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OGGETTO: D.P.Rep. 28.9.1990 n. 314 - Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale - Interpretazione art. 6 terzo comma, lett. a.

   
   
   ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                   P A L E R M O

               1. L'art. 6 terzo comma lett. a del D.P.Rep. 28 settembre 1990 n. 314 (Accordo collettivo per i medici di medicina generale), nel determinare quali soggetti possono concorrere al conferimento di incarichi di medicina generale in zone dichiarate carenti, prevede fra l'altro che gli stessi, "al momento dell'attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarichi di guardia medica".
               In relazione a tale norma codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito, sollevato dall'Azienda U.S.L. n. X di YYYYYYY, se la prevista eccezione per incarichi di guardia medica sia estensibile anche "ai medici titolari di incarico convenzionale per la medicina dei servizi che intendessero trasferire il proprio rapporto convenzionale di medicina generale".
               Al riguardo codesto Assessorato si esprime in senso sfavorevole agli interessati.
   
               2. L'orientamento negativo dell'Amministrazione sembra sostanzialmente da condividere.
               Appare in primo luogo infondato l'argomento dell'Azienda U.S.L. n. X, riportato nella richiesta di avviso, che il silenzio dell'art. 6 del D.P.R. n. 314/1990 circa la medicina dei servizi dipenda dall'inesistenza - a quel tempo - della relativa disciplina.
               Ed infatti, anteriormente al citato D.P.R. n. 314/1990, era già vigente il D.P.R. 17 settembre 1987 n. 504, recante appunto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla predetta attività sanitaria, della quale dunque l'art. 6 di cui si discute avrebbe potuto tener conto.
               Perplessità suscita invece l'altro argomento, addotto da codesto Assessorato, secondo cui, atteso che il nuovo accordo per la medicina generale (approvato con D.P.R. 22 luglio 1996 n. 484) non menziona le "attività di medicina dei servizi", tale silenzio "si deve intendere come una precisa volontà" contraria all'estensione de qua.
               Ciò sia perchè il predetto D.P.R. fa riferimento anche alla medicina dei servizi (cfr. norma finale n. 2), sia perchè non appare pacifico che tale attività sia realmente esclusa dal novero delle eccezioni contemplate dall'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 484/1996.
               Si ritiene tuttavia superfluo approfondire tale argomento atteso che il presente parere verte sull'applicazione dell'art. 6 terzo comma lettera a del precedente accordo per la medicina generale (D.P.R. n. 314/1990), dal cui letterale tenore non può in alcun modo evincersi l'estensione dell'eccezione ivi prevista anche alla medicina dei servizi.
               Si fa comunque presente che la norma finale n. 3 del D.P.R. n. 314/1990 - ed ora l'art. 16 del D.P.R. n. 484/1996 - prevede che le "questioni interpretative" dell'accordo stesso siano esaminate nelle apposite sedi contrattualmente stabilite.

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