Repubblica Italiana
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Gruppo V                          /194.98.11

OGGETTO: Inquadramento personale ex art. 48 della l.r. 3 novembre 1993, n.30 - Applicazione 4 comma dell'art. 5 della l.r. 27 dicembre 1985, n. 53.

   
   
   
   
                              DIREZIONE REGIONALE DEL PERSONALE
                                                                   E DEI SERVIZI GENERALI
                                                                   P A L E R M O

   
               1. Nella lettera sopra indicata si fa riferimento al parere di quest'Ufficio 30 luglio 1986 n. 5868 - relativo all'applicazione degli articoli 5 e 7 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53 - reso a codesta Direzione regionale, nel quale si sostenne che, in sede di inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui all'art. 7 della citata l.r. n. 53/1985, le indennità aventi carattere fisso e continuativo, percepite presso gli enti di provenienza dallo stesso personale, non dovessero essere escluse dalla "eventuale differenza" conservabile dagli interessati a titolo di assegno "ad personam".
               Codesta Direzione riferisce altresì che il predetto criterio è stato utilizzato anche per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui all'art. 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30; il che avrebbe tra l'altro determinato disparità di trattamento rispetto ad "altro personale che vanta una maggiore anzianità".
   Ciò premesso vien chiesto se il quarto comma dell'art. 5 della l.r. n. 53/1985, laddove prevede il riassorbimento dell'assegno personale con la maturazione delle classi e degli aumenti periodici successivi, può trovare applicazione "al di fuori dell'ambito temporale di efficacia che trova delimitazione nel suo stesso contenuto"; tenuto conto in particolare dell'abrogazione della lett. a) della tabella "O", allegata alla l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, disposta con l'art. 5 della l.r. 15 maggio 1991, n. 19.
   
               2. L'art. 48 della l.r. n. 30/1993 prevede l'inquadramento del personale comandato presso l'Assessorato regionale della sanità, ai sensi delle disposizioni ivi elencate, "nel ruolo speciale transitorio istituito con l'art. 8 della l.r. 27 dicembre 1985, n. 53, con i criteri e le modalità nello stesso art. 8 stabiliti". Norma quest'ultima che, a sua volta, rimanda alle modalità stabilite nell'art. 5 della medesima l.r. n. 53/1985.
               L'espresso richiamo normativo sopra evidenziato non consente, secondo lo scrivente, di dubitare dell'applicazione alla fattispecie in oggetto dell'art. 5 della l.r. n. 53/1985. Il che del resto sembra implicitamente riconoscere codesta Direzione nella richiesta d'avviso.
               Parimenti applicabile alla fattispecie appare, secondo lo scrivente, il quarto comma del citato art. 5. Al riguardo va infatti osservato che la disposizione in questione, laddove prevede che "l'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con la maturazione delle classi e degli aumenti periodici successivi", stabilisce essenzialmente il principio della riassorbibilità dell'assegno personale, ivi menzionato, sul modello, per altro, di analoghe disposizioni statali che hanno disciplinato nel tempo il passaggio di dipendenti pubblici da un'amministrazione ad un'altra (cfr. art. 202 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 18 D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, ora abrogato) nell'ottica di garantire il trattamento economico già goduto dagli interessati presso l'amministrazione di provenienza e contemporaneamente evitare ogni disparità di trattamento tra impiegati aventi la stessa qualifica e la stessa anzianità.
               Ove si abbia presente la ratio della norma richiamata, il principio nella stessa enunciato, sempre ad avviso dello scrivente, non può ritenersi travolto, per il solo fatto che non può più procedersi al "riassorbimento" con le modalità originariamente indicate dal legislatore in aderenza alla normativa all'epoca vigente.
               La sopravvenuta abolizione del sistema di progressione economica per classi ed aumenti periodici - operata dall'art. 5 della l.r. n. 19/1991, e cioè ancor prima della l.r. n. 30/1993, ai sensi della quale i dipendenti in oggetto sono stati inquadrati - non esclude infatti che anche nel nuovo sistema retributivo l'assegno personale possa essere riassorbito con i successivi aumenti contrattuali.
               Ciò nella considerazione che presupposto indefettibile per il "riassorbimento" di cui trattasi è un sistema di progressione economica e non le modalità concepite dal legislatore per dare attuazione alla stessa.
               A termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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