Repubblica Italiana
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Gruppo XIV                        /184.98.11

OGGETTO: Imposte, tasse e tributi - Regime fiscale delle O.N.L.U.S.

   
   
   
                                                        ASSESSORATO REGIONALE BENI
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                                                         Direzione pubblica istruzione
                                                                     P A L E R M O

   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone all'Ufficio talune problematiche sollevate dal Provveditorato agli studi di Messina e concernenti il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".
               Premesso che, secondo codesta Amministrazione, le disposizioni del predetto decreto legislativo trovano applicazione anche nell'ambito della Regione siciliana, in particolare, oltre all'avviso dello scrivente su tale tesi, vien chiesto:
   a) se l'Amministrazione competente ad erogare contributi alle O.N.L.U.S. debba preventivamente richiedere, ai fini dell'erogazione stessa, copia della comunicazione trasmessa dagli enti de quibus al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. n. 460/97;
   b) se gli enti ecclesiastici di cui all'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460/97 siano "immediatamente" destinatari dei benefici previsti dagli artt. 16, 17 e 18 dello stesso decreto legislativo in esame;
   c) infine, se il funzionario competente ad erogare i contributi alle organizzazioni non lucrative non sia più tenuto al rilascio della relativa certificazione considerato che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 2, comma 1, del D.Lgs. n. 460/97 - i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche agli enti in questione, per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, "non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli stessi".
   
               2. L'orientamento espresso nella richiesta di parere da codesto Assessorato circa l'applicabilità del D.Lgs. n. 460/97 nell'ambito della Regione siciliana, è da condividere.
               Al riguardo va anzitutto richiamato il disposto dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1075 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ai sensi del quale "salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione".
               Per quanto in particolare concerne la qualificazione della competenza legislativa della Regione in materia tributaria, va evidenziato che - sebbene tale materia non sia menzionata tra quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto, concernenti la competenza legislativa esclusiva e concorrente della Regione - la Corte costituzionale, confermando un orientamento già in proposito elaborato dall'Alta Corte, ha espressamente sancito che la potestà normativa tributaria della Regione siciliana "non ha carattere esclusivo, ma concorrente o sussidiario", dovendosi ispirare ai principi e agli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato in materia (cfr. Corte cost. 26.1.1959, n. 9; 18.4.1974, n. 87).
             Premesso quanto sopra e considerato che la Regione siciliana non ha comunque legiferato in ordine alla materia di che trattasi, ne consegue la diretta ed immediata applicabilità delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 460 del 1997 anche nel territorio regionale.
   
               Ciò detto, passando ora al concreto esame delle questioni prospettate si osserva quanto segue.
               Il primo quesito va risolto negativamente alla stregua dello stesso art. 11 del più volte citato D.Lgs. n. 460/97; ed infatti tale disposizione dopo aver previsto, tra l'altro, al comma 1, i termini entro cui le organizzazioni di nuova costituzione e quelle già costituite, in possesso dei requisiti di cui all'art.10 dello stesso decreto legislativo, presentano apposita comunicazione alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, al comma 2 dispone che: "l'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto".
               La comunicazione de qua risulta quindi necessaria solo per accedere al regime tributario ed alle agevolazioni fiscali riservato alle O.N.L.U.S. dal decreto legislativo in esame.
               Conseguentemente sembra da escludere che l'Amministrazione competente ad erogare contributi alle organizzazioni di cui trattasi debba preventivamente richiedere ai soggetti beneficiari copia della comunicazione dagli stessi effettuata ai sensi del citato art. 11; piuttosto, ai fini dell'accertamento della qualità di organizzazione non lucrativa sembra sufficiente, in assenza di esplicite previsioni normative, una dichiarazione rilasciata dal soggetto interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460/97, tenuto conto anche del disposto dell'art. 21, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale: "qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in  documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi".
               Relativamente al secondo quesito si osserva che la soluzione dello stesso va ravvisata nel contesto normativo del decreto legislativo in esame.
               Ed invero, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del predetto decreto gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese "sono considerati O.N.L.U.S. limitatamente all'esercizio delle attività elencate nella lettera a) del comma 1" dello stesso art. 10.
               Ciò comporta - secondo quanto, tra l'altro, previsto nella circolare del Ministero delle finanze 26 giugno 1998, n. 168/E, paragrafo 1.11 - che gli enti di cui trattasi, a differenza delle altre organizzazioni non lucrative, possono svolgere anche attività diverse da quelle rientranti nei settori elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a); tuttavia gli stessi enti possono accedere al regime tributario previsto in favore delle O.N.L.U.S. solo per le attività di cui al predetto art. 10, comma 1, lett.a), a condizione che per tali attività siano tenute separate scritture contabili e siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del decreto legislativo, nonchè l'onere della comunicazione al Ministero delle finanze prevista dall'art. 11.
               Per quanto infine concerne l'ultimo quesito si rileva che gli articoli 26 e 2, comma 1, del decreto legislativo in esame, non sembrano aver inciso sul potere di certificazione del funzionario competente ad erogare il contributo.
               Ed invero, considerato che secondo la prevalente dottrina non esiste un obbligo generale della pubblica amministrazione di rilasciare qualsiasi certificato, bensì solo una facoltà (cfr. Giannini, Diritto Amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993, vol. II pag. 508), nulla sembra ostare, nella fattispecie, a che il funzionario competente rilasci - a richiesta del soggetto interessato - un certificato che attesti l'avvenuta erogazione di contributi, sebbene questi ultimi non concorrono più a formare il reddito complessivo delle organizzazioni non lucrative; tale facoltà, in particolare, potrà essere esercitata tutte le volte in cui al rilascio non si opponga un interesse pubblico, ovvero qualora, viceversa, il rilascio stesso risponda ad un interesse pubblico.
   
               Conclusivamente, trattandosi, nella fattispecie, di normativa statale destinata a trovare uniforme applicazione nell'intero territorio nazionale, si suggerisce l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi di valutazione, ove gli stessi siano ritenuti necessari, presso le competenti amministrazioni statali.


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