Repubblica Italiana
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Gruppo     III                  /153.98.11
OGGETTO: Concessione di edicole in favore di ciechi. Legge 9 marzo 1964, n. 121.
   
   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DELLA COOPERAZIONE DEL
                                                   COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
                                                   E DELLA PESCA
                                                               P A L E R M O
   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio un quesito sollevato dal Comune di Ragusa il quale chiede lumi in ordine all'applicabilità in sede regionale delle disposizioni di cui alla legge 9 marzo 1964 n. 121, la quale prevede l'assegnazione ad un cieco di un'autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali, ogni tre concessioni di nuove licenze di edicole.
               In ordine alla problematica suesposta lo scrivente Ufficio -perplesso dinanzi alla proposizione di un quesito inerente l'applicabilità o meno di una legge statale vecchia più di trent'anni- non ritiene al momento sussistenti impedimenti alla piena applicabilità in sede regionale della legge in questione.
               Ciò in quanto la stessa, contenendo misure volte a favorire l'occupazione di soggetti appartenenti a categoria sociale svantaggiata, rientra in modo prevalente nella legislazione di natura socio-assistenziale, dunque, in una materia in cui l'art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia attribuisce al legislatore regionale una competenza a legiferare di tipo "facoltativo", competenza quest'ultima, com'è noto, di carattere "eventuale" ad esercitata, dunque, in modo concorrente al legislatore statale, sicchè, in ipotesi di mancato esercizio da parte del legislatore regionale, trovano applicazione le leggi dello Stato.
               Peraltro, anche nell'ipotesi di materia in cui la Regione ha legislazione esclusiva, la Corte Costituzionale ha più volte asserito che le leggi dello Stato non hanno efficacia nell'ambito della Regione siciliana qualora su tale materia siano state emanate, in Sicilia, norme legislative che abbiano regolato la materia in modo diverso dalle leggi dello Stato (sent. n. 21 del 1959). Poichè, nella fattispecie, non sembra sussista alcuna norma regionale nè sembra che alla l. 121/64 sia sopravvenuta altra legge statale di abrogazione o modifica, nè una legge regionale che abbia, seppure in parte, introdotto una diversa disciplina, a parere dello scrivente, può legittimamente ritenersi che le previsioni contenute nella citata l. 121/64 siano tutt'ora in vigore anche in Sicilia e che in essa, dunque, debbano trovare piena attuazione ovviamente in armonia con la legislazione regionale emanata in materia.
   

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