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Gruppo II                      210.98.11

OGGETTO: Indennità di turnazione.

   
   
   
                        Direzione regionale del  personale e
                         dei servizi    generali
                                                                     S E D E

   
   1.          Con la suindicata nota codesta Direzione ha consultato lo Scrivente sulla questione in oggetto. In particolare, premesso che, coerentemente con l'articolazione dell'orario del servizio su 2 o 4 turni, ai sensi della lett. b) dell'allegato c) al D.P.Reg. n.11/1995, sono attualmente previsti due soli importi mensili, rispettivamente di L.160.000 e 300.000, si desidera conoscere se per l'ipotesi di articolazione su tre turni possa determinarsi in sede di contrattazione decentrata uno specifico importo ovvero debba procedersi ad attribuire l'indennità di turnazione in una delle due misure già previste e in quest'ultimo caso, quale importo vada scelto.
   
   2.          L'istituto della turnazione già disciplinato dall'art.8 della L. 15 giugno 1988, n.11, risulta in atto regolato dalla lett. H dell'accordo quadro costituente l'allegato c del D.P. 20 gennaio 1995, n.11, che, come espressamente indicato dall'art.2 dello stesso decreto, sostituisce la precedente normativa legislativa in quanto ha ad oggetto una materia, l'articolazione dell'orario di lavoro, che la l.r. 19 giugno 1991, n.38 riserva alla fonte contrattuale.
               La succitata disposizione oltre a prevedere la possibilità di istituire turni giornalieri di lavoro, che consistono nella rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni d'orario, specifica che detta rotazione possa avvenire su due o quattro turni.
               Ora, poichè l'accordo quadro di che trattasi fissa ambiti e limiti entro i quali può svolgersi la contrattazione decentrata, si ritiene che in tale sede non possa pervenirsi ad articolare l'orario di servizio su tre turni se prima non sia stata modificata la vigente norma contrattuale di livello superiore.
               Conseguentemente, nessun problema di remunerazione può, allo stato, essere affrontato dallo Scrivente.
   * * *

           Ai sensi dell'art.15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, quest'Ufficio acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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