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Gruppo III                      /157.98.11

OGGETTO: Provvidenze finanziarie e contributive di importo superiore al miliardo. Obbligo di certificazione del bilancio. L.r. 29/1995, art.29.

   
   
                        Presidenza della Regione
                       - Segreteria Generale -
                                               S E D E

   
   1.          Con la nota in riferimento codesta Presidenza - segreteria Generale - chiede il parere dello scrivente Ufficio su talune problematiche nascenti dall'applicazione e interpretazione dell'art.29 della L.r. 4 aprile 1995, n.29, che impone la certificazione del bilancio di esercizio alle imprese che "intendono" beneficiare di provvidenze finanziarie e contributive di importo superiore al miliardo.
               Si chiede di conoscere se l'ammontare delle agevolazioni possa o debba essere considerato omnicomprensivo di diverse misure di aiuto, gestite da più rami di amministrazione e computato su base annua per l'intera durata dell'aiuto.
               Ulteriore quesito concerne il 2° comma dell'articolo citato che consente di computare, tra le somme da ammettere a finanziamento, l'80% delle spese relative alle prime tre certificazioni. Si chiede, infatti, di conoscere come possa essere applicata la norma de qua, tenuto conto che le norme di settore non prevedono e spesso non consentono il finanziamento di tali spese.
   
   2.          Sul primo quesito, attesa la chiara dizione adottata dal legislatore regionale che fa riferimento a "...provvidenze finanziarie e contributive... a qualsiasi titolo previste dalla legislazione regionale..." non sembrano sussistere dubbi che l'ammontare delle agevolazione debba essere considerato omnicomprensivo, anche se le stesse sono gestite da più rami di amministrazione, e che va computato su base annua e per l'intera durata dell'aiuto, poichè così chiaramente indicato nella norma citata ("... a partire dal 1996 e per l'intera durata dell'aiuto...").
               In ordine alla previsione di cui al 2° comma dell'articolo in esame, va rilevato che la stessa è da ritenere norma derogatrice alle norme di settore, applicabile solo al superamento dei mille milioni.
               Tutto ciò premesso, lo scrivente non può non rilevare che dagli atti allegati e dai contatti anche telefonici con funzionari dell'amministrazione regionale, risulta che la difficoltà della norma in questione non deriva dalla sua interpretazione bensì dalla sua concreta applicazione. Le difficoltà applicative, tuttavia, possono essere risolte solo dal ramo di amministrazione attiva competente in materia, e ove tali difficoltà non dovessero trovare opportune soluzioni, si suggerisce di valutare l'opportunità di una modifica legislativa, atteso che la norma così formulata attribuisce esclusivamente all'impresa il compito di dichiarare l'importo complessivo dei benefici contributivi e finanziari cui intende accedere (peraltro senza alcuna garanzia che gli stessi vengano effettivamente concessi), senza che i vari rami di amministrazione siano in grado di verificare quanto dichiarato, con ciò rendendo quanto meno difficoltoso qualsiasi vigilanza sul rispetto della norma.


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