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Gruppo XV Prot._______________/141.98.11

OGGETTO: Sanzioni amministrative. D. l.vo 22/1997. Irrogazione delle sanzioni. Competenza all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione. Proventi delle sanzioni amministrative.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
e, p.c.
ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE

PALERMO



1. Con nota n. 10050/Gr. XVIII del 18 maggio 1998 codesto Assessorato ha posto allo Scrivente il quesito circa la competenza all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative previste dal D. l.vo 22/1997 relativo alla gestione dei rifiuti.

In particolare codesto Assessorato ha evidenziato che alcune province regionali vogliono ritenere, in buona sostanza, che la competenza alla ricezione del rapporto e, in definitiva, alla gestione del procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di gestione di rifiuti, sia dell'ente regione, in base al terzo comma dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ritiene, invece, codesto Assessorato che in base al d. l.vo 22/1997, spetti alle province la competenza in questione.

Codesto Assessorato, stante la necessità di emanare chiare direttive in merito, evidenzia l'urgenza di acquisire il parere richiesto.


2. Le problematiche evidenziate, sollevate dalle province regionali, sottendono una più complessa problematica connessa alla gestione delle sanzioni amministrative recate dal d. l.vo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e, come evidenziatosi in sede di diversi colloqui con funzionari di codesto Assessorato, nonchè dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in realtà derivano dalla resipiscenza delle amministrazioni provinciali ad esercitare le funzioni correlate con la gestione delle sanzioni amministrative in materia senza percepire, correlativamente, i proventi delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni del d. l.vo 22/1997.

Già anteriormente alle modifiche arrecate al predetto d.l.vo 22/1997 dal d. l.vo 8 novembre 1997, n. 389, le province regionali ritenevano, infatti, di loro spettanza i proventi menzionati. Ancor più le province medesime hanno ritenuta rafforzata la loro posizione in merito a seguito dell'emanazione del d. l.vo 8 novembre 1997, n. 389, che ha introdotto nel predetto d.l.vo 22/1997 l'art. 55 bis con il quale è stata disposta l'assegnazione alle province dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d. l.vo 22/1997.

Appare, pertanto, opportuno, anche per le valutazioni di competenza degli Assessorati in indirizzo, effettuare un esame complessivo della problematica, con riferimento anche ai pareri già espressi dallo Scrivente con note n. 11842 del 10 giugno 1997 e n. 22958 del 10 dic. 1997.

A tal fine appare necessaria una sia pur sommaria ricognizione del sistema normativo di riferimento, determinato sia da norme regionali sia dalla normativa statale, applicabile in Sicilia in assenza di interventi normativi di settore.


3. L'art. 20 del d. l.vo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di gestione di rifiuti, ha attribuito alle province, tra le altre, competenze in ordine alla vigilanza e controllo ("compreso l'accertamento delle violazioni": primo comma, lett. b), "in attuazione dell'articolo 14, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

Com'è noto, la Regione siciliana, nel recepire con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, la legge 8 giugno 1990, n. 142, non ha, tuttavia, recepito, l'art. 14 della l. 142/90 medesima, che attribuisce alla provincia, tra le altre, funzioni amministrative in materia di ambiente.

Ma, anche in assenza di tale specifico recepimento nell'ordinamento regionale degli enti locali, alla provincia regionale tali funzioni risultano pur sempre attribuite anche alla luce dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, che, "nell'ambito delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento spettanti alla Regione", ha attribuito alle province regionali competenze in materia di "tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento".

Ne consegue, quindi, che le previsioni attributive di compiti alle province, operate dal d. l.vo 22/1997 e succ. modif., sono operative nella Regione siciliana (con quelle particolarità derivanti da specifiche norme dell'ordinamento regionale: ad es., art. 160, l.r. 25/1993), stante che la Regione siciliana non ha ancora attuato nel proprio ordinamento il predetto d. l.vo 22/1997 con norme che prevedano diversi assetti di competenze.

