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Gruppo IV                     203.98.11

OGGETTO: L.r. 134/1982. Gestione impianti di dissalazione. Fornitura acqua dissalata . Tariffe. Quesiti.

   
   
                     PRESIDENZA DELLA REGIONE
                     Direzione rapporti  extraregionali
                                                   P A L E R M O
   
   1.          Con la nota cui si risponde si rappresenta che per la fornitura di acqua dissalata per usi civili distribuita dall'E.A.S. o dai comuni le società di gestione degli impianti di dissalazione, ai sensi delle convenzioni stipulate con codesta Presidenza, emettono due fatture: la prima, nei confronti dell'E.A.S. o dei Comuni secondo la vigente tariffa CIP per fornitura a Comuni ad Acquedotti sub-distributori; la seconda, nei confronti della Regione, pari alla differenza tra la predetta tariffa CIP ed il prezzo unitario di produzione dell'acqua dissalata.
               Detta differenza, determinata dagli enti gestori, viene riportata nei bilanci preventivi e consuntivi sottoposti all'approvazione delle apposite Commissioni di esperti previste dalle convenzioni medesime e trasmessi a codesta Presidenza, che provvede all'emissione dei titoli di spesa per il pagamento delle relative somme.
               Riferisce altresì codesta Amministrazione che dai propri atti risulta che la tariffa da sempre applicata dai gestori nei confronti dell'E.A.S. e dei comuni è quella determinata dal CIP con delibera n. 29/80 per un importo di £. 140 al mc "Categoria E Fornitura a Comuni ed acquedotti sub-distributori" nonostante i periodici aggiornamenti stabiliti dal CIP e poi dal CIPE dal 1980 ad oggi.
               Ciò premesso ritiene codesta Presidenza che gli Enti gestori avrebbero dovuto periodicamente modificare la tariffa de qua e conseguentemente determinare il prezzo da fatturare alla Regione tenendo conto della tariffa revisionata. Ritiene altresì che le Commissioni di esperti avrebbero dovuto verificare, all'atto dell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, se gli enti gestori avevano o meno aggiornato le tariffe.
               Orbene, con la nota che si riscontra, codesta Direzione chiede allo scrivente, qualora condivida l'ipotesi che le tariffe da applicare agli enti sub-distributori dovessero essere periodicamente aggiornate, di volere esprimere parere sui seguenti quesiti:
   1) se codesta Amministrazione "può procedere all'accreditamento delle somme dovute alle Società di gestione quale saldo per l'anno 1997 e al rimpinguamento del Fondo Rinnovo Parti Impianto, per poi rivalersi sulle somme dovute dalla Regione alle stesse società per l'anno 1998;
   2) "essendo stato soppresso il CIP e non essendo stato stabilito nè dalla legge nè dalle convenzioni, peraltro scadute, che sia compito degli enti gestori determinare la tariffa da applicare agli Enti sub-distributori, se codesta Amministrazione può adottare come riferimento per il calcolo delle somme che dovevano essere addebitate alla Regione negli anni 1994-1998, come già avvenuto in passato, le tariffe applicate dall'E.A.S. ai Comuni, con riferimento alla categoria E Fornitura a Comuni ed Acquedotti sub-distributori";
   3) "quali sono le procedure che codesta Amministrazione deve adottare per il recupero delle somme pagate in eccedenza alle società di gestione e non ancora prescritte".
   
