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Gruppo IV                      /158.98.11

OGGETTO: Piani di lottizzazione. Stipula della convenzione. Intervento sostitutivo ex art.27 l.r. 71/78. Quesito.

   
                     Assessorato regionale
                     Territorio e Ambiente
                                   P A L E R M O

   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato - premesso che pervengono al suo indirizzo, da parte di privati lottizzatori, richieste di intervento sostitutivo ex art.27 della L.r. 71/78 per la stipula della convenzione dei rispettivi piani di lottizzazione - chiede allo Scrivente di esprimersi sulla legittimità della eventuale nomina di un commissario ad acta per l'adempimento richiesto.
               Al riguardo manifesta perplessità sia in quanto il predetto intervento sostitutivo potrebbe esulare dalla propria competenza e rientrare invece in quella dell'Assessorato regionale per gli Enti locali ai sensi dell'art.24 della L.r. 44/91, sia in quanto l'azione commissariale di cui agli articoli citati attiene alla sostituzione di "organi inadempienti dei comuni, laddove l'adempimento in oggetto potrebbe risultare attribuito ad Uffici comunali.
   
   2.          Il procedimento di formazione del piano di lottizzazione risulta articolato nelle seguenti fasi:
   a) domanda del proprietario, o dei proprietari, corredata dal progetto di piano e dallo schema di convenzione;
   b) esame ed approvazione del progetto e dello schema di convenzione;
   c) stipula della convenzione e trascrizione della stessa nei registri immobiliari;
   d) rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione.
               Data la natura di piano urbanistico di attuazione, ormai concordemente riconosciuta al piano di lottizzazione, e considerato il disposto dell'art. 32, comma 2, lett. b) della L. 142/90 - recepito in Sicilia con l'art. 1, comma 1, lett. e), della L. r. 48/91 - il quale attribuisce alla competenza del Consiglio comunale ogni deliberazione in ordine ai "piani territoriali ed urbanistici" comunali, l'adempimento di cui alla lettera b) della sequenza procedimentale in esame, ossia l'approvazione del progetto di piano e dello schema di convenzione, ricade nella competenza del Consiglio comunale.
               Per contro la stipula della convenzione di lottizzazione - che, avendo natura di contratto a oggetto pubblico, va considerata atto di gestione e non di amministrazione - esula dalla competenza degli organi comunali, rientrando invece nelle attribuzioni degli uffici del Comune.
               A tal proposito giova ricordare che, in tema di organizzazione degli uffici e del personale degli enti locali, l'art. 51 della L. 142/90 - già recepito nella nostra Regione dall'art. 1, comma 1, lett. h della l. r. 48/91 - nel testo modificato dall'art. 6 della L. 127/97, applicabile in Sicilia per effetto dell'art. 2, comma 3, della recente L. r. 23/98, così dispone: "... i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (comma 2); e ancora: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare: .... c) la stipulazione dei contratti; ..." (comma 3).
               Ciò posto può affermarsi che, mentre nel caso di omessa adozione da parte del Consiglio comunale, sebbene previamente diffidato, della delibera relativa al piano di lottizzazione codesto Assessorato potrà procedere alla nomina del commissario ad acta ex art.27 della L.r. 71/78; nella diversa ipotesi di mancata stipula, la parte dell'ufficio comunale competente, della convenzione di lottizzazione già approvata in via preliminare dal Consiglio, altro sarà il rimedio previsto a tutela dei privati interessati alla definizione del procedimento.
               Questi infatti potranno attivare il meccanismo della diffida, disciplinato dall'art. 25 del T. U. sugli impiegati civili dello Stato (D. P. R. 3/57) al fine di determinare la formazione del silenzio-rifiuto.
               In base ad esso, ove il procedimento non sia stato concluso nei termini previsti dalla legge o dal regolamento, o comunque entro trenta giorni dal suo inizio (cfr. art.2, comma 3, L. 241/90 e art.2, comma 3, l.r. 10/91), l'interessato potrà diffidare, mediante atto giudizialmente notificato, l'ufficio competente a provvedere, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
               Decorso anche questo termine senza che si sia provveduto, si formerà il silenzio-rifiuto, avverso il quale l'interessato può proporre quegli stessi ricorsi amministrativi e giurisdizionali che avrebbe potuto proporre contro l'atto negativo.
               Appare opportuno richiamare quanto affermato al riguardo dal Consiglio: "Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia attinente alla declaratoria di illegittimità di un silenzio- rifiuto serbato dalla amministrazione ... in ordine alla stipulazione di una convenzione di lottizzazione già approvata in via preliminare" (Sez. IV, 19 dicembre 1994, n.1046, in F.A., 1994, p. 2767).
               E ancora: "Le procedure per fare constare e rimuovere l'inerzia della pubblica amministrazione sono previste non per i soli provvedimenti, ma anche per atti diversi, pure se di natura non provvedimentale, e persino per semplici operazioni materiali" (ibidem).
               E infine: "... una volta autorizzata una lottizzazione, equivale al perfezionamento della fattispecie lottizzatoria la sentenza dichiarativa della illegittimità del silenzio-rifiuto in ordine alla conseguente stipulazione della convenzione" (Sez. V, 8 settembre 1992, n.776 in Riv. Cons. St., 1992, p.1094).
               Va da sé che, notificata la diffida a provvedere e decorso il termine di trenta giorni dalla notifica, in caso di mancato compimento dell'atto di ufficio e di mancata comunicazione delle eventuali cause giustificative del ritardo, l'interessato potrà altresì denunciare il comportamento omissivo del funzionario comunale responsabile della mancata stipula della convenzione, al fine di fare valere la responsabilità penale di questo ai sensi dell'art. 328, comma 2, del codice penale, nel testo modificato dall'art. 16 della L. 86/90, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
               A termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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