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GRUPPO     VIII                    /172.98.11

OGGETTO:  Rimborso spese legali sostenute dal direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino



   
   
   
   
                             : ASSESSORATO REGIONALE
                              AGRICOLTURA E FORESTE
                              Direzione II - Gr. II
                              (rif. nota 22.6.98, n.1207 gr.II)
                                                        P A L E R M O
   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato ha trasmesso la richiesta formulata dall'Istituto regionale della vite e del vino con foglio 5 giugno 1998, n. 5522 e l'acclusa documentazione concernente taluni quesiti circa la possibilità di rimborso di spese legali al Dr. XXXXXX, direttore dell'ente suindicato, relative ad un procedimento civile instaurato nei suoi confronti per fatti inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
               L'istituto interessato, premesso che il rapporto di lavoro del predetto direttore è interamente regolato dal c.c.n.l. dei dirigenti di aziende industriali, prospetta i seguenti quesiti:
   a) se, nella fattispecie di che trattasi possa o meno trovare applicazione, ai fini di quanto richiesto dal Direttore dell'Ente, il dettato del comma 4 art. 15 C.C.N.L. dei Dirigenti industriali (pur con la riserva di cui all'ultimo comma del predetto articolo);
   b) che valenza abbia, ai fini della richiesta in questione, l'intervenuto patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p.;
   c) se, in particolare, il comma 1 dell'art. 15 ed i punti sub 1) e 5) del contratto di lavoro sopra menzionati siano compatibili con le vigenti disposizioni di legge, regionali e non, in materia e quale ne siano gli ambiti applicativi nel caso in specie;
   d) se, in caso di risposta affermativa ai quesiti sub a) e c), si tratti di rimborsi di spese legali effettuate ed opportunamente documentate o di pagamento diretto al professionista;
   e) se possa o meno procedersi al pagamento di somme a titolo di acconto.
             Dalla documentazione acclusa alla richiesta risulta che le spese legali in questione riguardano un giudizio promosso anche nei confronti del direttore dell'istituto regionale della vite e del vino da un ex dipendente per un infortunio occorsogli sul luogo di lavoro, instaurato dinanzi al Pretore di Marsala G.L., conclusosi con sentenza definitiva che ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti dell'Istituto della vite e del vino e l'incompetenza del Pretore adito in ordine alla domanda proposta contro il dr. XXXXXX con l'indicazione del Tribunale quale giudice competente. La sentenza, per quest'ultima parte, è divenuta definitiva e l'ex dipendente ha successivamente instaurato un autonomo giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala.
             Dagli atti risulta inoltre che, per il medesimo evento, la Procura regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Sicilia ha disposto l'archiviazione e che il procedimento penale instaurato dinanzi la Pretura circondariale di Marsala, anche nei confronti del dr. XXXXXXX, si è concluso con l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.c..
             Dall'esame degli atti risulta poi che al rapporto di lavoro con il direttore dell'ente -disciplinato, come suesposto, dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti di aziende industriali- non è applicabile, per espressa previsione contrattuale, la normativa dettata dalla Regione siciliana in materia di dipendenti regionali o di dipendenti dell'istituto (art. 26 2° comma L.R. 9.5.1984 n. 26), sicchè tutti gli aspetti del rapporto in questione sono esclusivamente disciplinati dal c.c.n.l..
   
             2. Il primo quesito riguarda la possibilità di applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 15 co. 4 del c.c.n.l. dei dirigenti d'azienda, con le limitazioni di cui al successivo settimo comma.
             La norma in questione stabilisce che "Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. E' in facoltà del dirigente farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda".
             Il successivo settimo comma prevede espressamente che "le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato".
             La disamina della previsione dell'art. 15, co. 4 del contratto in questione consente di affermare che la stessa si riferisce ai soli procedimenti penali instaurati nei confronti del dirigente; pertanto, non sembra che eventuali rimborsi in favore del dr. XXXXX relativamente ad un procedimento civile possano essere effettuati ai sensi della medesima.
             La fattispecie in questione rientrerebbe nel campo di applicazione del disposto dell'art. 15, co. 1 del medesimo contratto che prevede quanto segue: "Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda".
             In particolare, il caso prospettato riguarda la richiesta di rimborso di spese legali relative ad un procedimento civile conclusosi con una sentenza che ha deciso negativamente una questione pregiudiziale di competenza e ha indicato il giudice competente- Tribunale di Marsala - senza rendere alcuna valutazione nel merito circa eventuali responsabilità a titolo di dolo o colpa grave, del dr. XXXXXX. Ciò in quanto la decisione sulla competenza attiene alla presenza di un requisito di validità dei provvedimenti giurisdizionali ed incide su una sfera a cui è estraneo il diritto dedotto in giudizio. Dalla documentazione acclusa alla richiesta di parere in esame sembra che il ricorrente dr. YYYYYYYY non abbia tempestivamente riassunto il giudizio entro il termine assegnato dal giudice a quo e che abbia instaurato un autonomo giudizio innanzi al Tribunale di Marsala con la conseguenza che non c'è stata prosecuzione dell'originario rapporto processuale (art. 50 c.p.c.) ma estinzione dello stesso (art. 307, c.p.c.) e che il giudizio oggi pendente innanzi al Tribunale di Marsala è autonomo rispetto al precedente. In ogni caso, -a prescindere dalla suddetta precisazione; attualmente non è stata ancora resa una sentenza che contenga un accertamento di merito sulla posizione del dr. XXXXXX sotto il profilo di un'eventuale sua responsabilità civile -a titolo di dolo o colpa grave- che escluderebbe, se accertata con sentenza passata in giudicato a norma dell'art. 15, co. 7 del C.C.N.L., le garanzie e le tutele previste dal comma 1° della medesima norma.
             Considerato che la struttura della predetta norma contrattuale prevede l'assunzione da parte dell'ente di appartenenza di eventuali responsabilità civili del dirigente che abbia agito, nell'esercizio delle proprie funzioni, senza dolo o colpa grave, si ritiene che allo stato non sia possibile dar luogo a rimborsi in favore del dr. XXXXXXXX per le spese sostenute in relazione alla causa innanzi al Pretore di Marsala -Giudice del lavoro, conclusasi con una sentenza negativa di competenza, stante che non è stata accertata l'insussistenza di responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, in capo al richiedente.
             L'accertamento in questione, peraltro, non è stato effettuato nemmeno in sede penale in quanto l'art. 445, co. I c.p.p. recante "Effetti dell'applicazione della pena su richiesta" nell'equiparare la sentenza di cui all'art. 444 c.p.c. "a una pronuncia di condanna", dispone espressamente che la stessa non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi.
             Le suesposte considerazioni rendono superfluo l'ulteriore esame degli altri quesiti prospettati.
             Quest'ufficio rimane comunque a disposizione per un'eventuale riesame del problema ove codesta Amministrazione fornisca in prosieguo nuovi elementi di valutazione.
   

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