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Gruppo XIV Prot._______________/138.98.11

OGGETTO: Ambiente e territorio.- Boschi e foreste.- Deroghe al divieto di edificare ex art. 10 l.r. 16/1996.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione foreste
(Rif. nota n. 15687/Gr. 6° del 29.4.98)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio su di una problematica concernente l'oggetto.
In particolare, premesso che l'art. 10 della l.r. 16/1996, dopo aver disposto il divieto di edificare all'interno dei boschi e delle aree forestali, ha previsto talune deroghe all'imposto divieto, consentendo, tra l'altro, l'edificazione nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente sull'orientamento espresso in ordine alla ricomprensibilità in detta deroga delle aree che, in regime di occupazione temporanea e con l'impiego di risorse pubbliche, siano state oggetto di lavori di rimboschimento artificiale e/o rinsaldamento, e siano state successivamente restituite ai legittimi proprietari con il solo obbligo del mantenimento delle opere realizzate.

2.- In ordine alla questione proposta si osserva quanto segue.
L'art. 10, rubricato "Attività edilizia", della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", dopo aver vietato, al comma 1, le nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi, prevede talune deroghe a quanto disposto, ed in particolare, al comma 8, dispone che "in deroga al divieto di cui al comma 1 nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole."
La riportata disposizione appare avere una valenza atta a ricomprendere tutti i terreni artificialmente rimboschiti, risultando, ai fini che qui interessano, assolutamente irrilevanti le circostanze relative allo strumento giuridico impiegato per raggiungere il risultato del rimboschimento e l'eventuale impiego di risorse pubbliche.

E', pero, da tenere in debito conto la refluenza che è destinata ad assumere nella problematica in esame l'eventuale vincolo di destinazione cui i terreni rimboschiti a seguito di un intervento finanziario pubblico risultino ancora soggetti.
Ed invero - premesso che l'imposizione di un vincolo di destinazione, ancorchè di durata temporanea, appare strettamente connaturata all'interesse pubblico sottostante, che trova la giustificazione del porre a carico dell'erario i costi relativi alle opere da realizzare su beni privati nel mantenimento nel tempo della destinazione dei beni oggetto dell'intervento alla finalità che lo informa - si rappresenta che tale vincolo di destinazione, qualora operante, condiziona e limita la disponibilità del bene sul quale risulta apposto, sia riguardato sotto il suo aspetto globale e complessivo di entità unica, sia nelle sue molteplici suddistizioni e partizioni.
In altre parole il vincolo di destinazione apposto su di un terreno rimboschito comporta non soltanto che l'intera area non possa essere, per il periodo prescritto, in altro modo utilizzata, ma anche che singole parti di essa non possano essere distratte rispetto all'uso imposto, e conseguentemente non possano essere destinate ad edificazione, ancorchè nei limiti previsti per le zone territoriali omogenee agricole.
3.- Non ci si esime infine dal segnalare che, nei confronti delle aree artificialmente rimboschite appare comunque restare vigente non soltanto il vincolo idrogeologico cui, nella richiesta di parere, ha avuto modo di riferirsi codesto Assessorato - e la cui finalità appare correlata alla diretta salvaguardia del suolo, onde evitare che, con danno pubblico, il terreno cui il bosco assicura una protezione idrogeologica, possa subire denudazioni e perdere così la stabilità, alterando conseguentemente il regime delle acque - bensì anche il vincolo paesaggistico ex L. 1497 del 1939, a cui sono sottoposti ope legis, a norma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, integrato dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso), tra l'altro, "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o dannegiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento" (comma 5, lett. g)).
Tale vincolo paesaggistico, imposto senza alcuna differenziazione dei beni tutelati in ragione delle modalità, naturali o artificiali, di costituzione del bosco o della foresta, risponde invero a finalità diverse rispetto a quelle perseguite con l'imposizione del vincolo idrogeologico, mirando invero alla conservazione dei beni individuati, non solo e non tanto in ragione del loro valore estetico, bensì come tratto caratteristico del paesaggio, comprensivo quest'ultimo di tutti gli elementi, naturali, fisici e vegetazionali che lo compongono e lo contraddistinguono, ed inteso quindi nelle sue valenze ambientali complessive.
Il detto vincolo - a cui l'art. 10, ultimo comma, della citata l.r. 16/1996, espressamente sottopone le zone di rispetto di cui al comma 1 dello stesso articolo - non comporta tuttavia l'inedificabilità assoluta delle aree di che trattasi, ma la subordinazione dell'attività edilizia alle prescrizioni della competente Soprintendenza ex art. 7 e seg., L. 1497/1939.

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