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Gruppo     XIV                  /133.98.11

OGGETTO: Stipendi e salari - Indennità di buonuscita - Inclusione della indennità integrativa speciale.

   
   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   AGRICOLTURA E FORESTE
                                                   Direzione interventi infrastrutturali
                                                    P A L E R M O
   
               1. L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994, N. 87 dispone che a decorrere dal 1° dicembre 1994 l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, viene computata "nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio" nella misura del 30% per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e nella misura del 60% per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni.
               In relazione a tale disposizoone codesto Assessorato con la lettera in riferimento -premesso che l'Ente di sviluppo agricolo con nota 27 agosto 1997, n. 19775 ha manifestato perplessità in ordine all'applicazione della citata legge n. 87/1994 al proprio personale dipendente in quanto il regolamento organico dell'Ente disciplina il trattamento di previdenza includendo integralmente l'indennità integrativa di anzianità- ha chiesto l'avviso dello scrivente "sull'intera questione nonchè sugli atti conseguenziali che dovrà adottare l'Ente nel caso che si ritenga errato il calcolo dell'I.I.S. nella misura del 100%.
               Al riguardo codesta Amministrazione fa presente di condividere il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo del 21 febbraio 1997, n. 4998, la quale si è espressa sulla problematica de qua ritenendo che "il personale dell'ESA non avesse per il passato alcun titolo a beneficiare del predetto computo" dell'indennità integrativa speciale, "sicchè ora agli stessi torni applicabile nella sua interezza la recente normativa di cui alla legge 87/1994".
   
               2. Ai fini dell'esame della questione prospettata appare opportuno, ad avviso dello scrivente, considerare separatamente da un lato la problematica della computabilità, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 87/1994, dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della buonuscita dei dipendenti dell'ESA, e dall'altro l'applicabilità della predetta legge al personale di cui trattasi.
               Circa il primo punto -che si pone in elazione all'art. 71 del regolamento organico dell'Ente (approvato con D.P.Reg. 24.7.1971, n. 3279) ai sensi del quale il dipendente che cessa dal servizio ha diritto all'indennità di anzianità "commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita (a titolo di stipendio, tredicesima mensilità ed eventuali altri assegni pensionabili) per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'Ente- non può che ribadirsi, in questa sede, l'avviso positivo già espresso dallo scrivente con nota 7 novembre 1984, n. 8486/27.84.11, indirizzata alla Segreteria di Giunta regionale e per conoscenza a codesto Assessorato; in particolare la computabilità dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della buonuscita discende non tanto dalla considerazione che l'indennità in questione rientra tra gli altri assegni pensionabili di cui all'art. 71 del regolamento organico, bensì dal fatto che la stessa, così come previsto anche dall'art. 35 del predetto regolamento fa parte integrante della retribuzione e quindi da considerare ai fini di quiescenza e di previdenza.
               Sotto tale profilo, quindi, non sembra da condividere il sopra indicato parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato n. 4998/1997 che, nell'escludere "per il passato" la computabilità dell'indennità integrativa speciale, si basa, piuttosto, sul presupposto che la stessa computabilità derivi dall'inserimento dell'indennità in questione tra gli altri assegni pensionistici, ciò che sarebbe in contrasto con la legge istitutiva (legge 27.5.1959 n, n. 324) che invece ne prevede eespressamente la non computabilità agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
               Del resto, va altresì evidenziato che già prima dell'entrata in vigore della legge n. 87/1994 la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/1990, aveva riconosciuto la natura retributiva della indennità integrativa speciale affermando che la predetta indennità è da considerare un elemento della retribuzione complessiva del pubblico dipendente così come l'indennità di contingenza lo è per i dipendenti privati"; tale affermazione, pertanto, confermerebbe ulteriormente l'orientamento a suo tempo sospesa dall'Ufficio sulla questione de qua.
               
