Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo     II                      177/98.11

OGGETTO: Affidamento di funzioni di sostituzione del direttore regionale. Richiesta di parere.

   
   
   
                                                       ASSESSORATO REGIONALE
                                                       TERRITORIO E AMBIENTE
                                                        P A L E R M O
   
   
   
               1. Con la nota n. 12612/IV del 1° luglio s., di pari oggetto, si chiede un urgente parere di quest'Ufficio in tema di reggenza della prima Direzione regionale "priva di vertice", in atto affidata al dirigente superiore più anziano nella qualifica.
               In particolare codesto Assessorato, premesso che sono in servizio presso la predetta Direzione (oltre all'attuale reggente) un dirigente superiore tecnico ingegnere del ruolo tecnico dei LL.PP. e dell'urbanistica ed un dirigente amministrativo "con minore anzianità nella qualifica rispetto al citato" collega del ruolo tecnico LL.PP., a sua volta sopravanzato in anzianità da altro dirigente superiore amministrativo in servizio presso la C.P.T.A. di Trapani, proveniente dalla Segreteria del CO.RE.CO. di Trapani ove era transitato dall'Assessorato regionale della sanità, pone allo Scrivente i seguenti quesiti:
   1) se per la detta reggenza debba farsi ricorso o meno a quest'ultimo funzionario, "che non ha mai prestato servizio" nella Direzione vacante;
   2) se sia applicabile nell'ambito dell'Amministrazione regionale l'art. 56, co. 2, lett. a) del d. l.vo 3 febbraio 1993, n. 29, sub art. 25 del l.vo 31 marzo 1998, n. 80.
               Quanto al primo quesito, codesta Amministrazione propende per la soluzione negativa, "attesi e condivisi i criteri recati" dal precedente  parere di quest'Ufficio 22 febbraio 1996, n. 3368/52/96.11; sul secondo quesito non esprime alcun orientamento.
               
               2. Sulla tematica generale dell'affidamento temporaneo delle funzioni di direttore regionale per sopperire alle vacanze verificatesi in diverse Direzioni l'Ufficio si è già espresso con i pareri 22 febbraio 1996, n. 3368/52.96.11 e 22 giugno 1996, n.12129/116.96.11.
               Con il primo lo scrivente si esprimeva nel senso che de iure condito, in virtù del rinvio ex artt. 51 e 55 l.r. 7/1971 alla normativa concernente i doveri ed i diritti degli impiegati civili dello Stato, la norma applicabile fosse l'art. 31 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3. Una volta individuato nell'anzianità il criterio più rispondente al sistema per la scelta del "reggente" -da operarsi nell'ambito della Direzione priva di vertice- l'Ufficio, quanto alla durata dell'incarico, esprimeva l'avviso che potesse farsi riferimento al termine trimestrale di cui all'art. 57 d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. modif. "ancorchè non recepito dal legislatore regionale" e congelato con una serie di decreti legge, in quanto collegato all'art. 2, lett. n), della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, costituente nei riguardi delle regioni a statuto speciale norma fondamentale di riforma economico-sociale.
               Con il secondo parere l'Ufficio, nel confermare il precedente orientamento con riguardo ad una specifica situazione, sottolineava tuttavia il carattere contingente della soluzione prospettata, attesa l'estrema difficoltà per l'interprete di individuare la normativa statale "compatibile con quella regionale in subiecta materia e quindi suggeriva il correttivo del riferimento costante, nel conferimento degli incarichi di cui trattasi, al principio del "buon andamento" oltre che a quello della "imparzialità" della P.A., che può consentire deroghe, nell'interesse generale di funzionalità dell'amministrazione, alle specifiche limitazioni fissate da una norma concernente espressamente i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro già privatizzato, ferma restando ovviamente la correlazione fra i provvedimenti di conferimento di funzioni superiori in ipotesi per oltre tre mesi e l'avvio delle procedure per la copertura di posti vacanti.
   
               3. Ciò premesso, quanto al primo quesito, lo scrivente concorda con l'orientamento di codesto Assessorato contrario alla scelta di funzionari non in servizio presso la predetta Direzione. L'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, a cui risponde l'istituto dell'affidamento di mansioni superiori, invero, può essere meglio assicurata solo con il conferimento della reggenza della struttura burocratica, in ordine di anzianità nella qualifica, (salvo giustificate eccezioni) ai funzionari di qualifica immediatamente inferiore che abbiano collaborato con l'ex direttore e che, a loro volta siano stati a diretto contatto con i dipendenti della stessa struttura aventi qualifica inferiore (principio della gerarchia).
   
