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Gruppo II                     148/98.11

OGGETTO: Misura oraria lavoro straordinario in relazione agli aumenti di cui agli artt. 14 e 15 del D.P.R.S. n. 11/95.

   
   
   
            Direzione regionale del personale e dei servizi generali
                                                                                                  S E D E
   
   
   1.          Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto allo scrivente di rendere parere in ordine alla problematica in oggetto indicata.
               Al riguardo fa presente di aver comunicato alle OO.SS. firmatarie dell'accordo recepito con il D.P. n. 11 del 1995 l'intenzione di diramare una circolare nella quale si evidenziava l'illegittimità della modifica della misura oraria del compenso per lavoro straordinario a seguito dell'attribuzione della progressione economica orizzontale. Alcune organizzazioni, pur se tardivamente, hanno rappresentato la necessità della convocazione di un tavolo negoziale ove dibattere tale questione, senza peraltro specificare le proprie contestazioni al contenuto della circolare. Così, all'incontro svoltosi in data 13 maggio u.s., si è convenuto di acquisire il presente parere.
   
   2.          Si concorda con codesta Direzione regionale nel ritenere che nessuna rideterminazione del compenso per lavoro straordinario debba essere effettuata a seguito dell'attribuzione della P.E.O.
               Attraverso il meccanismo del "congelamento", ai dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P. 20 gennaio 1995 n. 11 il lavoro straordinario viene retribuito nella misura che risulta maggiore tra quella loro applicabile a tale data e quella risultante dal nuovo sistema di calcolo attraverso il quale si perviene a una tariffa oraria unica per ciascuna fascia funzionale.
               In tal modo si è assicurato che il passaggio al nuovo sistema non produca una reformatio in pejus del compenso per lavoro straordinario, pur se tale emolumento, per il suo carattere di precarietà, non rientra tra quelli sui quali il dipendente ha motivo di porre affidamento per fronteggiare i bisogni essenziali della vita (cfr. Cons. St. sez. VI 9 novembre 1994, n. 1588).
               Ora poichè le nuove tariffe fanno riferimento allo stipendio tabellare iniziale, sulle stesse la P.E.O. non può avere influenza. Alla stessa conclusione deve pervenirsi per le misure individuali congelate alla data di entrata in vigore del D.P. 11 cit. e ciò sia che si ritenga che il loro blocco abbia ad oggetto gli importi in godimento (alla suddetta data), o piuttosto le misure individuali quali risultano dalla loro rideterminazione alla data di entrata in vigore dell'accordo secondo il sistema previgente.
               Anche intendendo infatti l'espressione usata nell'accezione più ampia di misure spettanti, anzichè di misure in godimento, la P.E.O. non può incidervi.
               Le somme derivanti da tale istituto, infatti, pur se attribuite con decorrenza 1 gennaio 1994, non possono considerarsi entrate a far parte del trattamento economico del dipendente nemmeno alla data di entrata in vigore del D.P. 11 del 1995.
               Viceversa la maturazione del relativo diritto di credito è configurabile solo con l'approvazione delle apposite graduatorie, redatte oltretutto in base a criteri formulati nel successivo accordo recepito con decreto presidenziale 7 agosto 1997, n. 34 (riguardo alla problematica della maturazione del diritto, ex plurimis, C. St., Sez. IV, 14 febbraio 1994, n. 130 e Ad. plen. 3/98).
               Non sembra pertanto, ad avviso dello scrivente, che possano essere ricomprese nella base di calcolo delle misure orarie individuali in argomento i compensi derivanti dalla P.E.O.
               Infine deve pure riflettersi che, ove si accedesse alla soluzione contraria, il fine cui tende il D.P. 11 cit., ossia l'unificazione dei trattamenti retributivi, sarebbe, per quanto riguarda il compenso per lavoro straordinario, ulteriormente ritardato atteso che la P.E.O., in quanto posizione stipendiale superiore a quella iniziale non sembra come detto venire in rilievo ai fini della determinazione della misura oraria operata in base al sistema di nuova introduzione.

   

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