Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo     III                  /166.98.11

OGGETTO: L.r. n. 37/1978 e successive modifiche e integrazioni. Cooperativa "XXXX" di YYYY - Retrocessione di lotto consortile.

   
   
   
   
                                        PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                        Direzione per i rapporti
                                        extraregionali
                                        - Segreteria Tecnica
                                        S E D E
   
   
   
   
           1. Con la nota in riferimento codesta Presidenza - Direzione per i rapporti extraregionali, Segreteria Tecnica- chiede il parere dello scrivente Ufficio su talune problematiche relative ad una cooperativa (XXXX di YYYY) ammessa ai benefici previsti dalla L.r. n. 37/1978, per la realizzazione, su terreno del Consorzio A.S.I. di YYYY, di uno stabilimento per la raccolta, l'imballaggio e la spedizione di materiale riciclabile.
               Il progetto è stato approvato ed ammesso ai benefici di legge nell'aprile 1986; nell'aprile 1990 la cooperativa ha chiesto l'approvazione di una variante redistributiva della spesa prevista nel progetto consistente "essenzialmente in una completa rivisitazione dei macchinari e delle attrezzature con aggiornamento delle tecnologie...."; nel novembre 1994 il Nucleo di Valutazione, nell'esaminare la richiesta di variante, ha chiesto l'acquisizione di ulteriori elementi e nel dicembre 1995 ha ravvisato la necessità di una verifica tecnico-amministrativa per riscontrare lo stato di realizzazione del progetto che a tutt'oggi sembra consistere nelle "opere di prima sistemazione dei piazzali, fondazione, struttura e copertura del capannone". Nelle more, il Consorzio ASI di YYYY, con nota del marzo 1998 ha informato codesta Segreteria Tecnica di avere revocato, trascrivendo il relativo atto alla Conservatoria dei registri immobiliari, il provvedimento di concessione del terreno e di dovere procedere alla acquisizione delle accessioni mobili ed immobili.
               Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
   - se codesta Segreteria può ancora rilasciare la variante richiesta dalla cooperativa;
   - se il Consorzio ASI può incamerare le attrezzature che insistono sul terreno, quali accessioni, con conseguente danno per l'Amministrazione regionale che ha concesso i contributi;
   - se nell'ipotesi di impossibilità a portare a termine l'iniziativa della cooperativa, sia "opportuno" adottare un provvedimento di revoca per il recupero della anticipazione già erogata a copertura da polizza fidejussoria.
   
               2. Preliminarmente all'esame dei quesiti posti nella nota che si riscontra, lo scrivente Ufficio ritiene opportuno un rapido excursus delle norme regionali concernenti l'assegnazione e vendita di terreni nell'ambito dei Consorzi ASI, atteso che il progetto di cui è questione (come anche quello della "KKKK" -altra impresa versante in condizioni similari) avrebbe dovuto essere realizzato su terreno consortile.
               Le procedure relative all'assegnazione e vendita dei terreni alle imprese richiedenti, nonchè gli impegni gravanti sulle medesime imprese e le eventuali conseguenze a seguito del mancato rispetto degli stessi, trovano puntuale ed esauriente disciplina nell'art. 23 della l.r. 1/1984.
               Quest'ultimo, al 7° comma prevede, tra l'altro, "termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento", e che "tali termini potranno essere prorogati una sola volta e per non più di 18 mesi....".; il comma 8° dispone che gli atti di vendita del terreno debbano "prevedere espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto dell'impegno e dei termini di cui al precedente comma", mentre al successivo 9° comma si dispone che "al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del comitato direttivo del consorzio dovrà essere disposta la revoca della vendita e la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 per cento del prezzo pagato".
               Alla luce di quanto precede, l'attivazione della procedura di retrocessione dell'area venduta all'impresa, di cui il consorzio ASI di YYYY ha informato codesta Segreteria Tecnica con nota del marzo 1998, costituisce per il Consorzio un atto dovuto al quale quest'ultimo non può sottrarsi vincolato com'è da precise e perentorie disposizioni di legge, disposizioni certamente non sconosciute a codesta Segreteria Tecnica (e quindi al Nucleo di Valutazione) sicuramente a conoscenza che il progetto avrebbe dovuto realizzarsi su terreno consortile, e di cui avrebbe dovuto tenersi conto onde evitare la scadenza dei termini (atteso che il decreto di ammissione ai benefici della XXXX risale al 1986).
   Passando all'esame dei quesiti posti, del tutto privo di consistenza appare il primo quesito, non si comprende, infatti, quale interesse possa presentare il rilascio di una variante per un progetto che, allo stato attuale, non può essere realizzato per mancanza di disponibilità del terreno.
               In ordine al secondo e terzo quesito, la previsione consortile di incamerare, quale accessioni, le attrezzature che insistono sul terreno, è una previsione contrattuale conosciuta ed accettata dall'impresa e quindi, si presume, anche da codesta Segreteria Tecnica che non poteva sconoscere i termini contrattuali di concessione dell'area consortile.
   Peraltro, ritiene lo scrivente, interesse di codesta Segreteria non sembra essere il recupero di parte di un'opera incompiuta quanto il recupero di finanziamenti già concessi per il quale, più che opportuno, appare necessario provvedere con un provvedimento ad hoc onde recuperare le anticipazioni già erogate.
   
   

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