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Gruppo    II                      /215.98.11

OGGETTO: Art. 57 l.r. 25/1993. Richiesta di parere.

   
   
   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     degli enti locali
                                                     P A L E R M O

   
   
   1.          Con lettera n.5007/XI di pari oggetto del 4 agosto 1998, pervenuta il 6 successivo, è stata trasmessa a questo Ufficio una richiesta di parere urgente sulla applicazione della suindicata norma che prevede il mantenimento in servizio e la riassunzione del personale comunale non di ruolo assunto ai sensi dell'art.3 l.r. 15 maggio 1991, n.22.
               Nella relazione per la richiesta di parere si espone che il comune di XXXX nel 1993, in attuazione del citato art.57 della l.r. n.25/1993 aveva deliberato di mantenere in servizio o riassumere 59 unità di personale precario di varie qualifiche, con deliberazioni di Giunta che però furono annullate dal CO.RE.CO., "come pure le successive, adottate anch'esse nel 1993 a riproposizione delle prime, con la conseguenza che il personale interessato non ha potuto trovare collocazione all'interno della struttura comunale".
               Tuttavia, prosegue il riferente, a seguito dell'emanazione della legge regionale 7 maggio 1996, n.31 - scrutinata positivamente sul punto dalla Corte Costituzionale con sentenza n.127 del 1996 - "la Giunta municipale di XXXX, nella seduta del 20 giugno 1997, ha adottato una serie di deliberazioni, con le quali ha disposto la riassunzione di tutte le 59 unità che nel 1993 aveva dovuto allontanare dal servizio" che "sono state trasmesse al CO.RE.CO. di XXXX con richiesta di devoluzione del relativo esame di legittimità alla Sezione centrale del CO.RE.CO. di Palermo".
               Senonchè quest'ultimo, in attuazione della sopravvenuta l.r. n.23 del 1997 -che ha sostituito l'art.15 l.r. 44/1991 includendo la materia delle assunzioni tra quelle non soggette a controllo obbligatorio- le ha restituite al comune senza pronunziarsi sulla legittimità delle stesse, non avendo ritenuto neppure di esercitare il controllo eventuale, in mancanza di un'esplicita richiesta della giunta municipale. Richiesta che, fa notare il riferente, non poteva essere fatta "poichè al tempo si verteva in tema di controllo obbligatorio e non eventuale".
               La prima parte della relazione si conclude con la considerazione che gli "atti deliberativi, anche se sottratti al controllo, vanno considerati esecutivi per decorrenza di termini".
               Nella seconda parte della relazione si richiama il precedente parere n.147/96.11 del 20 luglio 1996, reso dallo scrivente sulla questione di cui trattasi, nel quale si escludeva la possibilità di ulteriori assunzioni di personale precario ex art.57 l.r. 25/1993, di fronte ad una norma di chiusura quale l'art.3 l.r. n.7/1996, per rilevare che tale parere "sembra non tenga conto della l.r. 7 maggio 1996, n.31, la quale, riconfigurando i limiti e l'ampiezza dei requisiti prescritti per accedere al beneficio del mantenimento in servizio o della riammissione ha determinato il riaprirsi della tematica introdotta con l'art.57 della l.r. n.25/1993".
   
   2.          L'Ufficio, con lettera n.15017 del 7 agosto corr., inoltrata per fax, ha chiesto a codesta Amministrazione di precisare l'oggetto della consultazione e di far tenere copie degli atti citati nella richiesta di parere.
   
               Con nota n.5162, a firma del funzionario coordinatore del gruppo XI, "si specifica che il quesito posto riguarda la possibilità o meno, ad oggi, di assunzione o riassunzione in servizio del personale di cui all'art.57 L.R. n.25/1993, a seguito dell'emanazione della L.R. n.31/96, che ha determinato il riaprirsi della tematica, al di là dei termini non perentori previsti dal citato art.57 e tenuto conto della disposizione di cui all'art.45 della legge regionale n.6/97, modificato dall'art.6 della l.r. n.23/97 nonchè della L.R. n.5/98 - art.11 - e del capitolo di bilancio regionale su cui imputare l'eventuale relativa spesa". In proposito nella predetta nota si osserva che il citato art.45 l.r. n.6/1997 e successive modifiche ed integrazioni "non include il personale dell'art.57 della L.R. n.25/1993, ma, allo stesso tempo, non lo esclude" e che quindi non sarebbe "razionalmente possibile che tale personale non si giovi della possibilità di immissione in servizio, a fronte della disposizione di cui alla legge regionale n.31/96".
               Tale orientamento, nell'ultima parte della nota, viene esteso al caso dei soggetti riassunti dal comune di XXXX nel 1997, in base alla considerazione, supportata da una citazione giurisprudenziale, che la P.A. "non ha il potere di disapplicare un atto amministrativo ritenuto illegittimo".
   
