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OGGETTO: Requisiti di esperienza ed onorabilità di esponenti bancari - Sospensione dalle cariche ex art. 9 L. 197/91 - Richiesta parere.

   
   
   
                             Assessorato Bilancio e Finanze
                             Direz. Finanze e Credito
                             (rif. nota 9.7.98, n.304639, gr.9/F)
                                                               P A L E R M O

   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato, nel richiamare la normativa - statale e regionale - che disciplina la materia dei requisiti di onorabilità degli esponenti bancari, ha sottoposto all'esame dello Scrivente il caso concretamente verificatosi presso la Banca popolare di Xxxxxxxxx. In particolare, taluni consiglieri, fra i quali Presidente e Vice Presidente, unitamente al Direttore ed al vice direttore generale sono stati condannati con sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Catania a pene detentive e pecuniarie variamente quantificate nonchè all'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per due anni, per il reato di falso in bilancio. Tutte le pene irrogate ai vari esponenti bancari sono state sospese.
               Il 25.2.1997 il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Xxxxxxxxx ha sospeso, ai sensi dell'art. 9 della L. 197/91, tutti gli esponenti bancari condannati con la suindicata sentenza non definitiva.
           La suddetta delibera è stata impugnata dal Direttore Generale e dal vice direttore con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto al Pretore di Xxxxxxxxx che lo ha rigettato, mentre, in sede di reclamo avverso l'ordinanza pretorile del 7 aprile 1997, il Tribunale di Catania, con provvedimento 27 maggio 1997, ha disposto la sospensione dell'efficacia della delibera 25 febbraio 1997 della Banca popolare di Xxxxxxxxx e la reintegra dei ricorrenti nelle funzioni ricoperte presso il predetto Istituto.
               Con delibera 12 giugno 1997 il Consiglio di Amministrazione della banca suddetta ha reintegrato nelle funzioni il Direttore Generale e il Vice Direttore in esecuzione delle ordinanze del Tribunale di Catania.
               Sempre il Tribunale di Catania, adito dai componenti del consiglio d'amministrazione (Presidente e Vice Presidente), in sede cautelare ha disposto, in data 19.6.1997, la sospensione della delibera in questione anche nei confronti dei consiglieri e, in pari data, ha sospeso la decisione sul merito della causa per rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, giudicando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della L. 197/1991 prospettata dagli attori.
               In data 29 giugno 1997, come risulta dal verbale n. 7/97 - versato in atti - è stato costituito il Consiglio di Amministrazione della banca suindicata composto, fra gli altri, dall'ex Presidente Yyyyyyyyyyy, già sospeso dalla carica con la delibera 25 febbraio 1997.
               Il 14 luglio 1997 il suindicato organo ha provveduto alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei suoi componenti e, per il consigliere Yyyyyyyyyyyy, ha stabilito di acquisire il parere dell'organo di vigilanza.
               Il 19 novembre 1997 il vice Pretore di Xxxxxxxxx, giudice del lavoro, ha accolto i ricorsi a suo tempo promossi del direttore e del vice direttore della Banca Popolare di Xxxxxxxxx e, ritenuta l'illegittimità della    delibera 25 febbraio 1997, ne ha disposto l'annullamento con la conseguente reintegra dei ricorrenti nelle funzioni in precedenza svolte.
               Con nota 3 novembre 1997 la Banca d'Italia - Filiale di Palermo - Divisione Vigilanza Cambi - ha fornito il proprio avviso all'Amministrazione regionale del bilancio e delle finanze in merito alla suesposta vicenda ritenendo, conclusivamente, che debbano reiterarsi i provvedimenti di sospensione nei confronti degli esponenti bancari rieletti o reintegrati nella carica.
               Con provvedimento 24 marzo 1998, il Tribunale Civile di Catania, adito ex art. 700 c.p.c. dal consigliere Yyyyyyyyyy - nei cui confronti era stata adottata la delibera 1° dicembre 1997, di sospensione per difetto dei requisiti di onorabilità - ha disposto la sospensione dell'efficacia della suindicata delibera.
               Conclusivamente sono stati reintegrati nelle funzioni il direttore e il vice direttore generale nei cui confronti, ai sensi della vigente normativa, l'Amministrazione regionale riferente chiede se applicare, in via sostitutiva, la sanzione della decadenza. Tuttavia lo stesso Assessorato regionale bilancio e finanze nutre perplessità al riguardo per l'avvenuta sospensione dell'efficacia della delibera consiliare 1° dicembre 1997 da parte del Tribunale civile di Catania e pone allo Scrivente Ufficio i seguenti quesiti:
   1. Come deve essere valutata l'ipotesi di reato emersa dalla sentenza penale di condanna nei confronti dei due esponenti bancari, in relazione alle ipotesi previste dall'art. 5 della L. 350/85 e dell'art. 5 del D.M. 161 del 18/3/1998.
   2. Se dovrà, comunque, l'Amministrazione regionale provvedere alla dichiarazione di decadenza, in via sostitutiva, così come vuole l'art. 9 L.197/91 e art. 5 L. 81/89, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione della Banca non provveda, stante la presenza della sentenza del Tribunale Civile di Catania che, nel reintegrare nelle funzioni i predetti alti dirigenti, ha di fatto sospeso la delibera Consiliare.
   3. Se siano ravvisabili ipotesi di responsabilità a carico dell'Amministrazione regionale, in caso di provvedimento di decadenza in via sostitutiva, pronunziato dall'Assessore per il bilancio e le finanze in contrasto con la sentenza del Tribunale Civile di Catania che dispone la reintegrazione dei due esponenti.
   4. Se, invero, in caso di omesso provvedimento di decadenza da parte della scrivente Amministrazione nei confronti dei predetti esponenti bancari sia, comunque, ravvisabile alcuna ipotesi giuridicamente censurabile.
               Con nota 10 ottobre 1998 lo Scrivente Ufficio ha chiesto di acquisire copia della sentenza resa il 19.11.1997 dal vice Pretore di Xxxxxxxxx per conoscere i motivi che hanno indotto il suindicato giudice a dichiarare l'illegittimità della delibera impugnata.
               La sentenza richiesta è pervenuta il 15 ottobre 1998 e dai motivi della decisione non risultano argomenti che rilevino ai fini della soluzione della questione pratica prospettata.
   
