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Gruppo IV                     191.98.11

OGGETTO: Procedure di utilizzo delle somme derivanti da ribassi d'asta. Art. 11, L.r. 5/98 e art. 152, L.r. 25/93

   
   
                ASSESSORATO REGIONALE
                 DEI LAVORI PUBBLICI
                                           P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicazione della normativa relativa alla destinazione ed utilizzo dei ribassi d'asta date le difficoltà sorte in conseguenza delle successive modifiche intervenute nella stessa (da ultimo con la L.r. 5/98, art. 11).
               In particolare vengono poste le seguenti problematiche.
   1) Premesso che, ad avviso di codesto Assessorato, per gli appalti finanziati e gestiti dall'Amministrazione regionale o direttamente o attraverso Enti (Uffici del Genio Civile, Istituti Autonomi Case Popolari) sotto il controllo diretto della Regione i ribassi d'asta costituiscono economia di bilancio, si chiede di chiarire "se il ribasso derivante da finanziamento concesso ad un Comune il quale delega all'appalto ed alla realizzazione dell'opera un Istituto Autonomo Case Popolari, debba essere considerato alla stessa stregua, oppure, ... debba essere versato nel capitolo istituito dei Comuni quale fondo di rotazione per le spese di progettazione o seguire (a seconda dei casi) quanto previsto dall'art. 152 della L.r. 25/93".
   2) Si chiede di approfondire se "i progetti inseriti in programma e finanziati in deroga alla L.r. 10/93 dopo l'entrata in vigore della stessa (16.1.93 e per i programmi di finanziamento degli anni 94-95-96-97) possono soggiacere alle disposizioni di cui all'art. 152 della L.r. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni".
   3) Infine ritiene codesto Assessorato che, "ai sensi dell'art. 3 della L.r. 22/96, come poi modificato dall'art. 11 della L.r. 5/98, le somme derivanti da ribassi d'asta - sempre per opere finanziate e gestite da Enti diversi da quelli citati al punto 1 - devono per il 50% essere versate nei capitoli istituiti presso i vari Enti quali fondi rotazione per la progettazione di opere pubbliche; il restante 50% va versato in entrata nel bilancio della Regione Siciliana, che ne destinerà il 10% all'Assessorato Regionale Cooperazione".
   
