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Gruppo IV                     189.98.11

OGGETTO: Ente... - F...- Lavori di installazione di apparecchi di misura lungo l'acquedotto e di un gruppo elettrogeno. Rata di saldo. Estinzione dei diritti per prescrizione. Quesito.

   
   
                                ASSESSORATO REGIONALE
                                 LAVORI PUBBLICI
                                                           P A L E R M O
   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato rappresenta che, dovendo procedere alla approvazione degli atti di contabilità finale relativi ai lavori indicati in oggetto, ha inviato gli stessi al proprio Ispettorato tecnico.
               Questo - avendo rilevato dal certificato di collaudo, del 21.10.96, che i lavori sono stati ultimati il 20.2.88 - con nota dell'8.5.98 ha dichiarato di ritenere ininfluente, "in relazione al tempo trascorso" e "ai sensi del combinato disposto degli artt. 2934 e 2946 cod. civ.", "qualunque eventuale osservazione degli atti in visione".
               Su quanto evidenziato dall'Ispettorato vien chiesto allo Scrivente di esprimere il proprio parere.
   
   2.          Al fine di interpretare quanto affermato dall'Ispettorato tecnico di codesto Assessorato nella nota citata in premessa, conviene prendere le mosse dalle norme ivi richiamate.
               Queste disciplinano l'istituto della prescrizione prevedendo che: "Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge" (art. 2934, comma 1, cod. civ.) e che: "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni" (art. 2946 cod. civ.).
               Giova altresì ricordare che ai sensi dell'art. 2935 cod. civ: "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
               Ciò posto occorre verificare se e in che misura può prescriversi il diritto dell'appaltatore alla rata di saldo.
               In linea generale può dirsi che il diritto dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo sorge con l'approvazione del collaudo.
               A ciò consegue che, se nei dieci anni successivi all'approvazione del collaudo l'appaltatore, nell'inerzia dell'Amministrazione appaltante, non esercita in alcun modo il proprio diritto al pagamento del saldo, questo si estingue per prescrizione.
               Il superiore assunto, secondo cui il diritto al pagamento della rata di saldo matura solo dopo l'approvazione del collaudo, va però coordinato con quanto previsto dall'art. 26 della l. r. 21/85 che, in materia di termini e di modalità dei collaudi, ha recepito il disposto dell'art. 5 della l. 741. 71.
               La norma regionale così dispone: "La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori stessi" (comma 1); "Nel caso di lavori complessi...il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori" (comma 2).
               La stessa norma precisa poi che: "Se il certificato di collaudo ...non è approvato entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi, e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del ...R.D. 23 maggio 1923 n. 827...e di quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie" (comma 13).
               Per effetto di tale articolo - il cui chiaro intento è quello di tutelare l'appaltatore nel caso di prolungata inerzia dell'Amministrazione appaltante - la collaudazione deve essere conclusa di norma "entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori".
               Se nei due mesi successivi a tale termine il certificato di collaudo non viene approvato, l'appaltatore acquisisce comunque il diritto alla restituzione della cauzione definitiva, delle ritenute di garanzia e delle altre "somme consimili trattenute a scopo di garanzia".
               Ora, poichè in materia di opere pubbliche la rata di saldo è in genere costituita dalle ritenute di garanzia - pari al 5% dell'importo di ogni stato di avanzamento - e dalle garanzie prestate a vario titolo dall'appaltatore, può dirsi che, per effetto della norma richiamata, il diritto di questo al pagamento della rata di saldo matura allo scadere del termine fissato dal citato art. 26 per l'approvazione del collaudo.
               Da tale momento infatti l'appaltatore, esercitando il proprio diritto, può reclamare le somme che gli competono anche nel caso in cui, per inerzia dell'Amministrazione, non si sia proceduto al collaudo o alla approvazione di esso.
               Dallo stesso momento, per contro, comincia a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto dell'appaltatore alla restituzione delle somme di cui al citato art. 26, comma 13, con il risultato che, se nei dieci anni successivi al termine fissato per l'approvazione del collaudo l'appaltatore non esercita in alcun modo il proprio diritto, questo può ritenersi estinto per prescrizione.
               Per completezza va detto anche che se è vero che la rata di saldo in genere coincide con l'importo delle ritenute di garanzia (cfr. A. Cianflone, l'appalto di opere pubbliche, Milano, 1993, p. 674), talvolta può verificarsi che essa comprenda anche un residuo del corrispettivo per lavori, non liquidato in sede di acconti.
               Ora, in relazione a tale ultimo importo, sembra dubbia la riconducibilità al quadro sopra delineato atteso che il più volte citato art. 26, comma 13, mentre riconosce in modo espresso il diritto dell'appaltatore alla restituzione delle ritenute di garanzia e delle altre somme simili trattenute a scopo di garanzia, non fa alcun riferimento a un eventuale saldo per lavori.
               Sembra pertanto che il diritto a questo ultimo importo - ove ricompreso nella rata di saldo - sorga in capo all'appaltatore solo a collaudo effettivamente approvato, con la conseguenza che solo dalla data dell'approvazione effettiva del collaudo comincerà a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto a tale importo.
   
   3.          Ciò posto va segnalato che lo Scrivente - non disponendo, sulla vicenda relativa ai lavori in oggetto, di elementi ulteriori rispetto a quei pochi che possono desumersi dalla nota dell'Ispettorato - non è in condizione di stabilire se nella fattispecie il diritto dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo si sia prescritto o meno.
               Presumibilmente tuttavia l'Ispettorato tecnico, nel richiamare il combinato disposto degli artt. 2934 e 2946 cod. civ., a tale ipotesi intendeva fare riferimento.
               Va comunque chiarito che, anche nel caso di intervenuta prescrizione del diritto dell'appaltatore alla rata di saldo, codesta Amministrazione resta in ogni caso tenuta all'approvazione del certificato di collaudo.
               Ora, poichè tale adempimento presuppone il visto dell'Ispettorato, quest'ultimo, piuttosto che limitarsi a prendere atto "del collaudo effettuato", dovrà procedere, in adempimento ai propri compiti di vigilanza, alla verifica degli atti di collaudo per poi valutare, nel pieno della propria discrezionalità, se apporre o meno il proprio visto favorevole, eventualmente corredato da rilievi o censure nei confronti dell'Amministrazione appaltante per il ritardo accumulato nel definire le procedure di appalto.
               Approvato il collaudo, sarà poi codesta Amministrazione, prima di assumere qualsiasi altra iniziativa, a verificare se non si sia già prescritto, o non sia prossimo a prescriversi, il diritto dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo, con particolare riguardo alle somme di cui all'art. 26, comma 13, l.r. 21/85.
               Infatti, come è stato affermato in giurisprudenza, "La pubblica amministrazione, una volta verificatasi la prescrizione di un proprio debito, non ha alcun potere dispositivo...in ordine all'interesse di opporre o meno la prescrizione ed è invece tenuta ad eccepirla" (T.A.R. Molise, 19 aprile 1988, n. 47, su Riv. T.A.R., 1988, p. 2293).
               Al riguardo va in ultimo precisato che il decorso del termine di prescrizione viene interrotto non solo nel caso in cui il titolare del diritto compia un atto formale di esercizio dello stesso (art. 2943 cod. civ.), ma anche nel caso in cui il soggetto passivo del rapporto (ergo: l'Amministrazione appaltante) riconosca l'esistenza del diritto medesimo (art. 2944 cod. civ.).
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
   4.          Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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