

OGGETTO: Obbligazioni e contratti - Contratti di locazione - Registrazione.

   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   AGRICOLTURA E FORESTE
                                                   Direzione interventi  strutturali
                                                               PALERMO
   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso una bozza di circolare concernente talune problematiche connesse alla disciplina dell'imposta di registro prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per i contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonchè per i contratti verbali di comodato aventi ad oggetto gli stessi beni, refluenti nei procedimenti di competenza della medesima Amministrazione.
               Premesso che la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, ai fini dell'ammissione alle provvidenze previste dalla stessa l.r. n. 13/1986, potrebbe specificare che il contratto costituente il titolo del possesso del terreno è in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di registro, in particolare vengono posti i due seguenti quesiti concernenti la bozza di circolare in questione:
   a) nell'ipotesi di società di fatto nascente da azienda coniugale, se "il conferimento della quota all'altro coniuge" -ai fini della regolarizzazione della società stessa ai sensi della legge 23 dicembre 1982 n. 947- " debba avvenire attraverso contratto di affitto o comodato debitamente registrato, ovvero sia sufficiente un semplice assenso del coniuge".
   b) se per i contratti verbali di comodato, non soggetti a registrazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del citato D.P.R. n. 131/1986, sia configurabile la registrazione in caso d'uso ex art. 6 del medesimo D.P.R., "dovendo gli stessi essere acquisiti agli atti dell'Amministrazione ai fini della concessione dell'intervento".
   
               2. Circa il primo quesito va anzitutto osservato che il problema della compatibilità dell'azienda coniugale (art. 177, lett. d., cod. civ.) con la forma societaria è oggetto di ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.
               In particolare alcuni autori sostengono che la disciplina di cui all'art. 177, lett. d), c.c. abbia carattere residuale, cioè soccorra ogni qualvolta i coniugi non abbiano pattiziamente regolato i loro rapporti relativamente all'azienda cogestita, ad esempio attraverso la costituzione di una società; secondo questa dottrina si negherebbe quindi la possibilità dell'esistenza di una società di fatto fra i coniugi, mentre per la costituzione di una società sarebbero necessarie le formalità generalmente previste dal codice civile (cfr. "Giurisprudenza del diritto di famiglia" a cura di Mario Bessone vol. II, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 208).
               Ciò premesso va altresì rilevato che, anche a prescindere dall'orientamento testè riportato, perplessità suscita allo scrivente l'affermazione contenuta nella bozza di circolare secondo cui le società di fatto sarebbero "non più configurabili nel nostro ordinamento giuridico" ai sensi della L. 23.12.1982, n. 947".
               Ed invero, va in proposito evidenziato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 947/1982 prevede che le società di fatto o irregolari "possono essere regolarizzate" in una delle forme previste dal codice civile, ciò che implicitamente esclude la configurabilità di un obbligo di regolarizzazione.
               Pertanto discende da quanto sopra detto che le aziende gestite da entrambi i coniugi non debbono necessariamente essere trasformate in società tipiche nè tanto meno dovrà procedersi al loro scioglimento così come invece previsto nella bozza de qua.
               Qualora tuttavia i coniugi -indipendentemente, beninteso, dalla sussistenza di un obbligo di regolarizzazione- decidano di affidare la gestione dell'azienda ad uno solo di essi, sembra allo scrivente che "il conferimento della quota all'altro coniuge" potrà assumere la forma di un contratto di affitto o comodato, debitamente registrati nelle ipotesi di cui alla disciplina contenuta nel citato D.P.R. n. 131/1986; peraltro, ai fini in questione, appare sufficiente anche un semplice assenso del coniuge, in quanto in tal modo si darebbe contezza -a prescindere dalla qualificazione giuridica del sottostante istituto, che però nella specie, ad eccezione di una diversa previsione, non potrebbe che assumere i connotati del comodato- dell'esistenza di tale rapporto.
               Per quanto invece concerne il secondo quesito si osserva che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986 si ha caso d'uso "quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti,... presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali".
               Dalla riferita disposizione si evince che, per gli atti da registrare in caso d'uso, l'obbligo della registrazione è strettamente collegato alla redazione dell'atto stesso, oltrechè alla sua utilizzazione mediante deposito presso i soggetti indicati nella norma sopra riportata.
               Pertanto il riferimento ad un contratto verbale di comodato, contenuto nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 49 della l.r. n. 13/1986 non può, ovviamente, configurare l'ipotesi del caso d'uso di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986.


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