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Gruppo II                      /134.98.11

OGGETTO: Designazione dei rappresentanti di lista. Art.14 l.r. 9.5.1969, n.14.

   
                                        Assessorato regionale  degli enti locali
                                        Ufficio elettorale
                                                                                   P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota suindicata, di pari oggetto, si chiede il parere urgente di quest'Ufficio "sulla ordinatorietà o perentorietà del termine di 15 giorni antecedenti la elezione", stabilito dall'art.14, co.1, della l.r. 9 maggio 1969, n.14 per la designazione dei rappresentanti di lista presso le singole sezioni elettorali.
               Codesto Assessorato, dopo avere ravvisato la ratio della norma nell'esigenza di tenere conto dei tempi tecnici occorrenti "per fare pervenire al comune e, da qui, ai presidenti delle varie sezioni le designazioni in questione" e rilevato che la corrispondente disciplina riguardante le elezioni comunali (art.23 D.P. Reg. 20 agosto 1960, n.3; art.35 T.U. 16 maggio 1960, n.570) e dei deputati dell'A.R.S. (art.19 l.r. 20 maggio 1951, n.29, come modificato dall'art.3 l.r. 30 aprile 1976, n.44) prevede la possibilità di designare i rappresentanti di lista direttamente presso il seggio elettorale sino al giorno della votazione, propende per la ordinatorietà del termine di cui sopra. Ciò anche in considerazione della irrilevanza della designazione tardiva sulle successive fasi del procedimento elettorale e sulla par condicio dei partecipanti alla competizione elettorale.
                   In caso di soluzione positiva del quesito sulla ordinatorietà del termine, lo scrivente è altresì chiamato a "valutare la estensibilità, anche per le elezioni provinciali, del sistema che prevede la sola individuazione dei delegati a designare i rappresentanti di lista presso le cancellerie delle preture e che gli stessi, sulla base dei relativi elenchi vidimati, possano effettuare la designazione dei rappresentanti presso i comuni e/o presso i seggi".
   
   2.1          L'art.14, della l.r. 9 maggio 1969, n.14, concernente l'elezione dei Consigli delle Amministrazioni straordinarie delle Province siciliana, richiamata dall'art.7 della l.r. 15 settembre 1997, n.35, per l'elezione dei consigli delle province regionali, testualmente dispone, nella prima parte del comma 1, che "i delegati di cui all'art.11 o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione o all'ufficio elettorale provinciale, due rappresentanti della lista: uno effettivo ed uno supplente scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere".
               L'atto di designazione dei rappresentanti presso le singole sezioni elettorali deve essere presentato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione (comma 2, 2Õ parte), mentre quello dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale provinciale va presentato entro le ore dodici del giorno della votazione alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della provincia.
               In materia di elezioni il principio della perentorietà dei termini trova un'applicazione così rigorosa da spingere il Consiglio di Stato a ritenere insufficiente, ai fini del rispetto del termine di presentazione delle liste, l'ingresso in orario dei presentatori di una lista nella casa comunale (Sez. V, 10 aprile 1991, n.515). Il punto di vista di codesto Assessorato, secondo cui il termine di 15 giorni per la presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali farebbe eccezione a tale regola, si fonda sulla non incidenza dell'inosservanza dello stesso sulle successive fasi del procedimento elettorale "nè tantomeno sulla par condicio dei partecipanti alla competizione elettorale". Ma sul primo argomento può osservarsi che il decorso di un termine perentorio si risolve in un fatto strutturalmente autonomo riguardante la posizione giuridica soggettiva il cui esercizio è sottoposto dalla legge all'onere formale del rispetto di un limite temporale ("è presentato"), in obbedienza ad una superiore esigenza di certezza delle situazioni giuridiche. Onde il fatto che la tardiva presentazione dell'atto di designazione non infici le operazioni elettorali, al pari della rappresentanza irregolare, non essendo il rappresentante di lista un componente dell'Ufficio ma un semplice osservatore qualificato (T.A.R. Pescara, 30 ottobre 1995, n.460), non toglie tuttavia che si verifichi l'effetto tipico dello spirare di un termine perentorio e cioè la sopravvenuta e definitiva carenza di potere.
               Quanto al secondo argomento, va tenuto presente il noto principio generale secondo cui la disparità di trattamento è configurabile non solo quando viene riservato un diverso trattamento a situazioni identiche, ma anche quando situazioni diverse (nella specie, quella dei delegati puntuali e quella dei delegati ritardatari) vengano trattate in modo identico.
               Nel silenzio della norma, quindi, non sembra possa farsi luogo a formalità equipollenti o variazioni cronologiche con riguardo a questa o quella fase procedimentale.
   
   2.2          Passando al secondo quesito, imperniato sulla presenza nella legislazione in subjecta materia di una sorta di principio generale di designabilità dei rappresentanti di lista direttamente presso il seggio elettorale, si osserva che il ricorso all'analogia juris, come quello all'analogia legis, presuppone l'esistenza di una lacuna normativa.
               Orbene, tale presupposto non sembra riscontrarsi nel caso in esame: l'art.14 l.r. n.14/1969 cit., invero, contiene una compiuta disciplina della presentazione dell'atto di designazione de quo che non lascia spazio per l'applicazione analogica di disposizioni o principi diversi.
               La difficoltà dell'osservanza di tale disciplina per il passato non è emersa probabilmente perchè essa è rimasta pressochè inapplicata, grazie all'abbinamento delle elezioni provinciali con quelle comunali con conseguente prevalenza della disciplina valida per queste ultime. Il che spiega la mancata introduzione nella citata norma di una modifica analoga a quella apportata all'art.19, co.1, l.r. 20 marzo 1951, n.29, concernente le elezioni regionali, dall'art.3 della l.r. n.44 del 1976, richiamata nella richiesta di parere.
               Ma proprio tale precedente toglie ogni dubbio sulla possibilità di uniformare in via interpretativa la disciplina sul punto della l.r. 14/1969 a quelle delle elezioni comunali e regionali.
   

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