Parimenti è da dirsi, in mancanza di diversa attuazione del d. l.vo 22/1997 nell'ordinamento regionale, per quanto attiene alla competenza, attribuita ai comuni dall'art. 55 del d.l.vo 22/97 medesimo, all'irrogazione delle sanzioni per l'abbandono di rifiuti di cui al primo comma dell'art. 50 del d.l.vo 22/1997.


In ordine all'estensione della competenza attribuita, l'art. 55 del d.l.vo 22/1997 e successive modifiche prevede che, in via ordinaria, all'irrogazionedelle sanzioni amministrative del settore provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Non pare dubbio, in proposito, che con tale termine "irrogazione", si sia inteso far riferimento all'intero procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Com'è noto, infatti e in via generale, in base alla l. 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif., a seguito dell'accertamento, la violazione va contestata al trasgressore e all'obbligato in solido (art. 14 l. 689/1981). Entro 60 giorni dalla contestazione è ammesso il pagamento in misura ridotta. Tale pagamento, che ha il carattere della "spontaneità" -nel senso che il trasgressore, se vuole, può determinarsi al pagamento in tale misura della sanzione per l'illecito accertato- vale ad esaurire il procedimento.

Solo in mancanza di tale pagamento (salva l'ipotesi di connessione con un reato di cui all'art. 24 l. 689/1981) sorge, per l'accertante, l'obbligo del rapporto, in dipendenza del quale l'"autorità competente" provvede a determinare l'importo ed ingiungerne il pagamento (idest: irrogare) ovvero ad ordinare l'archiviazione.

Non sembra pertinente, per la fattispecie che qui ci interessa, il riferimento al terzo comma dell'art. 17 della l. 689/1981, che prevede la presentazione del rapporto all'ufficio regionale competente per le "materie di competenza delle regioni".

Se è vero, infatti, che la materia de qua è, pur sempre, una materia della Regione tuttavia l'aspetto che qui ci interessa (attività di vigilanza e procedimento sanzionatorio) è attribuito, come sopra specificato, alle province.


4. In relazione all'applicazione in Sicilia del d. l.vo 22/1997 è sorto il problema, sollevato dalle province regionali, come riferito, dell'applicabilità anche delle disposizioni -introdotte con il d. l.vo 8 novembre 1997, n. 389, che ha aggiunto al predetto d.l.vo 22/1997 l'art. 55 bis- che prevedono l'assegnazione alle province dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal d. l.vo 22/1997 medesimo.

Su tale problema lo Scrivente si è espresso - su richieste formulate da codesto Assessorato con nota 26 maggio 1997, prot. 11770/Gr. XVIII U e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con nota 311563/Gr 2F del 28 novembre 1997- con i pareri resi con le note n. 11842 del 10 giugno 1997 e n. 22958 del 10 dic. 1997.

In tali pareri si è evidenziato che, dal punto di vista giuridico-formale, all'applicabilità in Sicilia di una tale previsione osta il disposto dell'art. 3 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che testualmente ricomprende tra le entrate spettanti alla Regione anche "quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative" e che, in quanto norma di attuazione statutaria prevale sulle norme delle leggi ordinarie dello Stato. Mentre, sotto l'aspetto sostanziale, le province regionali godono già, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, di un sistema di finanziamento a carico del bilancio della Regione.

Ciò, tuttavia, non impedisce che la norma che attribuisce alle province i proventi derivanti dalle sanzioni in parola possa venir attuata nella Regione siciliana, qualora tale devoluzione avvenga ad opera del legislatore regionale. Ovviamente, in tale caso, occorrerebbe provvedere contestualmente a ridurre correlativamente i trasferimenti operati per l'esercizio delle funzioni in questione.

Ove, pertanto, gli Assessorati in indirizzo intendessero determinare tale attuazione, potranno far ricorso al potere di proposizione legislativa ad essi spettante.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
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