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Gruppo IV                     193.98.11

OGGETTO: A.S.T. Pubblico incanto per fornitura servizio revisione motori. Responsabile delle lavorazioni e del controllo di qualità. Mancanza del titolo di studio. Esclusione dalla gara.

   
   
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
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                                                               P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota cui si risponde, qui pervenuta il 20 luglio 1998, vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla "censura mossa dalla XXXXX s.r.l. alla propria esclusione dalla gara in oggetto indicata e cioè se il possesso del diploma tecnico di ragioneria da parte del responsabile delle lavorazioni e del controllo di qualità possa costituire valido motivo di esclusione della ditta istante".
               La medesima ditta ha altresì censurato l'aggiudicazione della gara al raggruppamento temporaneo di imprese fra la YYYYY s.n.c. Capogruppo e la ZZZZZ s.n.c. per avere presentato un'offerta anormalmente bassa e per non avere specificato l'utilizzo di ricambi originali.
               In relazione a tali doglianze tanto la Direzione Affari Generali (nota AG n. 717 del 27.3.1998) che la Direzione servizio personale e legale dell'A.S.T. (nota n. 49 del 16.4.1998) hanno ritenuto infondate le superiori censure della Ditta esclusa.
               Si osserva invero nella predetta nota che poichè il bando richiede "almeno un diploma tecnico di scuola media superiore" non è sufficiente un qualunque diploma di istituto tecnico (nella specie ragioniere), ma è necessario il diploma corrispondente alla qualificazione richiesta (istituto tecnico industriale). Si ricorda altresì che identica questione è stata già sottoposta all'esame del T.A.R.S.-CT che con ordinanza n. 3124/94 ha rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di esclusione adottata dall'A.S.T. per identica fattispecie.
               In ordine alle altre due censure, relative all'aggiudicazione della gara, si osserva nelle due allegate note dell'A.S.T. che in conformità al disposto dell'art. 25 del D.L.vo n. 158/1995 l'Azienda ha invitato l'aggiudicatario a fornire gli opportuni chiarimenti e questi sono stati resi sia per quanto riguarda la manodopera che i ricambi da utilizzare nelle lavorazioni.
               Per quanto attiene infine la censura relativa all'originalità dei ricambi si sottolinea nella nota sopraindicata dell'Azienda che "nel bando di gara è fatto esplicito riferimento al listino ufficiale FIAT IVECO l'unico mediante il quale è possibile l'immediata identificazione dei particolari da utilizzare nelle lavorazioni ed è fissato, inoltre, lo sconto minimo per ciascuna famiglia di ricambi originali. Al riguardo la stessa R.T.I. aggiudicataria, ha dichiarato la utilizzazione di ricambi originali, comunicando, peraltro, di avere stretto uno specifico patto commerciale di acquisto di tali ricambi presso la ditta JJJJ di Torino, primaria concessionaria di ricambi FIAT IVECO".
   
   2.          Ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, primo comma, lett. b), del D.L.vo n. 158 del 1995 e 14, primo comma, lett. c), del D.L.vo n. 358 del 1992, la ditta concorrente, a dimostrazione delle proprie capacità tecniche, deve, fra l'altro, fornire "l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità".
               In esecuzione del suindicato disposto legislativo il bando di gara in oggetto indicato prevede, a pena di esclusione, che "dovrà essere indicato il nominativo, il recapito e la qualifica del responsabile delle lavorazioni e del controllo di qualità, il quale dovrà essere in possesso almeno di un diploma tecnico di scuola media superiore".
               La disciplina comunitaria, recepita dalla normazione interna sopraindicata, impone che la valutazione delle capacità attestanti le referenze dei prestatori di servizi debba essere effettuata, per quel che qui rileva, con riferimento al criterio della competenza, vale a dire della specifica professionalità nello svolgimento del servizio direttamente connesso alla maggiore qualificazione culturale e professionale dei suoi prestatori. In particolare l'informazione circa i nominativi dei tecnici che sono incaricati dei controlli di qualità è direttamente correlato ad assicurare che la verifica del prodotto dell'appalto sia effettuato con criteri di serietà e di affidabilità di personale tecnicamente idoneo.
               Correttamente pertanto l'azienda ha escluso dalla gara avente per oggetto il "servizio di revisione generale di motori per autobus" la ditta il cui responsabile delle lavorazioni e del controllo di qualità non è in possesso del prescritto titolo culturale o professionale corrispondente all'oggetto del servizio da eseguire.
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           Per quanto concerne le offerte anormalmente basse, l'art. 25 del D.L.vo 158/1995 dà facoltà al soggetto aggiudicatario di richiedere per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, di verificare la composizione delle offerte e di escluderle se non le considera valide.
               Ora, da quanto risulta dalla documentazione in atti versta, l'Azienda, pur non essendovi obbligata, si è fatta carico di attivare la procedura suesposta, ritenendo, nella sua ampia discrezionalità al riguardo, congrue e convincenti le giustificazioni addotte dall'aggiudicatario. Sicchè sembra allo scrivente che anche la superiore censura della ditta esclusa sia destituita di fondamento.
               Priva di pregio è anche la censura secondo la quale "l'offerta dell'aggiudicataria, pur facendo riferimento al listino ufficiale FIAT IVECO, non prevede specificamente la fornitura e l'utilizzo di ricambi originali".
               Invero, al riguardo, è appena il caso di osservare che per espressa previsione del bando de quo i prezzi a base di gara sono determinati, fra l'altro dal "costo di ricambio" che è "quello previsto nella tariffa ufficiale FIAT-IVECO" (art. 1) e l'offerta deve essere redatta " sul modulo offerta predisposto dalla stazione appaltante indicante, in cifre ed in lettere, gli sconti percentuali offerti sui prezzi a base di gara indicato all'art. 1".
   

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