   3.          Per quanto concerne la richiesta di riesame del parere U.L.L. n.147/96, si premette che il quesito contenuto nella nota assessoriale n.1220/XII del 4 maggio 1996 verteva sull'applicabilità delle disposizioni dell'art.3 l.r. 25 marzo 1996, n.7, concernenti l'inquadramento (co.1) o il graduale assorbimento (co. 2) in pianta organica, anche al personale non ancora riammesso in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima; applicabilità legata, ad avviso del richiedente, ad una interpretazione "del 1° comma del più volte citato art.3 della l.r. n.7/1996" come norma confermativa della "possibilità di autorizzare nuove assunzioni ai sensi dell'art.57 della l.r. n.25/1993".
               L'Ufficio, con il predetto parere ha escluso tale possibilità, non tanto per avere attribuito carattere perentorio del termine di 30 giorni fissato dal comma 2 del citato art.57, quanto piuttosto in base ad elementi testuali, ricavabili dallo stesso art.3 (co.2) l.r. n.7/1996, denotanti l'intenzione del legislatore regionale di circoscrivere l'ambito di applicazione della norma a soggetti legati da un rapporto non di ruolo in corso con gli enti locali interessati.
               Orbene, tale conclusione non contrasta con l'art.31, co.6, della l.r. 7 maggio 1996, n.31, che ha riguardo al requisito del provvedimento formale di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.3, co.2, della l.r. 15 maggio 1991, n.22, aspetto non preso in esame nel predetto parere in quanto estraneo ai quesiti di codesto Assessorato.
               La norma di cui trattasi, dotata di efficacia retroattiva, atteso il suo carattere interpretativo estende la cerchia dei lavoratori che avevano titolo, in relazione alle prestazioni lavorative già rese, all'iscrizione nelle liste di collocamento, per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art.1 della l.r. n.22 del 1991 (cfr. Corte cost., sent. n.127 del 1996). Non va trascurato tuttavia che la disposizione in parola si riferisce soltanto al personale che abbia espletato la propria attività lavorativa nell'ambito del servizio di refezione scolastica, "come istituito ed erogato dall'ente Comune"; il che non consente di trarne in via interpretativa un principio generale valido per i lavoratori adibiti ad altri servizi, trattandosi di situazioni già esistenti al tempo dell'emanazione della l.r. 7 maggio 1996, n.31, l'esclusione delle quali risponde quindi ad una scelta del legislatore regionale (inclusio unius, esclusio alterius).
               A riprova del carattere transitorio della normativa sul precariato di cui trattasi va ricordato in fine che, con l'art.12 della l.r. 12 novembre 1996, n.41, è stata prevista la possibilità che siano "confermati nelle more della rideterminazione delle piante organiche ex art.3 l. 24 dicembre 1993, n.537, i rapporti di lavoro previsti dall'art.3 l.r. n.22/1991 e "mantenuti" ai sensi dell'art.57 l.r. 25/1993, "anche se a tempo parziale".
   
   4.          Passando all'onere finanziario per le retribuzioni dei lavoratori di cui trattasi, si ricorda che, ai sensi dell'art.57, co.5, l.r. 25/1993 la spesa eccedente lo stanziamento di bilancio relativo alla l.r. 22/1991 era posta a carico dei comuni, che vi potevano provvedere utilizzando i fondi per l'esercizio delle funzioni decentrate (art.4, co.2, l.r. 22/91), Con l'art.3, della legge regionale n.7 del 1996, gli "oneri derivanti dall'inquadramento e dal mantenimento in servizio in attesa di riassorbimento del personale di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo sono stati assunti invece "a carico della Regione, salva l'applicazione dell'istituto del riassorbimento finanziario" al verificarsi di "vacanze di posti, già finanziati a carico del bilancio dell'ente locale", con imputazione per l'esercizio 1996 della relativa spesa sul capitolo 21257 del bilancio regionale per tale esercizio. Finchè, con l'art.45, co.6, della l.r. 7 marzo 1997, n.6, è stato istituito, per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa di codesto Assessorato "un fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto", tra l'altro "ai sensi delle leggi regionali....15 maggio 1991, n.22, ....1 settembre 1993, n.25, .... 25 marzo 1996, n.7". Tale fondo però non è stato mantenuto dalla l.r. 30 marzo 1998, n. 5, di riequilibrio della finanza regionale. Quest'ultima legge, infatti, all'art. 11, co. 6, prevede che le assegnazioni generali alle province ed ai comuni, elevate con il comma 1 dello stesso articolo ad una "quota pari al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate nell'esercizio 1996", siano "destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali".
               Conseguentemente dopo l'entrata in vigore della l.r. 5/1998 non sussiste più nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1998 il capitolo 18714 previsto nel bilancio 1997 con la denominazione "Fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali per la corresponsione del trattamento economico del personale di cui al comma 6 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6" e mantenuto solo a causa dell'esercizio provvisorio per i primi quattro mesi dell'anno in corso. Dal che discende che alla spesa derivante dalla revisione ex art. 1, co. 6, l.r. 31/1996 cit. dei soggetti aventi titolo ai benefici previsti dalla vigente legislazione in favore del personale precario degli enti locali addetto ai "servizi decentrati" gli enti locali dovranno fare fronte con le assegnazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 11 l.r. 5/1998, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione.
               Quanto, infine, alla sorte delle delibere adottate dalla Giunta comunale di XXXX nel 1997, lo scrivente Ufficio non può che concordare con codesto Assessorato sulla esecutività delle stesse, per l'assorbente rilievo del decorso dei termini per l'ipotetico controllo preventivo (obbligatorio) di legittimità. Si ricorda però che la P.A. competente, mentre non può disapplicare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, a differenza dell'A.G.O., può tuttavia rimuoverli nell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio senza necessità di individuare un interesse pubblico diverso da quello concesso al risparmio di una spesa corrente.
   
   

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