Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    IV                      /143.98.11

OGGETTO: Stromboli - Opere di accosto per mototraghetti e idroplani. Esecuzione d'ufficio in danno delle imprese inadempienti. Aggiornamento capitolato speciale e applicabilità art.32 R.D. 25.5.1895, n.35O. Quesito.

   
   
                                                    Assessorato regionale    dei Lavori Pubblici
                                                       Ufficio gare e contratti
                                                       Gruppo XV
                                                                                                           P A L E R M O

   
   1.          Con la nota che si riscontra codesta Amministrazione ha chiesto l'avviso dello Scrivente in merito all'opportunità di dovere aggiornare il capitolato speciale in alcuni suoi articoli e circa l'operatività dell'art.32 del R.D. 25 maggio 1895, n.350, nella fattispecie caratterizzata da inadempienze delle imprese a cui sono stati appaltati i lavori indicati in oggetto, in conseguenza della quale è stata disposta, ai sensi dell'art.28 del R.D. n.350/1895, l'esecuzione d'ufficio dei suddetti lavori in danno delle stesse imprese ed è stato autorizzato l'esperimento di apposita asta pubblica ai sensi dell'art.14 della l.r. n.4/96 così come modificato dall'art.1 della l.r. 22/96.
   
   2.          Sulla questione, peraltro non sufficientemente esplicitata per quel che riguarda i quesiti giuridici che si vogliono sottoporre all'esame dello scrivente, si osserva preliminarmente che si condivide la procedura sin qui adottata da codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.28 del R.D. 25 maggio 1895, n.350, che si è sostanziata: a) nella predisposizione, da parte del direttore dei lavori, della relazione con la quale viene segnalata l'inadempienza dell'impresa agli ordini di servizio con cui si era ordinato in precedenza (17/2/94 e 24/3/94) all'impresa di dare immediato inizio ai lavori medesimi; b) nel parere dell'ingegnere capo dei lavori (espresso con la nota n.3749 del 26/5/95) circa la necessità di provvedere ai sensi del citato art.28 del R.D. n.350/1895; c) nella nota (n.5304 del 21/2/96) con cui l'Ispettore tecnico di codesto Assessorato ha assegnato alle imprese il termine per adempiere, con la precisa comminatoria che in caso di inadempienza si sarebbe dato corso alle procedure per l'esecuzione d'ufficio, in danno; d) nel processo verbale redatto dal Direttore dei Lavori in data 1/7/96, con la assistenza di due testimoni, dal quale risulta la totale inattività dell'impresa; e) nell'aver disposto l'esecuzione d'ufficio dei sopracitati lavori, in danno dell'impresa suddetta, con riserva di determinare tale danno ad avvenuta realizzazione dei lavori; f) e nella conseguente autorizzazione - per l'affidamento dei suddetti lavori - dell'esperimento di apposita asta pubblica ai sensi dell'art.4 della l.r. 4/96, così come modificato dall'art.1 della l.r. 22/96.
               Il ricorso alla procedura sopradescritta trova il suo fondamento sia nel fatto che la legge 21/85 ("Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia") e successive modifiche e integrazioni, più volte richiama il regolamento per la direzione contabilità e collaudo dei lavori dello Stato approvato con R.D. 25 maggio 1895, n.350 - in particolare, per quanto attiene alla fattispecie in esame, l'art.47, 6° comma fa riferimento proprio all'art.28 del sopracitato regio decreto - sia nel fatto che lo stesso capitolato speciale, relativo ai lavori de quibus, all'art. 32 prevede che "l'appalto è soggetto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore nella Regione siciliana in materia di lavori pubblici, nonchè delle condizioni stabilite dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e dal capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063". Quest'ultimo, infatti fa anch'esso riferimento al suddetto regio decreto laddove prevede che nel caso di ... o di esecuzione di ufficio il periodo di ritardo si computa fino alla scadenza del termine fissato dall'Amministrazione all'appaltatore a norma dell'art.28 del regolamento approvato con il R.D. 25 maggio 1895, n.350".
               Da quanto sopra detto appare evidente la generale operatività del più volte citato regolamento, senza che occorra accertare di volta in volta l'applicabilità o meno dei singoli articoli di cui lo stesso si compone.
               Ne consegue, quindi, anche l'operatività dell'art.33 del Regolamento medesimo, ai sensi del quale "i capitolati speciali per l'esecuzione d'ufficio, oltre le condizioni particolari proprie di ciascun caso stabiliranno: a) l'importo del lavoro sui dati del progetto che servì di base al contratto stipulato coll'appaltatore negligente; b) la condizione che il nuovo appaltatore dovrà accettare, al prezzo di perizia, i materiali, gli utensili ed i mezzi d'opera presi dall'appaltatore negligente, nello stato in cui si trovano e nell'effettiva quantità che all'atto della consegna gli verranno ceduti; c) e la condizione, finalmente, che l'importo di questi materiali sarà compensato dallo stesso appaltatore all'amministrazione mediante congrue ritenute sugli acconti di prezzo".
               Alla luce delle superiori considerazioni, è avviso dello scrivente che, nella fattispecie, il capitolato speciale debba essere integrato dalle previsioni descritte nell'art. 33 testè riportato, che implicitamente (lett. a e b) richiama anche l'operatività dell'art.32 del regolamento in ordine alla perizia da eseguirsi sui materiali, utensili e mezzi d'opera di pertinenza dell'appaltatore negligente (1° comma) ed alla perizia dei lavori da eseguirsi d'ufficio al fine dio determinare il relativo importo (2° comma).
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente in ordine ai quesiti, sia pure non dettagliatamente, posti. In linea più ampia comunque si ribadisce la generale applicabilità, ai lavori in oggetto, del regolamento de quo.
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane