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Gruppo     IV                    218.98.11

OGGETTO: Trapani - Impianto di dissalazione - Gestione - Costi energetici - Quesito.

   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   LAVORI PUBBLICI
                                                               PALERMO
   
   
   
   
               1. Con la nota che si riscontra vien chiesto l'avviso dello scrivente sull'ammissibilità degli impegni assunti da codesta Amministrazione al di fuori delle convenzioni dalla stessa stipulate con il R.T.I. che ha realizzato il dissalatore di Trapani per far fronte ai costi energetici relativamente al periodo di gestione per convenzione a carico del raggruppamento medesimo e sugli eventuali adempimenti conseguenziali ove il predetto obbligo di pagamento non sia ritenuto ammissibile.
               Si rappresenta al riguardo che sulla medesima questione (ammissibilità del pagamento dei costi energetici per la gestione della condotta Trapani-Alcamo per il periodo previsto dalla convenzione n. 10822 del 24.7.91 stipulata con il medesimo raggruppamento) si è già espresso negativamente il C.G.A. con l'allegato parere n. 288/98 del 12.5.1998.
   
               2. La risposta al quesito suesposto non può che essere identica a quella fornita dal C.G.A. nel succitato parere.
               Invero le allegate convenzioni nn. 10780 del 7.12.1989, 10788 del 20.4.90 e 10821 del 24.7.91, similmente alla convenzione 10822 del 24.7.91 esaminata dal C.G.A., prevedono tutte all'art. 4 che il corrispettivo della concessione, costituito, fra gli altri, da una "quota fissa di gestione per un anno", è da intendersi "a corpo fisso ed invariabile comprensivo di tutti gli oneri, costi e spese...inclusi tutti i costi, oneri e spese per l'esecuzione di tutti i lavori a regola d'arte, comprese le spese generali e quelle impreviste, anche quelle connesse con l'incremento dei prezzi di mercato; quelli per l'occupazione, per le espropriazioni, per le servitù, comprese tutte le relative indennità, per le concessioni, per le autorizzazioni ecc., per le forniture e lavori e per ogni altra attività o prestazione ivi comprese consulenze, competenze e spese tecniche, collaudi tecnici etc. per l'anzidetto fine della perfetta, completa funzionale opera realizzata. In espressa deroga alla vigente disciplina della revisione prezzi, il corrispettivo stabilito dalla concessione è comprensivo di qualsivoglia compenso revisionale ed il concessionario espressamente accetta che non gli compete alcun compenso per la revisione prezzi, quale che sia la variazione dei prezzi di mercato e che il corrispettivo è il prezzo a corpo unico, forfettario fisso ed invariabile".
               Risulta in maniera inequivoca dalla lettura di questa disposizione che per la realizzazione dell'opera e per la sua gestione nel primo anno, qualsiasi costo o spesa grava sulla società concessionaria essendo compresi tali oneri nel corrispettivo erogato in attuazione delle convenzioni.
               In queste ultime, come osserva il C.G.A., non si fa alcun riferimento a possibili altri costi da porre a carico del concedente quali i costi energetici cui ha riguardo codesta Amministrazione. Nessun fondamento e riscontro trova quindi l'assunzione di impegni di pagamento, per il primo anno di gestione, dei predetti oneri, che come afferma il C.G.A., devono essere sostenuti dal concessionario.
     Pertanto codesto Assessorato ha diritto di pretendere dal raggruppamento il pagamento delle somme erogate per la fornitura di servizi posti dalla convenzione a carico del concessionario.
   
   

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