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Gruppo IV                      /187.98.11

OGGETTO: Compenso e rimborso spese spettanti al Segretario di commissione di collaudo nominato ex art.26, comma 9, della l.r. 21/85. Quesito.

   
                                        Assessorato regionale
                                                       dell'Industria - Gr. X
                                                       P A L E R M O

               e, p.c.     Ispettorato regionale tecnico
                                                       c/o Assessorato regionale LL.PP.
                                                       (rif.nota n.660 gr.V del 28/1/99)
                                                       P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde codesto Assessorato chiede di conoscere l'avviso dello Scrivente in merito alla determinazione del compenso ed al calcolo del rimborso spese spettanti al segretario della commissione di collaudo, alla luce dei nuovi criteri individuati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nel parere n.252/96 del 23 luglio 1997, con il quale ha modificato il proprio orientamento già espresso nel precedente parere n.525/89 del 13/12/89.
   
   2.          La questione relativa alla determinazione del compenso trae origine proprio dai due pareri espressi dal C.G.A. al fine di risolvere i dubbi interpretativi derivanti dall'art.7, comma 8, della legge regionale n.21 del 1985, ai sensi del quale "l'incarico di collaudo a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, s'intende affidato a professionisti non riuniti in collegio".
   Nel primo dei sopracitati pareri il C.G.A. - partendo da un sospetto di incostituzionalità della disposizione regionale che pretendeva di porre disposizioni "diverse" rispetto alle tariffe professionali stabilite dal legislatore statale - ritenne di dover interpretare detta disposizione in modo che non risultasse incostituzionale: giunse, pertanto, ad affermare che "se l'incarico si intende affidato a più professionisti non riuniti in collegio, la conseguenza è che ciascuno viene considerato come se operasse individualmente, si ha quindi necessariamente, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, una serie di incarichi in base ai quali non si vede come poter negare a ciascun professionista.... il compenso intero che a lui spetta per l'opera prestata".
               Nel successivo parere n.252/96 sembrano invece superabili i dubbi di costituzionalità precedentemente prospettati poichè - osserva il C.G.A. - la legge statale (in particolare faceva riferimento alla L. n.340/76 alla luce della lettura consentita dalla L. n.404/77, art.6) esclude l'inderogabilità del minimo fissato dalle tariffe professionali nei rapporti di cui è parte un ente pubblico, con la conseguenza che "appare derogabile, in particolare, il precetto secondo cui a ciascuno dei professionisti riuniti in collegio va riconosciuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della tariffa e che nella sostanza concreta un minimo tariffario".
               In questo nuovo contesto è stata pertanto riesaminata la disposizione dell'art.7, della l.r. n.21/85, attraverso la quale il legislatore regionale - nell'affermare che i professionisti devono sempre considerarsi come "non riuniti in collegio", anche se fanno parte di una commissione - ha inteso eliminare il presupposto per l'applicazione dell'art.7 della tariffa (l'affidamento dell'incarico ad una pluralità di professionisti riuniti in collegio) escludendo, di conseguenza, l'applicazione del principio generale secondo cui "... a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa".
               In definitiva - alla stregua del nuovo orientamento interpretativo - la norma regionale si contrappone dunque a quella della tariffa nazionale (art.7 della L. 2/3/49, n.143), lasciando alla parte pubblica una più ampia autonomia, entro la quale "le Amministrazioni committenti, nell'ambito della loro discrezionalità, dovranno concordare il compenso agli incaricati del collaudo in ragione di ogni singolo apporto professionale e potranno in particolare applicare anche ai collaudi le regole statali relative agli incarichi di progettazione (compenso globale pari a quello integralmente spettante al singolo professionista).
               In difetto di tale determinazione, il compenso dovrà essere liquidato in ragione della singola prestazione effettuata e della singola responsabilità assunta, sulla base delle rispettive tariffe professionali".
               La suesposta interpretazione non deve però essere intesa nei termini in cui codesto Assessorato ha voluto restrittivamente riassumerla, affermando che "sostanzialmente, quindi il compenso, pari a quello spettante ad un componente, deve essere ripartito tra tutti i componenti della commissione di collaudo".
               Il nuovo orientamento interpretativo consente, infatti, di ritenere che le Amministrazioni preposte all'affidamento degli incarichi di collaudo, nell'ambito della loro autonomia decisionale, devono preventivamente indicare i criteri di calcolo degli onorari spettanti ai singoli componenti della Commissione ed al Segretario (salva ovviamente la facoltà dell'incaricato di accettare o meno).
               Nel fissare tali criteri dovranno tener conto del "singolo apporto professionale" e, con riferimento a questo inciso, il C.G.A. precisa che potrà applicarsi anche ai collaudi la regola di determinare la parcella spettante ad un collaudatore e suddividerla tra tutti i componenti.
     L'aver suggerito tale criterio di calcolo non impedisce alle Amministrazioni di adottare anche soluzioni diverse, che attribuiscono, per esempio, un valore differente alla prestazione di ciascun professionista, purchè però il compenso venga determinato sempre "in ragione della singola prestazione effettuata e della singola responsabilità assunta, sulla base delle rispettive tariffe professionali".
               Tale ultimo criterio dovrà peraltro essere necessariamente applicato nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non abbia espressamente previsto la regola della suddivisione, tra tutti i componenti, del compenso globale pari a quello integralmente spettante al singolo professionista.
               Solo entro tali limiti può condividersi l'avviso espresso dall'I.R.T. (nella nota n.660 del 28/1/99), secondo cui "le Amministrazioni possono preventivamente indicare i criteri di calcolo degli onorari... mediando tra il criterio di cui al parere del C.G.A. n.525/89 e quello di calcolare la parcella per un collaudatore e suddividerla fra tutti i componenti".
               Rimane invece ormai esclusa - alla luce del nuovo orientamento interpretativo del C.G.A. - la possibilità di attribuire a ciascuno dei professionisti "non riuniti in collegio" l'intero compenso.
               E' evidente pertanto che l'onorario determinato secondo i predetti criteri costituisce anche la base di calcolo per il compenso spettante al componente diplomato con compiti di segreteria, cui - ai sensi dell'art.26, comma 9 bis della l.r. 21/85 (introdotto dall'art.62, della l.r. 10/93) - compete "un terzo dell'onorario del singolo collaudatore".
               Sembra peraltro allo Scrivente che - nell'ipotesi in cui l'Amministrazione adotti il criterio di diversificare i compensi spettanti ai singoli collaudatori in ragione di una differente valutazione della prestazione di ciascun professionista - il compenso spettante al Segretario dovrà essere calcolato con riferimento al compenso fissato per il collaudatore cui, in seno alla commissione, sono attribuite funzioni amministrative, esulando dall'incarico di segretario qualsivoglia competenza di natura tecnica.
               Per quel che riguarda poi il quesito relativo al rimborso delle spese il limite del 60% - previsto dal secondo comma dell'art.13 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti esclusivamente nel caso in cui venga concordato che il rimborso sia calcolato con il sistema forfettario - non rileva in alcun modo ai fini del calcolo del rimborso spese per i collaudi dei lavori pubblici in Sicilia posto che, ai sensi dell'art.26, comma 9 bis, della l.r. 21/85, il criterio applicabile, sia al segretario che a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo, è esclusivamente quello del "rimborso delle sole spese effettivamente documentate" che equivale a dire rimborso spese calcolato con il sistema analitico.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
   * * *


               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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