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Gruppo III                      220.98.11

OGGETTO: Consorzio Agroalimentare "XXXXX" - requisiti per l'ammissibilità ai contributi di cui alla ll.rr. 3/86 e 34/94.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     cooperazione, commercio, artigianato e pesca
                                                     P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente una problematica inerente l'ammissibilità del Consorzio XXXXX con sede in YYYY, al contributo previsto dall'art.51 e seg. della l.r. 3/86 in favore di "forme associative fra imprese artigiane e tra queste e piccole imprese industriali"; in particolare, tenuto conto della particolare struttura associativa del Consorzio in argomento, nonchè dell'art.20 della l.r. 34/94 che ha inserito tra i soggetti beneficiari anche "i consorzi costituiti tra imprese artigiane con la partecipazione di imprese agricole, zootecniche e commerciali operanti nel settore alimentare" operando altresì delle deroghe ai requisiti di cui alla lett. b) del secondo comma del citato art.51, e considerato infine il giudizio d"inammissibilità reso dal C.R.A. ai sensi dell'art.54 l.r. 3/86, peraltro non condiviso da codesto Assessorato, si chiede di conoscere l'avviso dello scrivente sulla questione "de qua".
   
   
 2.          In ordine alla problematica proposta si osserva preliminarmente che, ad avviso dello scrivente, l'applicazione della disciplina normativa contenuta nell'art.20 della l.r.34/94 non sembra porre particolari problemi interpretativi, ed, infatti, lo stesso, nell'estendere l'efficacia degli artt. 51, 52, 53 e 54 della l.r. 3/86 in favore dei consorzi costituiti tra imprese artigiane, con la partecipazione di imprese agricole, zootecniche o commerciali, deroga in modo chiaro ed inequivocabile alle limitazioni disposte dalla lett. b) del secondo comma dell'art.51 l.r. 3/86.
               Dunque a seguito della disciplina del citato art. 20 può ritenersi che un Consorzio composto da almeno due imprese artigiane ed altre imprese comprese nelle categorie di cui all'art.20 stesso, se in regola con gli altri requisiti posti al titolo VII della l.r. 3/86, possa legittimamente aspirare al percepimento dei contributi "de quibus".
               Per quanto concerne l'accertamento della natura di "impresa artigiana" deve poi ritenersi che l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, legittimamente effettuata ai sensi dell'art.5 della legge-quadro per l'artigianato, dell'8 agosto 1995, n.443, richiamata dall'art.6 della l.r. 3/86, considerato anche il carattere costitutivo attribuito alla stessa, sia sufficiente, anche per conforme giurisprudenza, a comprovare la qualifica artigiana quantomeno ai fini della fruizione da parte delle imprese consorziate della provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno (fra le altre vedi Cass. civ. Sez. 1, sent.3184 del 5/4/96; Cass. Civ. sez.1, sent.7366 del 27/7/98).
               Evidenziato quanto precede, con specifico riguardo alla problematica proposta, ed in particolare alle perplessità manifestate nella nota cui si risponde da codesto Assessorato relativamente al parere d'inammissibilità al contributo di cui all'art.51, l.r. 3/86, emesso dalla  Commissione Regionale Artigianato sull'istanza del Consorzio XXXXX, lo scrivente Ufficio pur potendo condividerle in linea di massima, tuttavia non ritiene di poter esprimere un proprio giudizio definitivo reputando insufficienti gli elementi in proprio possesso, considerato, peraltro, che le anzidette perplessità riguardano il contenuto di valutazioni demandate dal legislatore regionale alla competenza della citata Commissione. Pertanto considerata, altresì, la natura necessariamente prodromica alla concessione del contributo "de quo", del parere reso dal C.R.A., si suggerisce di rinvestire della questione tale organo tramite una relazione con la quale codesto Assessorato dopo aver chiarito il contenuto e la motivazione dei dubbi sorti a seguito della precedente pronuncia, solleciti la Commissione ad un nuovo esame dell'istanza in argomento, chiedendo al contempo che, in ipotesi di reiterato esito negativo, vengono fornite adeguate motivazioni.

   

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