               Ciò premesso, passando ora all'esame del secondo aspetto della problematica di cui trattasi, sembra allo scrivente che la stessa vada inquadrata, in via generale, non tanto nel senso dell'applicabilità sic et simpliciter della legge n. 87/1994 al personale dell'ESA, quanto piuttosto nel diverso senso della compatibilità dell'art. 71 del regolamento organico con i principi posti dalla citata legge.
               Ed infatti l'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo) dispone che "il regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale impiegato e salariato dovrà essere informato...ai principi dell'impiego statale"; conseguentemente la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dell'ESA, contenuta nel predetto regolamento, sembra vincolata solo al rispetto dei principi posti dalla legislazione sull'impiego statale.
               Ciò posto va ora rilevato che con la legge n. 87/1994 il legislatore si è sollecitamente adeguato all'invito rivoltogli dalla Corte costituzionale che, nel dichiarare, con sentenza n. 243/93, la illegittimità delle norme relative al trattamento di buonuscita dei dipendenti pubblici nella parte in cui non prevedono meccanismi di computo dell'indennità integartiva speciale, ne ha auspicato l'intervento per determinare "la misura, i modi e i tempi di detto computo" al fine di superare tendenzialmente gli squilibri che esistono nei trattamenti di fine rapporto all'interno del settore del pubblico impiego in modo da renderli tra loro equilibrati ed, in prospettiva, omologabili a quelli del settore privato.
               Se tale è , quindi, la ratio della legge in discussione- e cioè quella di riconoscere, in particolare ai lavoratori dei settori che ne erano esclusi, il diritto ad un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto", un'attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori privati (cfr. art. 1, legge n. 87/1994)- sembra allo scrivente che l'art. 71 del regolamento organico dell'ESA non si ponga in contrasto con la predetta legge n. 87/1994, poichè viceversa ne rispetta il principio generale della computabilità dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della indennità di anzianità; ciò a maggior ragione anche della considerazione che la norma in questione si applica dal 1° dicembre 1994 ma retroagisce nel periodo pregresso per un decennio nel senso che i trattamenti liquidati nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1984 e il 30 novembre 1994 saranno ricalcolati.
               Pertanto, sotto tale profilo, la citata disposizione è legittima poichè conforme -ai sensi del riportato art. 28 l.r. n. 21/1965- ai principi della legislaizone statale.
               Tuttavia, qualora si abbia riguardo alla motivazione della citata sentenza n. 243/1993, non può sottacersi che, secondo quanto affermato dalla stessa Corte l'adeguamento alla legalità costituzionale non può essere ottenuto mediante un puro e semplice inserimento dell'indennità in questione nella base di computo del trattamento di fine rapporto poichè ciò creerebbe squilibri rispetto ai lavoratori privati per i quali il trattamento di fine rapporto, regolato dalla legge n. 297/1992, si determina, non solo sulla base dell'ultima retribuzione bensì sulla base delle retribuzioni concretamente percepite durante tutto il servizio sia pur rivalutate di anno in anno in base ad una quota dell'indice ISTAT.
               Occorre quindi che il computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dei trattamenti di fine rapporto avvenga con appositi meccanismi, individuati dal legislatore, che siano idonei a realizzare "una effettiva e ragionevole equivalenza" delle indennità di fine rapporto all'interno del settore del pubblico impiego ed anche nei confronti del lavoro privato.
               In tale situazione pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 71 del regolamento organico dell'ESA l'indennità di anzianità viene calcolata proprio sulla base dell'ultima retribuzione che comprende integralmente l'indennità integrativa speciale, sarebbe opportuna una modifica del regolamento de quo volta a ridurre la percentuale computabile di indennità integrativa speciale al fine di realizzare quella complessiva omogeneizzazione delle prestazioni di fine rapporto che è stata auspicata dalla Corte.
               Conclusivamente, sul punto si è in sostanza dell'avviso che la più volte citata legge n. 87/1994 non trova applicazione nella fattispecie in questione atteso che il regolamento organico dell'Ente risulta già conforme ai principi dalla stessa posti; pertanto, fino a quando non siano intervenute le opportune modifiche nel senso sopra indicato, i trattamenti di previdenza del personale dell'ESA non possono che essere liquidati sulla base del disposto dell'art. 71 del predetto regolamento organico.
   
               3. A' termini dell'art. 15, comma 2, del Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si comunica che si procederà all'inserimento del presente parere nella banca dati "FONS", ed alla conseguente diffusione, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

   

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