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Gruppo     VI                      /155.98.11

OGGETTO: Danni causati a terzi da infiltrazione d'acqua proveniente da scuola materna regionale.

   
   
                             
                              ASSESSORATO REGIONALE DEI
                              BENI CULTURALI E AMBIENTALI
                              E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                              Direzione regionale istruzione
                                                        P A L E R M O
   
               1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla risarcibilità o meno da parte di codesta Amministrazione di danni causati a terzi da infiltrazione d'acqua proveniente dai locali della Scuola Materna regionale sita in XXXXXX, Via .................
               I danni sono stati accertati dagli organi tecnici del Comune di XXXXX, su richiesta della Direzione didattica del 2° Circolo di XXXXX, e sono stati altresì quantificati in lire 9.943.880.
   
               2. Sulla questione proposta si osserva preliminarmente che anche per la pubblica amministrazione esiste il dovere giuridico di risarcire il danno arrecato al privato in violazione del precetto generale del neminem laedere, ed, al pari della responsabilità degli altri soggetti, anche la responsabilità della pubblica amministrazione, per il nostro ordinamento, trova il suo fondamento negli artt. 2043 e seguenti del codice civile.
               In materia di illecito e responsabilità civile, infatti, vige in generale il principio che l'Amministrazione è senz'altro soggetta ai principi e alle regole del diritto comune e tale soggezione è stata, peraltro, più volte affermata dalla Corte Costituzionale in alcune significative sentenze (n. 303/1988, . 1104/1988, n. 74/1992).
   
               3. Con specifico riguardo alla fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente sembra che il danno sia stato causato da un rubinetto dei servizi della scuola, lasciato aperto, e dunque potrebbe individuarsi una eventuale colpa del responsabile del plesso o del bidello in servizio nello stesso, ma in ogni caso è l'Amministrazione che risponde del fatto illecito del proprio agente, anche se imputabile a colpa non grave di questi, direttamente nei confronti del terzo danneggiato (cfr. Corte Cost. sent. n.2/1968).
               Alla stregua delle considerazioni sopra svolte ed in presenza di una stima dei danni che sembra attendibile sia per l'intervento dell'Ufficio Tecnico del Comune di XXXXX, sia per l'abbattimento del 50% della perizia di stima dei danni richiesti, si ritiene che possa senz'altro procedersi al risarcimento dei danni in oggetto.
               Il risarcimento da parte dell'Amministrazione del danno prodotto potrà dar luogo successivamente ad azione di rivalsa dell'Amministrazione stessa nei confronti dell'agente eventualmente risultato colpevole, secondo i principi della responsabilità amministrativa.
   

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