               2. Per una corretta impostazione della problematica sottoposta all'esame dello Scrivente occorre esaminare la normativa che ha disciplinato e, attualmente, disciplina la materia.
               Il D.P.R. 27.6.1985, n.350, all'art.5 individuava, in ossequio ai criteri e principi direttivi posti con la legge di delega 5 marzo 1985, n.74, i reati che escludono comunque in relazione alla loro natura e all'entità della pena, inflitta in via definitiva, il possesso dei requisiti di onorabilità per gli esponenti bancari. Il successivo art. 6 comminava la sanzione della decadenza in caso di nomina o elezione di soggetti privi dei suindicati requisiti o nell'ipotesi di successiva perdita degli stessi.
         Il D.L. 3 maggio 1991, n.143, come convertito con legge 5 luglio 1991, n.197, ha introdotto, all'art.9, l'istituto della sospensione dalle cariche degli esponenti bancari condannati con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n.3) del citato D.P.R. n. 350/85. La norma suindicata prevedeva, altresì, sanzioni detentive e pecuniarie per l'omessa dichiarazione di sospensione.
               Successivamente il D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ha disciplinato, all'art. 26, la materia dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari.
               La norma suindicata prevede che "1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.
   2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
   3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2".
               L'art. 144 del D.Lgs. 385/93 prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, per inosservanza delle norme dell'art. 26, co. 2 e 3, nonchè nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo o di vigilanza.
               L'art. 161 del suindicato decreto legislativo, al comma 2° dispone che "sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo ... il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, ... l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197".
               Con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 122 del 28 maggio 1998, è stato adottato il regolamento previsto dall'art.26, 1° comma, del suindicato decreto legislativo. Con l'art. 5 di tale decreto sono state individuate le cause che ostano a ricoprire le cariche bancarie e, con l'art. 6, sono state elencate, al I comma, le cause di sospensione. Il secondo comma della suindicata norma prevede per il consiglio di amministrazione della banca la possibilità di revocare i soggetti sospesi ed assegna un termine preciso per tale attività; il secondo periodo di tale comma precisa, poi, che la sospensione del direttore generale non può durare più di quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio deve deliberare la revoca o la reintegra del soggetto nelle funzioni, salvo i casi previsti dai punti c) e d).
               Infine la norma transitoria dell'art. 7 precisa che, per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del regolamento in questione, non rileva per il mandato residuo la mancanza dei requisiti previsti dallo stesso regolamento, qualora non richiesti dalla previgente normativa.
   
               3. In base al surriportato riepilogo normativo, possono formularsi le seguenti considerazioni sul caso pratico prospettato.
               Intanto occorre rilevare che la norma allo stesso applicabile sembra quella dell'art. 6 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161, posto che l'art. 9 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 - abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - ha perso efficacia alla data di entrata in vigore del suindicato decreto ministeriale.
               L'applicabilità della norma suindicata discende peraltro dal disposto della norma transitoria del sopraindicato art. 7.
               Nella fattispecie concreta, infatti, la condanna con sentenza non definitiva per il reato di falso in bilancio (art. 6, comma 1, lett. a del regolamento) era già prevista dalla normativa previgente come causa di sospensione delle funzioni (art. 5 D.P.R. n. 350/85 richiamato dall'art. 9 L. 5.7.1991, n. 197) e, quindi, è attualmente rilevante anche se verificatasi antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento.
               Occorre poi considerare che il secondo comma del suindicato art.6 prevede un termine massimo di quarantacinque giorni per la durata della sospensione del direttore generale, trascorso il quale il consiglio "deve deliberare se procedere alla revoca". La norma dispone altresì che "l'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni".
               La nuova normativa sembra affidare, dunque, alla discrezionalità del consiglio l'opzione tra revoca e reintegra del soggetto sospeso, salvo che nei casi espressamente previsti laddove, in deroga al principio surriportato della durata massima della sospensione, si stabilisce l'obbligo di applicare tale misura cautelare in ogni caso per l'intera durata "dell'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni" nonchè nei casi di "applicazione di una misura cautelare di tipo personale" (lett. c) e d) del comma 1).
               Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie in esame, il giudice, in sede penale, ha concesso il beneficio della sospensione della pena che postula la sussistenza dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 133 e 164 c.p. - attinenti alla pericolosità sociale ed alla capacità a delinquere del soggetto -.
             Inoltre, occorre considerare che tutte le delibere di sospensione già adottate dalla Banca Popolare di Xxxxxxxxx sono state sospese dal giudice ordinario e che è intervenuta, su una di esse, la statuizione di illegittimità ed il conseguente annullamento in sede di merito.
               Tutti gli elementi suindicati dovranno essere opportunamente valutati da codesto Assessorato ai fini dell'eventuale esercizio dell'attività sostitutiva, rientrante nelle proprie esclusive attribuzioni.
               Quanto ai quesiti prospettati ai nn. 3) e 4) sembra che agli stessi codesto Assessorato possa dare soluzione in base agli elementi ed alle considerazioni suesposte.
               Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
               A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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