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Gruppo II                     171.98.11

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

   
   
                                 SEGRETERIA GENERALE
     e,p.c.            DIREZIONE REGIONALE DEL PERSONALE
                                   E DEI SERVIZI GENERALI
   
                                                                                     L O R O S E D I
   
   
   1.          Con la suindicata nota, di pari oggetto, codesta Segreteria generale ha chiesto allo scrivente di esprimere "con estrema urgenza" il proprio parere in ordine all'applicabilità nella Regione siciliana delle norme concernenti l'anagrafe delle prestazioni ed incarichi ai pubblici dipendenti a seguito della richiesta effettuata dal Ministero degli interni, per il tramite della Prefettura di Palermo (telefax urgente datato 16 giugno 1998), di prendere nota della circolare del Dipartimento della funzione pubblica 29 maggio 1998, n. 5/98.
               Codesta Segreteria propende per l'applicabilità delle disposizioni de quibus, con riferimento ai principi di trasparenza, pubblicità e razionalizzazione sottesi alle norme (art. 26 e 45 d.lgs. n. 80/1998) richiamate nella circolare e considerato che le stesse non rientrano "nel concetto più specifico di trattamento economico e giuridico del personale regionale".
   
   2.          L'art. 58 del d.lvo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'art. 26 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 80 stabilisce al comma 12 che tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica entro il 30 giugno di ogni anno l'elenco degli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente corredato di alcune informazioni la cui tipologia è ivi specificamente indicata. La comunicazione va fatta anche se negativa.
               Nel successivo comma 13 l'art. 58 cit. prevede l'obbligo di comunicare anche i compensi che per ciascun incarico ogni dipendente ha percepito sempre nell'anno precedente, mentre il comma 14 introduce l'obbligo di comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori e dei consulenti esterni.
               Un'interpretazione strettamente letterale potrebbe indurre a negare l'assoggettamento dell'Amministrazione regionale agli obblighi previsti delle descritte disposizioni. Le Regioni a Statuto speciale non sono infatti destinatarie del d.Lvo 29/93 (cfr. C.Cost. sent. 383/94) dal quale tali obblighi vengono sanciti anche al dichiarato fine di verificare l'applicazione di altre norme (art. 1, c. 123 e 127 della l. 23 dicembre 1996, n. 662) che a loro volta disponendo per le Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lvo 29/93 non potrebbero ritenersi "tout court" applicabili. Non deve però trascurarsi che anche la Regione siciliana, come le altre a statuto speciale, è tenuta al rispetto delle norme di grande riforma economico-sociale recate dall'art. 2 della l. 23 ottobre 1992, n. 421, qualifica estensibile a norme diverse da quella contenente i principi fondamentali della riforma, purchè legate a queste ultime (come sembrerebbe nel caso dell'art. 58 d.l.vo 29/1993 e dell'art. 2, co. 1, lett. p) l. 421/1992) da un rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (v. Corte cost., sent. n. 1033 del 1988 e n. 406 del 1995).
               Ora, analizzando in particolare le disposizioni del citato art. 58, richiamate nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica, mentre pare applicabile il comma 11, che prescrive una comunicazione all'amministrazione di appartenenza specificamente prevista dalla lettera p) dell'art. 2, c. 1, l. 421/1992 cit., sui commi 12 e segg. possono sorgere perplessità trattandosi di disposizioni che non trovano puntuale riscontro nè nella l. n. 421/1992 nè nella l. 59/1997; anche se le disposizioni medesime secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 406/1995) potrebbero mutuare il carattere di norme di riforma economico-sociale "dal quadro generale di riassetto che nasce dalla legge n. 421 del 1992".
               Conseguentemente le suddette disposizioni sembrano applicabili - limitatamente alla mera comunicazione di dati - in omaggio al principio di leale collaborazione tra Regione e Stato, come si evince dalla citata sentenza della Corte n. 406/1995 secondo cui non è lesiva dell'autonomia regionale una norma statale (art. 3, c. 29 l. 537/1993) prevedente "un semplice obbligo di comunicazione...proprio per la sua natura meramente informativa". Diverso discorso vale per il comma 15, relativo alle sanzioni per l'omissione degli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14, avente un contenuto che travalica la mera informazione.
               Peraltro il legislatore regionale non è rimasto inerte in subiecta materia, avendo emanato in tema di incarichi le leggi n. 15 del 1993 e n. 19 del 1997: la prima relativa agli organi collegiali, la seconda concernente i criteri generali per le nomine.
               In entrambe è prevista una forma di pubblicità, riguardante anche i compensi (art. 1, c. 8, l.r. 15/93; art. 7 l.r. 19/1997), rispetto alla quale la comunicazione al Dipartimento funzione pubblica verrebbe a svolgere un ruolo complementare, tenuto altresì conto che, non avendo la Regione legiferato in ordine ai limiti d'importo dei compensi percepiti dai propri dipendenti per l'espletamento di incarichi, devono ritenersi applicabili le norme cui il comma 14 del più volte citato art. 58 fa riferimento.
               Le considerazioni sopra svolte inducono lo Scrivente a condividere, nei limiti sopra specificati, il punto di vista di codesto generale Ufficio favorevole all'adesione di questa Presidenza all'invito del Prefetto di Palermo.
   

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