   2.          Ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 134 del 1982 l'acqua dissalata è ceduta alle utenze civili con l'obbligo del gestore di stipulare con ciascun utente apposito contrattoper regolare i rapporti derivanti dalle utenze. I comuni e gli acquedotti sub-distributorisono tenuti a versare al gestore la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita dal Comitato provinciale prezzi o, per gli acquedotti interprovinciali, dal Comitato interministeriale prezzi. L'eventuale differenza fra la spesa di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa determinata dai predetti organi è a carico della Regione.
               L'art. 7 del contratto stipulato il 16 giugno 1983 tra l'X.X.X.X. e l'E.A.S. per la fornitura dell'acqua dissalata dall'impianto di dissalazione di Gela dispone che "In relazione al disposto dell'art. 3 della l.r. n. 134 del 15.11.1982, l'E.A.S. ha l'obbligodi pagare l'acqua dissalata ritirata per la distribuzione agli usi civili alla tariffa CIP per "forniture ai comuni e acquedotti sub-distributori, categ. E" vigente al momento della fornitura medesima. Le parti si danno atto che alla data di stipula del presente atto tale tariffa è di £. 140 al mc.... Ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 della l.r. n. 134/82 l'eventuale differenza tra la spesa di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa determinata dal CIP (attualmente di £. 140 mc) rimane a completo carico della Regione cui direttamente si rivolgerà l'X.X.X.X, come previsto dall'art. 18 della convenzione di rep. n. 164 dell'11.1.1983" stipulata tra l'X.X.X.X e la Regione.
               Detto articolo prevede che "In relazione al disposto dell'art. 3 della l.r. 134 del 15.11.1982, per le forniture di acqua dissalata per gli usi civili distribuita dall'E.A.S., l'X.X.X.X emetterà due fatture:
    - la prima, all'E.A.S., applicando alla quantità erogata un prezzo unitario pari alla vigente tariffa CIP per forniture a Comuni e acquedotti sub-distributori, categoria E;
    - la seconda, alla Regione, applicando alle quantità erogate un prezzo pari alla differenza tra la tariffa CIP ed il prezzo unitario previsionale di produzione".
               Orbene, come si desume da quanto fin qui detto, tanto la legge (art. 3 l.r. 134/82) che i contratti tra il gestore del dissalatore e l'Amministrazione regionale e tra il primo e l'ente distributore dell'acqua dissalata prevedono, com'è ovvio, che la tariffa di quest'ultima che comuni ed enti sub-distributori devono pagare alle società di gestione del dissalatore deve essere corrispondente a quella vigente al momento della fornitura medesima, dal che si ricava che la tariffa va aggiornata ogni qual volta gli organi preposti modificano gli importi della stessa.
               Quest'ultima, per espressa disposizione contrattuale, è quella prevista "per fornitura a comuni e acquedotti sub-distributori categoria E". L'ente distributore dell'acqua, sia esso l'E.A.S. o il comune, ha l'"obbligo" (cfr. le citate disposizioni contrattuali), "è tenuta" (cfr. la citata norma dell'art. 3 della l.r. 134/82) a versare l'importo stabilito dal CIP; la società di gestione ha di contro il "diritto" ad avere corrisposto dall'E.A.S. o dal comune l'importo medesimo, e contemporaneamente il "dovere", assunto contrattualmente con la Regione, di esercitare detto diritto, cioè di pretendere l'importo aggiornato.
               A quest'ultimo riguardo invero va osservato che la società di gestione deve emettere nei confronti della regione una fattura che sia corrispondente alla differenza tra la tariffa come sopra stabilita, cioè quella vigente al momento della fornitura dell'acqua, ed il prezzo di produzione dell'acqua medesima.
               Da quanto risulta non sembra che le società di gestione abbiano esercitato il diritto-dovere di avere corrisposto dall'E.A.S. o dal Comune l'importo revisionato e di defalcare quest'ultimo (e non come fino ad ora è stato fatto un importo assai minore in quanto non aggiornato) dal prezzo di produzione dell'acqua dissalata da porre a carico della Regione.
               Non sembra dubbio che si è in presenza di una violazione di un obbligo assunto in contratto dalla società di gestione nei confronti della Regione.
               E' tuttavia altrettanto indubitabile che quest'ultima nelle sue articolazioni competenti (Commissioni di esperti - Amministrazione stipulante) non ha preteso il rispetto del suindicato obbligo di controparte, non ha in altri termini esercitato il diritto ad avere "detrazioni" ben più cospicue di quelle finora godute, come può agevolmente desumersi dall'approvazione assessoriale dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione dei dissalatori per gli anni scorsi.
   
   3.          Vediamo adesso quali rimedi possono essere esperiti da codesta Amministrazione per porre fine, almeno per il presente ed il futuro, a questo stato di cose ed eventualmente, ove possibile, sanare in qualche modo il passato.
               Per gli esercizi finanziari per i quali non è ancora intervenuta l'approvazione del bilancio consuntivo sarà cura di codesta Amministrazione invitare le società di gestione, nell'emettere le fatture a carico della Regione, ad applicare alle quantità d'acqua erogata all'E.A.S. o ai comuni la vigente tariffa per forniture a Comuni e acquedotti sub-distributori, categoria E e pertanto di defalcare quest'ultimo importo dal prezzo unitario di produzione dell'acqua dissalata. Per le fatture già emesse nel corso del medesimo esercizio finanziario dovrà procedersi ugualmente all'aggiornamento della tariffa de qua con il conseguente accredito in favore di codesta Amministrazione delle maggiori somme indebite già versate alle Società di gestione.
               E' di tutta evidenza che il bilancio consuntivo dovrà tenere conto degli aggiornamenti de quibus e della restituzione delle predette somme alla Regione senza la quale non potrà procedersi alla relativa approvazione.
               Per la individuazione della tariffa relativa all'acqua dissalata ritirata dall'E.A.S. o dai comuni per la distribuzione agli usi civili deve farsi riferimento secondo quanto previsto dai contratti succitati alla tariffa per forniture a comuni e acquedotti sub-distributori applicata dall'E.A.S. ai comuni. Ad es. per il 1996 quest'ultima è stata determinata dall'E.A.S. con deliberazione n. 718 del 20 ottobre 1995 (in G.U.R.S., parte III, n. 52 del 30.12.1995) in £. 1.300 al mc. Invece nella delibera CIP n. 29/80 del 13.6.1980, al punto 5 Ente Acquedotti Siciliani - tutt'ora, a quanto risulta, applicata nei contratti in corso - per forniture a comuni ed acquedotti sub-distributori la tariffa era di £. 140 al mc.
   
