Repubblica Italiana
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Gruppo     II                  /168.98.11

OGGETTO: Dipendente già sospeso dal servizio - Istanza di riammissione.

   
   
   

                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   LAVORI PUBBLICI
   
                                       e, p.c.    DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                   PERSONALE E DEI SS.GG.
                                                               
                                                    L O R O S E D I
   
           1. Con la nota suindicata è stata esposta la seguente questione.            
           Il sig. XXXXXXXXX, in servizio presso il Genio Civile di YYYYYY con la qualifica di assistente tecnico geometra, è stato sospeso dal servizio dal 14 ottobre 1997 con D.A. 3545/I del 16 luglio 1997, in forza del provvedimento di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa, favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena a soggetto mafioso latitante.
               A seguito dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, per decorrenza dei termini di custodia cautelare in carcere e per avvenuto decorso del limite massimo della stessa è stato scarcerato, sicchè il predetto dipendente ha presentato istanza per la riammissione in servizio.
               Considerato che nella succitata ordinanza si rileva che permangono le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare in carcere e che al geometra XXXXXX è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana presso il competente Ufficio di p.g., codesto Assessorato chiede allo scrivente di volere esprimere il proprio parere in merito alla riammissione in servizio del dipendente di cui trattasi.
   
               2. La sospensione cautelare, com'è noto, si distingue in obbligatoria -la quale si ha nel caso in cui sia stato emesso nei confronti del pubblico dipendente un provvedimento dell'a.g. restrittivo della libertà personale che rende impossibile la prestazione del servizio- e facoltativa, che può aver luogo o nei riguardi dell'impiegato sottoposto a procedimento penale, "quando la natura del reato sia particolarmente grave" (cfr. art. 91, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) ovvero, in pendenza o anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 3/1957, cit.), per ragioni di "prestigio dell'Ufficio" o a tutela del "regolare svolgimento del servizio" (cfr. P. Virga il pubblico impiego pag. 232 e segg. - Giuffrè Milano 1991).
               Ciò posto, per quanto concerne la sospensione cautelare facoltativa eventualmente applicabile nella fattispecie in esame, ferma restando la natura discrezionale del relativo potere, derivante dal letterale tenore delle citate norme ("può"), va detto che rientra nell'apprezzamento dell'amministrazione la valutazione di merito circa l'idoneità dei fatti rassegnati a giustificare l'applicazione dell'istituto de quo al caso in esame.
               Di conseguenza ci si limita ad enucleare gli essenziali principi giurisprudenziali cui l'Amministrazione deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti di competenza e che possono così riassumersi:
   1) la concessione della libertà provvisoria non determina l'automatica caducazione del provvedimento di sospensione cautelare obbligatorio, e quindi la riammissione in servizio del dipendente di cui trattasi, ma obbliga l'Amministrazione a riesaminare la situazione verificatasi con riguardo al pubblico interesse attuale, onde provvedere, con atto congruamente motivato, nel senso della riammissione in servizio oppure della reiterazione della sospensione (cfr. C. di S., V, 10 giugno 1989, n. 364; C.d.S., VI, 5 novembre 1988, n. 1198; C.d.S. Par. PASP 7 giugno 1982, n.    170; C. d.S. VI, 9 marzo 1996, n. 386; 15 aprile 1996, n. 55; C. di S., V, 1 aprile 1996, n. 339, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 3 febbraio 1997, n. 189); il che sembra valere anche nel caso di scarcerazione per decorso dei termini.
   2) La sospensione cautelare facoltativa, in entrambe le ipotesi legislativamente previste (per procedimento penale o per ragioni disciplinari), deve adottarsi con provvedimento congruamente motivato circa la natura e gravità dei fatti implicati e, soprattutto, circa le conseguenze negative della prosecuzione del servizio da parte del dipendente in ordine allo svolgersi dell'attività dell'ufficio, tanto da rendere incompatibile la prestazione dal servizio stesso con il pubblico interesse (cfr. per le due ricordate forme di sospensione facoltativa: C. d. S., VI, 2 giugno 1988, n. 777; VI, 21 settembre 1989, n. 604; V, 17 dicembre 1990, n. 827; VI, 4 aprile 1991, n. 229; V, VI, 6 novembre 1992, n. 1206; VI, 7 dicembre 1992, n. 1024; VI, 28 gennaio 1993, n. 184; VI 18 gennaio 1996, n. 98; VI, 24 maggio 1996, n. 732).
               Emerge da quanto sopra esposto che la riammissione in servizio appare nella fattispecie astrattamente ammissibile, mentre l'accertamento di merito sulla sussistenza di relativi presupposti resta, come si è detto, rimesso alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione, sotto lo specifico riguardo del concreto turbamento che la permanenza in servizio dell'impiegato possa determinare sulla sua attività e nei riflessi della stessa P.A. (C. di S., Sez. VI, 5 novembre 1988, n. 1198), tenuto conto anche della circostanza che il dipendente di cui trattasi è stato sottoposto all'ulteriore misura cautelare coercitiva dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.
   

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