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Gruppo II                        212.98.11

OGGETTO: Applicazione L. 449/1997. Determinazione del trattamento di fine rapporto.

   
   
   
   Direzione regionale dei    servizi di quiescenza,
   previdenza ed assistenza  per il personale
   S E D E

   
   
               1.- Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto allo scrivente se l'art. 1, c. 59 lett. b) della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che ha soppresso l'arrotondamento delle frazioni di anno ai fini del computo dell'anzianità contributiva, debba trovare applicazione, oltre che per la determinazione del trattamento di quiescenza anche per il calcolo dell'indennità di fine rapporto.
   
               2.- L'art. 59, comma 1 nel recare norme applicabili a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, alla lettera b) dispone che per la determinazione della anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamento per eccesso o per difetto. Tale norma non sembra avere ad oggetto l'indennità di buonuscita che rientrando fra le indennità di fine servizio non può essere inclusa tra le forme pensionistiche.
       Del resto deve anche considerarsi come lo Stato era già intervenuto a riordinare la materia dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici con due distinti provvedimenti legislativi. Infatti, già la legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) all'art. 2, comma 5 aveva armonizzato i trattamenti di fine servizio tra lavoratori pubblici e privati assoggettando i dipendenti assunti dalle pubbliche amministrazioni dopo l'1 gennaio 1996 alla disciplina dell'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, istituto non raffrontabile con l'indennità di buonuscita.
               Mentre, per ciò che riguarda i dipendenti pubblici assunti ante 1996 ai quali spetta ancora l'indennità di buonuscita - sempre che non optino per la trasformazione di tale indennità in trattamento di fine rapporto, ai sensi del comma 56 del citato art. 59 della L. 449/97 - il legislatore statale con l'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, ha introdotto il differimento di sei mesi della liquidazione del relativo trattamento, misura che sembra soddisfare le stesse esigenze di risparmio cui è finalizzata la soppressione dell'"arrotondamento" per le prestazioni pensionistiche.
               Tuttavia, poichè la questione proposta riguarda l'interpretazione di norme emanate in ambito statale, si rappresenta l'opportunità di acquisire presso i competenti organi statali utili elementi di informazione.
   
               3.- A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Direzione regionale al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
           
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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