               4. Passando al quesito sub b), si osserva che le innovazioni introdotte con l'art. 25 del d. lgs. n. 80/1998 -che ha interamente sostituito l'art. 56 d. l.vo n. 29/1993- riguardano:
   a) la durata dell'esercizio delle mansioni superiori con diritto alle differenze retributive, portata da tre a sei mesi, prorogabili fino a dodici in caso di avvio delle procedure per la copertura di posti vacanti;
   b) l'estensione dell'istituto alla sostituzione del superiore assente con diritto alla conservazione del posto (salvo che per ferie), "per la durata dell'assenza".
             Lo scrivente, attenendosi al contenuto della richiesta di parere, limiterà il proprio esame all'applicabilità in ambito regionale delle disposizioni di cui alla citata lett. a).
             Com'è noto, mentre per le regioni a statuto ordinario le disposizioni del d.l.vo n. 29 del 1993 costituiscono principi fondamentali a cui attenersi ai sensi dell'art. 187 Cost., per le regioni a statuto speciale assumono carattere vincolante quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica solo i principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall'art. 11, co. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (v. art. 1, co. 3, d. lgs. n. 29/1993 e succ. modifiche), in base alla quale è stato emanato il decreto delegato n. 80 del 1998.
             E' noto altresì che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il carattere vincolante per le regioni ad autonomia speciale insito in una norma di grande riforma contenuta nella legge delega si riverbera sulle disposizioni del decreto legislativo legate alla prima da un nesso di coessenzialità (sent. n. 408 del 1995), come appunto nel caso del (soppresso) art. 57, che riproduceva un limite temporale previsto già nel citato art. 2, lett. n), della legge n. 421/1992.
             La novella introdotta con l'art. 25 d. lgs. n. 80/1998 invece non trova uno specifico riscontro in una disposizione della legge delega (n. 59/1997) modificativa della citata lett. n) dell'art. 2, co.1, l. 421/1992. Nessuna espressa modifica sul punto si ravvisa infatti nell'art. 11, co. 4, della legge 59/1997. Nè sembra riferibile al dianzi citato art.2, co. 1, lett. n), il disposto dell'art. 11, comma 6, della legge 59/1997, secondo cui dalla "data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi". Ed invero, nello stesso comma 6 vengono apportate alcune modificazioni all'art. 1, co. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (tra cui l'abrogazione espressa della lett. q), non necessarie in caso di abrogazione implicita. Onde è da ritenere che il citato art. 11, co. 6, si riferisca alle disposizioni dei precedenti decreti legislativi.
             Pur tuttavia lo Scrivente ritiene che non possa escludersi l'operatività, nell'ambito della Regione siciliana, del più volte citato art. 56 d. l.vo n. 29/1993 sub art. 25 d. l.vo n. 80/1998, in base alle seguenti considerazioni.
             Il limite temporale di tre mesi, fissato per l'esercizio (retribuito) delle mansioni superiori dall'art. 2, co. 1, lett. n), della legge 421/1992, ancorchè previsto da una legge delega, non scaturisce da una norma di principio: il principio è quello dell'esercizio a tempo determinato dalle predette funzioni, mentre la fissazione del termine costituisce una norma di dettaglio, non vincolante per il legislatore regionale, ma di cui, in mancanza di una diversa disciplina della Regione, non poteva non tenersi conto in sede amministrativa, per ovvie ragioni di imparzialità. Ma, una volta che il legislatore delegato ha stabilito un termine più ampio, attenendosi al principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. -specificamente richiamato dall'art. 11, co. 4, L. 59/1997, il quale peraltro conferma i "criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1992, n. 421"- non vi sono ragioni per non applicare la modifica di una disposizione precedentemente applicata.

             Non osta, infine, all'applicabilità in ambito regionale del più volte citato art. 56 d. l.vo 29/1997 e succ. modifiche il congelamento di cui all'ultimo comma fino alla "nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi". A prescindere, infatti, dalla considerazione che anche la vecchia norma era congelata (in ultimo fino al 31 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 39, co. 17, della legge n. 449 del 1997), si ritiene che la moratoria, anche se letteralmente riguardante tutte le disposizioni del predetto art. 56, sia limitata nella sostanza alla corresponsione al "lavoratore" del trattamento previsto per la qualifica superiore (comma 4), sul cui blocco pone l'accento l'ultimo periodo del comma 6 che testualmente dispone: "Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore".
   
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane