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Gruppo XV                      179.11.98

OGGETTO: Museo degli arazzi di Marsala - Contributo regionale ex art.61, L.r. 15/93 - Spese imputabili.

   
   
Assessorato dei beni  culturali ed ambientali
                   e della pubblica istruzione
                                                               S E D E

   
   1.          Con la nota suindicata codesto Assessorato ha chiesto allo scrivente se il contributo regionale di cui all'art.61 della legge regionale 11/5/93, n.15, concesso al Museo degli arazzi di Marsala quale concorso della Regione all'attività ordinaria del museo, debba essere impiegato unicamente per spese sostenute nell'anno di erogazione, ovvero se non possa consentirsi all'ente in questione l'utilizzo del contributo anche per spese afferenti l'attività ordinaria svolta dallo stesso negli anni successivi, fino al raggiungimento della somma stanziata.
               In tale ultimo senso appare orientato codesto Assessorato che, data la formulazione della norma, ove non è indicato il periodo di attività ammessa a contributo, ritiene trattarsi di un'erogazione straordinaria come tale non soggetta a limiti temporali di utilizzazione.
   
   2.          Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
               L'art.61 della L.r. 11/5/93, n.15 ha autorizzato l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione    "a concedere un contributo di lire 300 milioni in favore del Museo degli arazzi con sede in Marsala, quale concorso della Regione all'attività ordinaria del Museo".
               Successivamente con D.A. n.8035 del 27/12/93, la predetta somma è stata impegnata nel bilancio relativo all'anno finanziario 1993, sul capitolo n.38127 di nuova istituzione.
               La formulazione della norma, anche se ad una prima lettura può ingenerare perplessità, tuttavia alla luce di una più ampia disamina sembra posta nel senso in cui appare orientato codesto Assessorato.
               E' di tutta evidenza che il contributo è stato concesso dal legislatore regionale una tantum, con lo stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 1993, anche nella considerazione che nei bilanci dei successivi anni finanziari non è stato riprodotto il relativo capitolo di spesa.
               Ciò posto, la mancata indicazione nella disposizione in esame di limiti temporali alle spese ammesse a contributo sembra allora implicitamente sottolineare la straordinarietà ed eccezionalità del contributo. La finalità per la quale lo stesso è concesso ("quale concorso della Regione all'attività ordinaria del museo"), sembra, quindi, autorizzare la possibilità di un ripiano di spese afferenti l'attività del museo anche per periodi successivi a quello del relativo impegno nel bilancio regionale.
               Nelle precedenti considerazioni è il parere dello Scrivente.
   
   

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