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Gruppo    III                        190.98.11

OGGETTO: Cooperativa XXXXX. Locazione di stabilimento realizzato con finanziamenti regionali ex L.r. 37/1978.

   
   
   
   
            Assessorato regionale della    cooperazione,
                             del commercio,    dell'artigianato e pesca
   
e, p.c.          PRESIDENZA DELLA REGIONE
                             - Direzione per i rapporti extraregionali -
                                 Segreteria Tecnica
                                 (rif. nota 3392 del 13 luglio 1998)
                                                                                             P A L E R M O

   
               1. Con nota n. 3392 del 13 luglio 1998, la Presidenza della Regione - Direzione per i rapporti extraregionali Segreteria Tecnica -, ha chiesto il parere dello scrivente Ufficio, da trasmettere direttamente a codesto Assessorato, sulla compatibilità con le finalità previste dalla normativa regionale, del contratto di locazione di una parte dello stabilimento industriale, realizzato con finanziamenti regionali ai sensi e per gli effetti della L.r. n. 37/1978, stipulato dalla cooperativa XXXX (proprietaria dello stabilimento) e la società YYYYYYYYY.
           
               2. Sul quesito posto si osserva che, in linea di stretto principio la legge regionale n. 37/1978 e successive modifiche e integrazioni, non sembra vietare la locazione parziale dello stabilimento realizzato con fondi regionali.
               La compatibilità o meno del contratto di locazione, pertanto, ad avviso dello scrivente, va verificata in relazione all'originario progetto che la XXXX intendeva realizzare e per il quale ha ottenuto i finanziamenti regionali, tenendo, altresì, conto che leggi regionali successive (es. L.r. 25/93) prevedono ulteriori benefici per le cooperative finanziate ai sensi della L.r. 37/78, che hanno raggiunto determinati obiettivi.
               Invero, per ottenere i finanziamenti di cui all'art. 12 della L.r. 37/1978, la cooperativa XXXX ha, ovviamente, presentato un progetto con le indicazioni del programma di attività nonchè dei cicli di produzione che intendeva realizzare subito e/o nel tempo, e del numero di soci da impiegare immediatamente e/o successivamente. Su tale progetto si è pronunciato il C.T.A. e si deve presumere che lo stabilimento da realizzare fosse dimensionato in relazione alla attività che si intendeva porre in essere.
               Lascia perplessi, quindi, l'affermazione che una parte dello stabilimento in atto "risulti in esubero", e lo si concede in locazione per ben nove anni con possibilità solo per la conduttrice di recedere dal contratto in qualsiasi momento.
               Occorre, quindi, verificare che la cessione in locazione di parte dello stabilimento non incida in alcun modo sulla completa realizzazione della produttività da porre in essere o comunque preventivata nel progetto originariamente approvato e per cui, in definitiva, sono stati concessi i finanziamenti regionali. In buona sostanza, ritiene lo scrivente, che la possibilità di locazione di parte dello stabilimento debba essere esaminata dalla Segreteria tecnica e dal Nucleo di valutazione alla stessa stregua di    una richiesta di variante del progetto originario e, pertanto, solo le conseguenziali valutazioni tecniche potranno stabilire la compatibilità o meno della predetta locazione.


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