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Gruppo III                        178.98.11

OGGETTO: Personale beneficiario dell'art. 12 l.r. 36/91 - Ferie spettanti e possibilità di effettuare missioni.

   
   
   
                                                       PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                       Segreteria Generale
                                                                   P A L E R M O

   
               1. Con la nota in riferimento codesta Presidenza pone allo scrivente due quesiti inerenti il personale indicato in oggetto; in particolare il primo concerne l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti a detto personale e sorge a seguito di difficoltà interpretative della circolare Presidenziale dell'8/8/97, specificatamente quando prevede, in favore dello stesso "un periodo di ferie pari a quello concesso dall'Ente utilizzatore al proprio personale con la stessa qualifica, rapportato però al numero di ore effettivamente prestate".
               La seconda questione attiene alla possibilità, o meno, per detto personale di effettuare missioni.
   
               2. In ordine alla prima delle problematiche sopra esposte si osserva preliminarmente che, in via di principio, il congedo ordinario (ferie) costituisce un diritto, peraltro irrinunciabile, riconosciuto al dipendente affinchè lo stesso, godendo di un periodo di riposo dell'attività lavorativa, possa dedicare del tempo alle esigenze della propria vita, esigenze giudicate meritevoli di tutela dal legislatore entro determinati limiti cronologici. Il congedo, quindi, non può essere valutato come una forma di corrispettivo alla quantità di lavoro prestato dal dipendente essendo la durata dello stesso stabilita in ragione di un anno solare di servizio e quindi solo se il dipendente interessato è stato in servizio per meno di un anno le sue ferie sono ridotte in modo proporzionale, mentre, viceversa, nessuna riduzione si verifica a seguito di più o meno lunghe assenze dal servizio per malattia, motivi di famiglia e simili.
               Per quanto poi concerne, in particolare, i rapporti di lavoro a tempo parziale a cui per analogia può essere assimilato il personale utilizzato nei lavori socialmente utili, e, più specificatamente, a tempo parziale orizzontale, si osserva come la prevalente disciplina normativa nel nostro ordinamento riconosce ai dipendenti il diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, mentre ai lavoratori a tempo parziale verticale viene attribuito un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
               Pertanto, considerato quanto precede, nel caso in esame, nell'ipotesi di impiego presso enti di dipendenti ex art. 12 l.r. 36/91 ai sensi della l.r. n. 84/95 tramite rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale, la circolare presidenziale può essere intepretata solo nel senso prospettato nella nota camerale (n. 8848 del 19.5.98) allegata agli atti, non essendo ammissibile un diverso conteggio delle ferie che costituirebbe una illegittima disparità di trattamento.
               A tal proposito, non può non rilevarsi che la dizione utilizzata nella circolare presidenziale, in effetti, potrebbe creare dubbi interpretativi, pertanto per uniformità applicativa, si suggerisce di valutare l'opportunità di una modifica della stessa in termini più chiari.
       
               Per quanto, infine, riguarda la questione inerente il trattamento di missione, lo scrivente concorda con codesta Presidenza nel ritenere che non costituendosi, come da art. 4 l.r. 84/95, un rapporto di pubblico impiego con l'utilizzo del personale in argomento e non entrando dunque quest'ultimo nei ruoli organici dell'Ente utilizzatore, mancano i presupposti per l'effettuazione da parte dello stesso di servizi fuori dall'ordinaria sede di servizio.

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