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Gruppo XV Prot._______________/162.98.11

OGGETTO: Enti parco. Personale dell'Ente Poste in posizione di comando, Mobilità volontaria ex art. 53 l. 449/1997 e art. 31 l.r. 6/1997.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO


1. Con nota 5 giugno 1998, n. 11168/Gr. XI codesto Assessorato ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla possibilità di ritenere attuabile la mobilità concordata presso enti parco per il personale dell'Ente poste, ex art. 53, 10° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in combinato disposto con l'art. 31, quinto comma, della l.r. 6/1997.

In particolare, codesto Assessorato ha rappresentato che, nell'esaminare deliberazioni dell'ente parco XXXXX che intendevano attuare tale mobilità ha rilevato che entrambe le disposizioni sopra richiamate non si reputano applicabili alla fattispecie in questione, stante che il d. l.vo 3 febbraio 1993, n. 29, nel cui ambito di applicazione opera l'art. 53 della l. 449/1997, non è stato recepito nella Regione siciliana; mentre l'art. 31, quinto comma, della l.r. 6/1997, consente la mobilità volontaria soltanto nell'ambito di "enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale".

L'ente parco XXXXXX, con la sua del 16/4/1998, n. 2179, ha rilevato che:
a) i principi del d. l.vo 29/1993, trattandosi di legge di riforma economico sociale, costituiscono limite alla potestà esclusiva della Regione;
b) che intendere l'art. 31 della l.r. n. 6/1997 limitato ai soli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, sarebbe riduttivo limitando l'istituto della mobilità ai soli impiegati appartenenti a tali enti, mentre non sarebbe giustificato il rinvio, contenuto in tale norma, al D.P.C.M. n. 716/1994 il cui ambito applicativo è quello degli enti di cui al d. l.vo 29/1993;
c) che la norma cui l'ente parco intende dare esecuzione, in ogni caso, è quella dell'art. 53 della l. 449/1997 che consente, anche il deroga al regolamento di cui al D.P.C.M. 716/1994, la mobilità concordata al personale dell'Ente poste; e il ritenere non applicabile tale disposizione anche agli enti parco siciliani creerebbe una disparità di trattamento tra il personale comandato dell'Ente poste.

Codesto Assessorato, nel confermare il proprio orientamento, ha investito lo Scrivente della problematica, anche nella considerazione che l'ente parco in questione ha avanzato specifica richiesta in tal senso.


2. Sulla suesposta questione, nel concordare con l'orientamento di codesto Assessorato, si espone quanto segue.

L'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, consente l'attuazione della mobilità volontaria per un periodo non superiore ad un anno dalla sua entrata in vigore "nell'ambito degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale, in deroga alle rispettive previsioni statutarie e regolamentari".

Sia il tenore letterale della norma; sia la sua collocazione sistematica nel Titolo IV della legge, che raccoglie "Disposizioni concernenti enti regionali"; sia dalla ratio della norma e della stessa legge, che mira al contenimento della spesa del bilancio della Regione siciliana, appare chiaro che il personale cui la norma stessa ha riguardo è quello appartenente agli enti regionali, nel cui ambito la mobilità può attuarsi.

Nè il rinvio al D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, contenuto nella norma, può valere ad estendere la previsione dei soggetti interessati dalla mobilità in questione, dato che il rinvio è chiaramente finalizzato ad individuare soltanto il procedimento applicabile e non a recepire il d. l.vo 29 nella Regione siciliana.

L'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al decimo comma, dispone l'applicabilità della mobilità volontaria o concordata al personale dell'Ente poste italiane in posizione di comando presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Tale norma ha a riferimento -come destinatarie della mobilità in questione- le amministrazioni dirette destinatarie della riforma recata dal d. l.vo 29/1993.

Com'è noto, infatti, le disposizioni del d.l.vo 29/1993 non trovano applicazione nell'ambito della Regione siciliana, stante la competenza esclusiva spettante alla stessa in materia (secondo l'orientamento ormai consolidato, infatti, la normativa statale può trovare applicazione, nei campi in cui la competenza del legislatore regionale sia prevista come «esclusiva», solo nel caso in cui la competenza regionale non sia stata esercitata; mentre laddove disposizioni statali siano qualificate o qualificabili quali «norme fondamentali di riforma economico-sociale» sussiste solo l'obbligo della Regione di conformare il proprio ordinamento ai principi desumibili da tali norme).

Pertanto le disposizioni di cui all'art. 5 della l.r. 6/1997 e di cui all'art. 53 della l. 449/1997 disciplinano fattispecie di mobilità affatto diverse quanto ai soggetti interessati, tendendo ad attuare, ciascuna nel proprio ambito di applicazione, il contenimento della spesa pubblica.

Nè, infine, può farsi riferimento a disparità di trattamento tra personale, stante le fattispecie normative affatto diverse applicabili nelle fattispecie concrete.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

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