   4.          La determinazione delle tariffe idriche ha subito radicali innovazioni rispetto al recente passato.
               Per rimanere in ambito regionale e con riferimento all'E.A.S. la l.r. n. 81 del 1982, all'art. 1, prevedeva che le tariffe d'utenza idrica praticata da quest'ultimo dovevano essere riscosse nella misura corrispondente a quella mediamente vigente nei comuni siciliani a gestione diretta, con popolazione compresa tra 20.000 e 30.000 abitanti. La successiva legge regionale n. 19 del 1994, nell'abrogare l'art. 1 della succitata l.r. 81/82, disponeva all'art. 16 che le tariffe di utenza idrica praticate dall'E.A.S. dovevano essere riscosse, a decorrere dal 1° gennaio 1995, nella misura stabilita dal Comitato provinciale prezzi.
               Ora l'art. 4 della l.r. n. 23 del 1996 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima (12 aprile 1996), "le tariffe delle forniture idriche, differenziate solo per tipo di utenza, sono determinate dall'Ente acquedotti siciliani, con i criteri dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; tali tariffe sono applicate nei confronti di tutti gli utenti privati e/o pubblici senza deroga alcuna, anche in assenza di apposita convenzione (art. 4, comma 1)".
               "Le tariffe previste nelle convenzioni già stipulate dall'E.A.S. con gli utenti privati e/o pubblici, devono intendersi decadute ed aggiornate automaticamente ai sensi del precedente comma" (art. 4, comma 2).
               Il richiamato art. 13 della legge statale 36/1994, nell'individuare i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico, demanda al Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'art. 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonchè la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di elaborare "un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento". Quest'ultima "costituisce la base per la determinazione delle tariffe" da parte degli enti locali.
               Com'è facile intuire, detto metodo non è stato ancora formalizzato, sicchè nelle more dell'entrata in vigore della tariffa fissata dalla legge 36/1994, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio idrico, al fine della determinazione della tariffa base devono continuare ad applicare i provvedimenti CIP numeri 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. Deliberazione CIPE 10 maggio 1995 in G.U. n. 165 del 17.7.1995, confermata da ultimo dalla Deliberazione CIPE 18 dicembre 1997 in G.U. n. 28 del 4.2.1998).
               Com'è facile desumere da questo breve excursus la determinazione delle nuove tariffe idriche è ancora tutta da definire, sicchè l'E.A.S., nonostante il recente disposto della l.r. 23/96, che, come detto, impone all'Ente l'applicazione dei criteri della l. 36/1994, ha continuato a determinare le tariffe secondo quanto operato con la precedente succitata delibera n. 718 del 20 ottobre 1995 (cfr. delibera n. 206 del 18 aprile 1997 in G.U.R.S., parte III, n. 27 del 5 luglio 1997).
               Sembra pertanto allo scrivente che tuttora le società di gestione debbano continuare a fare riferimento, per i necessari aggiornamenti, alla tariffa per forniture ai Comuni e acquedotti sub-distributori applicate dall'E.A.S. ai comuni, così come peraltro contrattualmente previsto.
   
   5.          Il recupero della somma pagata in eccedenza da codesta Amministrazione alle società di gestione relativamente agli esercizi finanziari per i quali è già intervenuta l'approvazione dei bilanci consuntivi si appalesa sicuramente non agevole e dall'esito incerto: innanzitutto codesta Amministrazione dovrà invitare le società di gestione a procedere agli aggiornamenti di che trattasi ed alla conseguente restituzione delle maggiori somme versate ed in caso di diniego intraprendere le vie legali nei confronti delle stesse o esperire l'azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. nei confronti dell'E.A.S. o dei comuni anche tenuto conto che questi ultimi, a fronte del pagamento dell'acqua dissalata alle società di gestione al prezzo mai aggiornato di £. 140 mc., hanno presumibilmente distribuito la stessa secondo le tariffe vigenti al momento della fornitura, locupletando, a danno della Regione, le maggiori somme corrispondenti ai mancati aggiornamenti.
               Stante la delicatezza e la rilevanza delle questioni affrontate dallo scrivente si resta a disposizione per eventuali approfondimenti delle stesse alla luce delle competenti valutazioni di codesto Assessorato e si rappresenta, altresì la necessità che venga sentita l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per quanto concerne l'eventuale instaurazione del contenzioso con le società di gestione e/o con l'E.A.S. e i comuni distributori dell'acqua dissalata.

   

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