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Gruppo II                     175/98.11

OGGETTO: Inquadramento ruolo speciale transitorio dott.ssa XXXXXXX.

   
   
                                                    Direzione regionale del
   personale e dei servizi
   generali
               S E D E
   
   1.          Con la suindicata nota codesta Direzione ha chiesto allo scrivente di rendere parere in ordine alla rideterminazione giuridico-economica spettante ad una dipendente del ruolo speciale transitorio di cui alla l.r. 63/1985 a seguito di reinquadramento in qualifica superiore, conseguente al mutamento con effetto ex tunc della qualifica rivestita nell'Amministrazione di provenienza. In particolare si chiarisce che il precedente inquadramento nella qualifica di assistente del predetto ruolo speciale transitorio è stato rivisto in quanto, a seguito di un contenzioso instaurato nei confronti dell'Amministrazione statale, presso la quale era stata assunta in forza della legislazione sull'occupazione giovanile, la dipendente è stata ammessa a ripetere gli esami di idoneità alla qualifica di "archivista di stato" ed inclusa nella relativa graduatoria di merito con contestuale cancellazione da quella di "documentalista e aiuto bibliotecario".
               Senonchè con relazione del 6 ottobre 1997 la dirigente responsabile dell'unità operativa ha rappresentato al Direttore regionale la necessità di procedere all'annullamento in autotutela del decreto di reinquadramento emesso il 31 maggio 1997; ciò in quanto, avendo l'interessata rinunciato alla nomina ad archivista di stato, mancherebbe il presupposto giuridico del nuovo inquadramento e, in ogni caso, sarebbe necessario il nulla osta ministeriale all'inquadramento in relazione alla nuova qualifica.
               Tali considerazioni però non sono condivise dal dirigente coordinatore del gruppo, il quale (nota 27 ottobre 1997, n. 50830), osserva che il requisito previsto dall'art. 2, u.c. della l.r. 53/85 cioè il superamento dell'esame di idoneità non è venuto meno e che la mancanza del nulla-osta, peraltro acquisito all'atto dell'originario inquadramento, non ha refluenze sul "provvedimento in esame che non ripropone l'intera procedura di passaggio nel R.S.T. bensì accoglie l'istanza dell'interessata di riconoscimento della qualifica attribuitale con provvedimento statale". Piuttosto ad avviso del coordinatore, la rideterminazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 16 del D.P. 11/95, che nel D.A. di che trattasi è rimandata a successivo provvedimento, sarebbe penalizzante per la dipendente "nei confronti della quale dovrebbe invece procedersi all'applicazione della normativa regionale in vigore alla data dell'inquadramento e di quella successivamente intervenuta, fermo restando che l'erogazione delle spettanze, così determinate, deve aver luogo al 31 maggio 1997".
               Intanto, con atto di diffida e messa in mora notificato il 19 dicembre 1997 e con successiva lettera raccomandata a.r. in data 10 marzo 1998 l'interessata ha chiesto "l'attribuzione del trattamento economico corrispondente all'VIII qualifica funzionale con decorrenza 31 dicembre 1985 nonchè la corresponsione di tutte le differenze retributive per l'effetto dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria".
               L'attuale orientamento di codesta Amministrazione è nel senso che alla rideterminazione economica debba procedersi secondo le modalità indicate dal dirigente coordinatore nelle suddescritte osservazioni.
   
   2.          Nel condividere le argomentazioni del Coordinatore del Gruppo I di codesta Direzione regionale, si fa presente che la legittimità del provvedimento di rettifica è stata vagliata esclusivamente con riferimento ai motivi di perplessità riferiti nella richiesta di parere prescindendosi da un indagine complessiva sul modo di procedere all'inquadramento di che trattasi (ad es. inquadramento sempre in qualifica amministrativa, anzichè tecnica).
               Si ritiene infatti che il mutamento di status, che per l'ente di provenienza, costituendo adempimento "ora per allora" in relazione all'annullamento di atti illegittimi, si configura come atto dovuto, non possa non costituire un vincolo per la Regione.
               L'art. 5 l.r. 53/85, cui fa riferimento il C.G.A. nella consultazione indicata nelle premesse del provvedimento, impone di tener conto della posizione giuridica posseduta dal dipendente e quindi, ove per effetto di un provvedimento retroattivo ad un soggetto venga riconosciuto con decorrenza retroattiva e antecedente al 31 dicembre 1985 presso lo Stato il possesso di una posizione giuridica superiore a quella in base alla quale lo stesso fu immesso nei ruoli regionali, la Regione deve adeguare l'originario inquadramento.
               A ciò non osta la rinuncia della dipendente alla nomina in ruolo presso lo Stato disposta nello stesso decreto del 1996, anche se con decorrenza retroattiva. A ben guardare diversamente opinando potrebbe addirittura concludersi per l'illegittimità non solo del nuovo, ma anche dell'originario inquadramento, atteso che, in base al decreto del Ministero, la dott.ssa XXXXXX risulta oggi, ma sempre con efficacia retroattiva, cancellata dalla graduatoria dei documentalisti e aiuto bibliotecari e dal relativo ruolo.
               Ed invece, oltre a non travolgere il superamento dell'esame di idoneità per la qualifica di archivista di Stato, la circostanza che la dipendente non abbia preso servizio presso il Ministero conferma la sua opzione per l'immissione nel R.S.T. della Regione. Ove infatti si fosse instaurato nel 1996 anche se a far data dall'1 giugno 1985 il rapporto di ruolo con lo Stato la dott.ssa XXXXX sarebbe incorsa nella decadenza dall'impiego regionale.
               Il nulla-osta a suo tempo rilasciato dal Ministero poi non sembra aver perso la sua validità non avendo il nuovo decreto statale accertato l'esistenza di condizioni tali da precludere, alla data in cui si è verificato, il transito dallo Stato alla Regione, per il quale oltretutto la l.r. 53/85 non prevedeva limitazioni con riferimento al numero dei dipendenti transitanti o alla qualifica dagli stessi posseduta.
               Riguardo al trattamento economico l'indagine dello scrivente si appalesa superflua ove, come sembra, la dipendente non abbia impugnato in via giurisdizionale il D.A. n. 2719 del 31 maggio 1997 contro il quale non risulta presentato ricorso straordinario posto in essere nel termine decadenziale. Ciò in quanto il provvedimento che definisce autoritativamente la posizione dell'impiegato nell'organizzazione amministrativa ed il trattamento economico ad essa necessariamente correlato va impugnato nei termini decadenziali anche se per far valere pretese contrastanti solo con la decorrenza economica e con le modalità stabilite per la determinazione del trattamento retributivo (cfr. C.G.A. Sez. giur. 2 marzo 1990 n. 26 e Cons. St. Sez. IV 3 giugno 1994 n. 468).
   
3.          A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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