Repubblica Italiana
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Gruppo VI                        211.98.11

OGGETTO: Applicabilità dei benefici ex art. 10 l.r. n. 85/95 agli enti pubblici economici (Aziende municipalizzate).

   
   
   
                                     Assessorato regionale del lavoro,
                                   della previdenza sociale,
                                   della    formazione professionale e    
                                   dell'emigrazione
                                                                           P A L E R M O

   
               1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine all'applicabilità o meno agli enti pubblici economici delle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
               In particolare, l'art. 10, comma 1, della l.r. n. 85/95, che detta "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro", prevede testualmente che "Alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni, che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, soggetti di cui all'art.1, commi 2 e 3 (e cioè i soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva) compete, per un triennio, sulla retribuzione lorda spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, un contributo pari al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno, al 50 per cento per il terzo anno. In caso di assunzione a tempo parziale l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto".
               Ora, con riferimento alla richiamata disposizione ed in relazione all'art.4 del Decreto Interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 maggio 1998 (rectius: 21 maggio 1998), che prevede un incentivo a favore dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici che assumono soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili in attuazione del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla applicabilità o meno dell'art. 10 della L.r. 85/95 agli enti pubblici economici, e quindi anche alle Aziende municipalizzate, che procedono all'assunzione di soggetti utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex art. 23 della legge n° 67 del 1988.
               In proposito codesto Assessorato, nel fare presente che la questione viene posta a seguito di una specifica richiesta avanzata dall'Associazione Sindacale XXXXXXXX- Delegazione per la Sicilia e la Calabria, evidenzia che "i soggetti ex art. 23 della legge n. 67/88, in atto, sono lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, pertanto, interpretando estensivamente il dettato contenuto nell'art. 10 della l.r. n. 85/95 anche gli enti pubblici economici (es. Aziende municipalizzate) dovrebbero potere beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa regionale in parola per le assunzioni degli "ex articolisti" effettuate alle condizioni previste dalla medesima legge regionale".
               Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
           
               2. L'art. 10 della l.r. n. 85/95 prevede un contributo (premio di assunzione) a favore di "imprese e società... enti privati, ... esercenti arti e professioni" che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti partecipanti ai cd. "progetti di utilità collettiva" di cui all'art. 23 della l.r. n. 67/88.
               Ora, dal tenore della disposizione esaminata si evince che il legislatore regionale ha individuato in modo tassativo i datori di lavoro che possono beneficiare dell'incentivo ivi previsto.
               Nè a diversa conclusione sembra possa giungersi esaminando il contesto normativo in cui la disposizione è inserita, in base a quella regola di ermeneutica che esige che l'interpretazione dei testi normativi, soprattutto nella fase attuativa, si svolga secondo regole predeterminate o ricavabili dal sistema.
               Può essere utile, a tal fine, ricordare che l'interprete, nel caso in cui la norma sia fornita dei requisiti di chiarezza, inequivocità e logicità, è tenuto ad attenersi al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse ed all'intenzione del legislatore (ratio legis), e che l'interpretazione estensiva è possibile solo quando il legislatore abbia formulato il disposto normativo in modo indicativo mediante l'uso di concetti elastici e di clausole generali.
               Conseguentemente, anche in base a quanto più sopra considerato, non sembra potersi accedere ad una interpretazione estensiva del tipo di quella suggerita da codesta Amministrazione.
               Infatti, con riguardo alla disposizione in esame sembra che la voluntas legis sia espressa in modo sufficientemente chiaro, in quanto i datori di lavoro ammessi a beneficiare del "premio di assunzione" sono individuati tassativamente e con esclusivo riferimento alla loro natura di "enti privati" e non anche di enti pubblici.
                 Si tenga, inoltre, presente come, in materia di erogazione di contributi, i criteri da seguire non possono discostarsi da quelli forniti dal legislatore, non potendo gli stessi essere lasciati alla discrezionalità dell'Amministrazione; l'oggettività del criterio di erogazione dei contributi postula, infatti, che l'Amministrazione non possa influire su di essi, ad eccezione, ovviamente, del caso in cui la relativa disciplina risulti sfornita dei requisiti sopracitati.
               Conseguentemente, soltanto una modifica legislativa sembra possa consentire di includere gli enti pubblici economici, e dunque le Aziende municipalizzate, tra gli enti destinatari della norma in oggetto, non essendo, allo stato, consentito all'interprete di sostituirsi al legislatore.
               Irrilevante si appalesa in proposito la espressa statuizione (richiamata da Codesta Amministrazione) contenuta nell'art. 4 del Decreto interministeriale 21 maggio 1998 succitato, laddove si prevede che sia i datori di lavoro privati sia gli enti pubblici economici possono accedere all'incentivo previsto nel medesimo art. 4 (quantificato in lire 18.000.000 pro capite) in caso di assunzione di soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili.
               Tale disposizione, come è evidente, costituisce una fonte normativa del tutto diversa, e inferiore, rispetto a quella che si chiede di interpretare; essa è stata, peraltro, emanata al solo scopo di definire le modalità applicative delle misure contenute in un'altra disposizione statale: l'art. 12, comma 5, del Decreto legislativo n. 468/1997 e, pertanto, nessuna refluenza può avere sull'interpretazione dell'art. 10 della L.r. 85/1995.
               A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
             Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

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