   2.          Prima di procedere alla disamina dei quesiti suesposti occorre individuare il quadro normativo attualmente vigente in materia che è costituito dall'articolo 23, comma 14, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, più volte sostituito dal Legislatore e in ultimo con l'art. 11, comma 9 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e dall'art. 152, comma 3 della L.r. 1 settembre 1993, n. 25 espressamente fatto salvo dallo stesso art. 11, L.r. 5/98.
               E' necessario inoltre tenere presenti le istruzioni in ordine alle "procedure di accertamento e riassegnazione delle somme relative ai ribassi d'asta" diramate dall'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze con circolare 7 giugno 1997, n. 8 integrata dalla circolare 7 agosto 1998, n. 9.
               L'art. 11, comma 9 della L. r. 5/98 (il testo attuale, cioè, dell'art. 23, comma 14 L.r. 21/85) detta una norma di carattere generale in ordine alla destinazione delle "somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, (tra cui sono compresi, ai sensi dell'art. 79, L.r. 10/93, le unità sanitarie locali, gli istituti autonomi case popolari e i consorzi di bonifica) con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari".
               Tali somme dovranno affluire "per il 50 per cento del loro ammontare in entrata nei bilanci degli enti medesimi e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione Siciliana" (nel capitolo 3744 "Rimborso delle somme corrispondenti al 50 per cento dei ribassi d'asta realizzati nell'affidamento di lavori finanziati sulla base di progetti esecutivi, nonchè delle somme relative al 50 per cento delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4").
               Come viene precisato nella su citata circolare 9/98 si dovrà procedere ai versamenti in entrata secondo le "procedure che seguono:
   a) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale accredita all'ente l'intero importo dell'opera finanziata, l'ente medesimo, per la somma corrispondente al ribasso d'asta, dovrà emettere per il 50 per cento dello stesso, un ordinativo a proprio favore e per il restante 50 per cento un ordinativo a favore dell'Amministrazione regionale sul capitolo 3744;
   b) nell'ipotesi in cui, invece, l'Amministrazione regionale accredita all'ente l'importo dell'opera finanziata al netto del ribasso d'asta, la stessa dovrà provvedere ad emettere un mandato speciale con imputazione al capitolo di entrata 3744, per un importo pari al 50 per cento del predetto ribasso e per il restante 50 per cento un mandato diretto a favore dell'ente finanziato".
               Lo stesso art. 11, L.r. 5/98 ha poi al comma 10 disposto l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. r. 8. 1. 96, n. 4 relativi al fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche da istituirsi dagli enti di cui all'art. 1 della L.r. 21/85 presso istituti tesorieri al quale dovevano affluire i ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale o con mezzi propri dell'ente appaltante ai sensi dell'art. 3, L.r. 22/96 ora sostituito dal comma 9, dell'art. 11 L.r. 5/98.
               Quest'ultima norma - che in proposito ha inserito il comma 14 bis nell'art. 23, L.r. 21/85 - ha disposto in ordine alla destinazione delle disponibilità del s.d. fondo di rotazione derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale (con esclusione delle somme derivanti dai ribassi d'asta qualora l'opera sia finanziata con mezzi propri dell'ente appaltante) accertate al 15 aprile 1998: data d'entrata in vigore della L.r. 5/98.
               In particolare viene stabilito che le suddette disponibilità dovranno essere versate per il 50 per cento in entrata nei bilanci degli stessi enti (di cui all'art. 1 L.r. 21/85) e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana con imputazione al medesimo capitolo 3744 per l'esercizio in corso (cfr. circ. 9/98).
               Sempre ai sensi del medesimo art. 11, L.r. 5/98, una quota pari al 10 per cento delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta che devono essere versate in entrata nel bilancio della Regione Siciliana (cap. 3744) e una quota pari al 10% delle disponibilità dei fondi di rotazione che devono essere versate in entrata nel bilancio della Regione Siciliana (cap. 3744) devono confluire "in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni" (art. 11, comma 9, L.r. 5/98 introduttivo dei commi 14 e 14 bis dell'art. 23, L.r. 21/85).
               A tale fine l'art. 4, comma 6, lett. g) della L.r. 8.5.98, n. 7 prevede che l'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze è autorizzato ad iscrivere con propri decreti una quota pari al 10 per cento delle somme affluite al citato capitolo 3744 dello stato di previsione dell'entrata, al capitolo 35104 dello stato di previsione della spesa ("somma da ripartire alle camere di commercio per il riequilibrio dei bilanci delle stesse, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni ai dipendenti") - cfr. anche circ. 9/98.
               Come detto, il comma 9 dell'art. 11 della L.r. 5/98 fa "salvo quanto stabilito dall'articolo 152, comma 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25".
               Quest'ultimo prevede che "le somme corrispondenti ai ribassi d'asta da restituirsi agli enti finanziatori e da portare in economia ai sensi del comma 14 dell'articolo 23 della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono iscritte in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione regionale o dell'ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzati, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, entro il limite complessivo di cui all'articolo 23, comma 3, della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 54 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10".
               Se l'articolo 11 della L.r. 5/98 detta una norma di carattere generale, l'articolo 152, 3° comma, della L. r. 25/93 pone una norma di carattere speciale perchè ha un'applicazione limitata, ai sensi del comma 1, ai lavori approvati e finanziati primadell'entrata in vigore della L.r. 12 gennaio 1993, n. 10, nonchè, per effetto dell'articolo 8, comma 3, della Legge regionale 19/94, ai lavori finanziati negli anni 1993 e 1994 ai sensi dell'articolo 150, comma 2 della Legge regionale 25/93.
               Con successive norme (art. 2, comma 4 della L.r. 10/95, art. 2, comma 8 della L.r. 4/96, art. 9, comma 3 della L.r. 47/96 e art. 10, comma 2 della L.r. 5/98) l'applicazione dell'art. 152, commi 2 e 3 è stata, inoltre, estesa anche alle opere finanziate negli anni 1995, 1996, 1997 e 1998.
               Come peraltro previsto nella circolare 9/98 più volte citata: "Da quanto sopra consegue che debbono essere versate in entrata, ai pertinenti capitoli del bilancio della Regione non soltanto le somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai lavori approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ma anche quelli relativi a lavori, inclusi nei programmi regionali di finanziamento delle opere pubbliche e finanziati, nel corso degli anni 1993/1998, ai sensi del richiamato articolo 150 della citata legge regionale 25 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni".
               In attuazione del su citato art. 152, 3° comma, sono stati istituiti "appositi capitoli nello stato di previsione dell'entratadel bilancio della Regione nei quali fare affluire le somme corrispondenti ai ribassi d'asta secondo la natura dei fondi (ordinari: F.S.N.); mentre nello stato di previsione della spesa sono stati istituiti appositi capitoli, tenuto conto della natura dei fondi e del tipo di interventi (spese dirette: trasferimenti), per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive" (cfr. circolare Assessorato regionale del bilancio e finanze n. 48427 del 14.10.95).
               Ai sensi dell'art. 4 ("variazioni di bilancio") comma 4, lett. c), della L.r. 8 maggio 1998, n. 7 ("Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000") l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato"ad iscrivere nei capitoli di spesa istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le somme che affluiranno nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata numeri 3737, 3739, 3740, 3741".
               Questa stessa norma era già stata prevista dall'art. 5, comma 4, lett. c) della L.r. 1/95 in relazione al quale l'Assessorato Bilancio e Finanze ha precisato che per iscrivere nei capitoli istituiti nello stato di previsione della spesa "gli importi dei ribassi d'asta affluenti in entrata ...le variazioni di bilanciosiano effettuate con decreti di questa Amministrazione" (circolare dell'Assessorato Bilancio da ultima citata).
               Si deve considerare infine che per espressa disposizione legislativa (art. 17, comma 2, L.r. 4/96) il comma 3 dell'art. 152 della L.r. 25/93 non si applica "per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della L.r. 12 gennaio 1993, n. 10 e finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi statali o comunitari, gestiti dalla stessa Amministrazione regionale".
               In tal caso "le somme corrispondenti ai ribassi d'asta possono essere utilizzate entro il limite di cui al comma 3 dell'art. 23 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 54 della L.r. 12 gennaio 1993, n. 10, per eventuali perizie di variante e suppletive relative agli stessi interventi, fatte salve eventuali autorizzazioni previste dalle norme statali o comunitarie che regolino il finanziamento".
   
