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Gruppo III                  208.98.11

OGGETTO: Attività estrattive - Funzioni di direttore responsabile a laureati in geologia - l.r. 127/1980 e D.L.vo 624/1996.

   
   
                ASSESSORATO REGIONALE
                DELL'INDUSTRIA
                                                P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota in riferimento, codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio in ordine "all'attuale mantenimento in vigore" dell'art. 13 L.r. n. 127/1980 che consente l'affidamento delle funzioni di direttore responsabile di attività estrattive (anche) ad un geologo, a seguito della entrata in vigore del D.L.vo 25.11.1996, n. 624, di attuazione della direttiva C.E., che all'art. 20, comma 2° (di modifica dell'art. 27 D.P.R. n. 128/1959) prevede testualmente: "in tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione".
   
   2.          Sulla questione prospettata, premesso che si condivide il parere reso dall'avv. XXXXXX e allegato agli atti, nella particolare fattispecie in esame assorbente rispetto a qualsiasi altra motivazione, appare la considerazione che, per effetto dell'art. 14, lett. H dello Statuto, in materia di miniere, cave e torbiere la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva.
               In virtù di tale competenza esclusiva il legislatore regionale con l'art. 13 della L.r. n. 127/1980 ha statuito che la direzione di una cava può essere affidata anche ad un geologo.
               Tale determinazione è ben successiva all'art. 27 D.P.R. 128/1958 il cui primo comma disponeva "il direttore della miniera deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione". Sul punto nulla è stato innovato, nè dalla direttiva CE che si limita a precisare che le persone responsabili debbono possedere capacità e competenze necessarie all'esercizio di tale incarico, nè dal D.L.vo 624/1996 di attuazione della direttiva C.E., che pur avendo in parte modificato l'art. 27 del D.P.R. prima citato, sul punto che qui interessa (art. 20, 1° comma) ha ripetuto testualmente quanto previsto dal primo comma dell'art. 27 D.P.R. 128/1959.
               Pertanto, poichè come già evidenziato, nulla sembra essere stato innovato (sul punto che qui interessa) ad avviso dello scrivente la norma regionale appare tuttora applicabile e, conseguentemente, la direzione di una cava può essere affidata ad un geologo purchè iscritto da almeno due anni al relativo albo professionale.
   

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