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Gruppo    IV                        /185.98.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXXX - Progettazione opere pubbliche. Compensi ex art. 5 L.r. 21/85, modificato da art. 22, L.r. 10/93 a personale non inquadrato nell'Ufficio Tecnico. Quesito.

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                         DELL'INDUSTRIA
                                                                             P A L E R M O

   
               1. Con la nota cui si risponde viene sottoposto allo scrivente il quesito di cui alla lettera n° 955 del 25/3/98 del Consorzio A.S.I. di XXXXXX concernente "la possibilità di far concorrere alla ripartizione del compenso di cui all'art. 5, comma 11, L.r. 21/85, tutte le figure professionali che concorrono all'attività progettuale del Settore Tecnico, pur senza esservi formalmente inquadrate".
               Nell'allegata nota del Consorzio viene precisato che l'Ente dispone "di una dotazione organica molto contenuta ove alcune figure professionali sono comuni a più settori e pur non essendo incardinate dal punto di vista organizzativo nel settore tecnico, dal punto di vista funzionale concorrono in modo operativo alla realizzazione degli obiettivi programmati da detto settore" e in particolare viene specificato che "personale di altri settori può concorrere alla redazione dei progetti...".
   
               2. L'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e dall'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1996, n.4 prevede al comma 10 che "Per i progetti esecutivi redatti dall'ufficio tecnico dell'ente che realizza l'opera, fra le spese generali della stessa è compresa una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa..." e al comma 11 che "Le somme di cui al comma precedente vanno ripartite fra i componenti dell'ufficio tecnico che ha redatto il progetto...".
               Dal tenore letterale delle succitate norme risulta chiaramente che condizione indispensabile per il configurarsi del diritto al compenso de quo è l'appartenenza all'Ufficio tecnico che ha redatto il progetto esecutivo.
               Tale condizione difetta nella fattispecie cui ha riguardo il Consorzio A.S.I. di XXXXXX nell'allegata nota (figure professionali non incardinate nel settore tecnico che concorrono all'attività progettuale) e conseguentemente nessun compenso può essere corrisposto ai sensi della norma predetta a personale non facente parte di ufficio tecnico.
               Occorre tenere presente, in ordine alla questione in esame, che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della L.r. 21/85, come modificato dall'art. 4, L.r. 4/96 "Per l'elaborazione di progetti di massima ed esecutivi... relativi ad opere pubbliche di importo superiore a 200.000 ECU, escluse le opere di manutenzione... gli enti di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni assumendo contestualmente all'affidamento dell'incarico l'impegno di spesa relativo al compenso" e che ai sensi dell'art. 5 della L.r. 6/4/96, n. 22 "per l'elaborazione di progetti di massima ed esecutivi ..... relativi ad opere di manutenzione ... e per tutte le altre opere di importo inferiore a 200.000 E.C.U., gli enti di cui all'art. 1, qualora si trovino nell'impossibilità di provvedere a mezzo di propri uffici tecnici, sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni".
               Appare infine opportuno ricordare che, sempre sub condicione della mancanza di un ufficio tecnico in grado di svolgere regolarmente l'attività progettuale, si appalesa conforme ai principi del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nonchè a criteri di economicità l'affidamento del suddetto incarico ad ingegneri o architetti dipendenti della stessa amministrazione committente. In tali ipotesi, per il principio di omnicomprensività dello stipendio, il dipendente non ha diritto ad alcun compenso ulteriore rientrando l'attività di progettazione nelle ordinarie mansioni dello stesso ed essendo ricollegabile alle attribuzioni dell'ufficio al quale è addetto, dovendo pertanto essere svolta in esecuzione dei doveri derivanti dal rapporto di impiego e quindi in orario d'ufficio (C.S. IV, 28/10/86, n. 826; C.G.A., 29/12/89, n. 482; T.A.R.S. PA, II, 1/3/93, n. 125).
               A tal proposito giova ricordare che l'art. 5, comma 11 della L.r. 21/85 e successive modifiche è una norma che fa eccezione al suddetto principio generale della omnicomprensività dello stipendio e come tale opera solo nel caso ivi previsto di redazione di progetti da parte di Ufficio Tecnico come sopra specificato.
   

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