   3.          Dato il suesposto quadro normativo si possono trarre le seguenti conclusioni in ordine alle problematiche rappresentate da codesto Assessorato.
               Quanto alla questione sub 1) si può ritenere che, qualora destinatario del finanziamento regionale sia il comune, essendo questo ricompreso tra gli enti di cui all'art. 1, L.r. 21/85, i ribassi d'asta dovranno essere destinati secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 9 della L.r. 5/98, o se ne ricorrono le condizioni, secondo quanto previsto dall'art. 152 della L.r. 25/93. A nulla rileva infatti l'eventualità che il Comune deleghi all'appalto e alla realizzazione dell'opera un altro ente (quale l'Istituto Autonomo Case Popolari).
               In ordine al quesito sub 2), come già rilevato, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 152, L.r. 25/93 anche i ribassi d'asta relativi a lavori inclusi nei programmi regionali di finanziamento dal 1993 al 1998.
               Per ciò che concerne infine la problematica sub 3)occorre tenere presente che l'art. 3, comma 1 della L.r. 4/96 istitutivo del fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche da istituirsi dagli enti di cui all'art. 1 L.r. 21/85 è stato - come già detto - abrogato dall'art. 11, comma 10 della L.r. 5/98.
               Tuttavia, poichè il legislatore con l'art. 11, comma 9, della l.r. 5/98 ha provveduto a destinare le disponibilità del fondo derivante da ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, tralasciando di provvedere alla destinazione delle disponibilità derivanti dai ribassi d'asta di opere finanziate con mezzi propri dell'ente appaltante (cfr. il vecchio testo dell'art. 3 della L.r. 22/96) e tenuto conto che l'abrogazione opera ex nunc, per cui la norma abrogata cessa di avere vigore per il futuro mentre continua ad esplicare i suoi effetti per i fatti passati, si può ritenere che per gli enti che abbiano provveduto ad istituire il fondo di rotazione ai sensi del su citato art. 3, L.r. 4/96 questo continui ad esistere.
               Ne consegue che questi ultimi potranno destinare le somme derivanti da ribassi d'asta per opere finanziate da enti diversi dall'Amministrazione regionale al fondo di rotazione già istituito salvo che ricorrano le condizioni per procedere ai sensi dell'art. 152, L.r. 25/93.
   

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