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Gruppo III                      /222.98.11

OGGETTO: Consorzio XXX - Associazione temporanea di impresa aggiudicataria di lavori. Impresa capogruppo indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     dell'Industria
                                                     P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato trasmette allo scrivente Ufficio una richiesta di parere formulata dal Consorzio XXX e concernente comunicazioni antimafia relative ad una ditta, capogruppo di una associazione temporanea di imprese, aggiudicataria di un appalto.
               Per l'intelligenza del caso si premette che, in data 20 maggio 1997 è risultata aggiudicataria della gara per l'appalto dei lavori di completamento dell'asse viario principale di accesso all'agglomerato industriale, indetta dal Consorzio XXX, l'associazione temporanea di imprese (A.T.I.) costituita tra la ditta YYYYY - cui è stato dato mandato di partecipare alla gara quale impresa capogruppo - e la ZZZZZ, soc. coop. a r.l.
               Preliminarmente alla stipula del contratto di appalto, il Consorzio XXX, in data 9 giugno 1997, chiedeva alla Prefettura di R... le informazioni di cui all'art.2 D. L.vo 8 agosto 1994, n.490.
 La Prefettura, con nota del 15 luglio 1997 comunicava che nei confronti di YYYYY era in corso un supplemento di istruttoria per il rilascio delle comunicazioni di legge.
               In data 6 novembre 1997, essendo trascorso il termine di cui al comma 5°, art.4 D. L.vo 490/1994, e non essendo pervenute le informazioni richieste, il Consorzio XXX stipulava il contratto d'appalto con l'A.T.I. inserendo la condizione risolutiva di cui al già citato comma 5°, art.4 D. L.vo 490/94.
               Con nota del 24 giugno 1998 la Prefettura di R... comunicava che il tribunale di Caltanissetta aveva emanato, nei confronti di YYYYY, ordinanza di custodia cautelare "in quanto ritenuto responsabile di omicidio plurimo aggravato nonchè di associazione a delinquere di stampo mafioso", comunicava altresì che, con provvedimento del 28 gennaio 1998, il tribunale di Catania aveva disposto il sequestro dei beni di proprietà del YYYYY. Il Consorzio interessato, conseguentemente, procedeva alla sospensione del contratto di appalto con l'A.T.I. dandone comunicazione ai giudici competenti.
               Va sottolineato, infine, che in data 26 febbraio 1998 il Consorzio XXX è stato informato che l'associazione temporanea tra le imprese YYYYY e ZZZZZ è stata trasformata in "Consorzio" con attività esterna denominato "WWWWW", per la gestione ed esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto del 6 novembre 1997, consorzio in cui il YYYYY detiene una partecipazione del 5%.
               Tutto ciò premesso il Consorzio XXX chiede di sapere:
   1) se ha legittimamente operato sospendendo il contratto d'appalto in itinere con l'A.T.I. (di YYYYY e ZZZZZ), dandone comunicazione ai Giudici competenti, ai sensi del comma 5 bis dell'art.10 Legge n.575/1965;
     2) se, trascorsi venti giorni dalle comunicazioni come sopra specificate senza che siano state fornite notizie certe, l'Ente possa continuare il rapporto contrattuale stipulato con l'A.T.I. di cui è capogruppo l'impresa YYYYY;
   3) se possono essere corrisposti i pagamenti delle opere realizzate e delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, tenuto conto altresì della costituzione del "Consorzio WWWWW" in cui il rapporto societario è pari al 5% per YYYYY e 95% per ZZZZZ;
   4) se in caso di accertati provvedimenti definitivi di interdizione a carico del YYYYY, il rapporto contrattuale possa essere continuato con l'impresa (oggi) mandataria ZZZZZ.
   
   2.          Per quanto concerne i primi due quesiti posti con la nota che si riscontra, si rileva che compito di un organo consultivo è quello di orientare (quindi in via preventiva) le scelte dell'Amministrazione attiva, ovviamente in sintonia con le disposizioni legislative, eventualmente da interpretare; nella fattispecie in oggetto, di contro, si chiede il parere su un comportamento già posto in essere, ma, un parere in tal senso appare irrilevante ed ininfluente.
               In ordine al terzo quesito, l'art.4, c. 5° D. L.vo 490/1994 e l'art.11, c. 2° D.P.R. 252 del 3.6.98 prevedono, nell'ipotesi di rescissione del contratto, "il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".
               Per quanto concerne l'ultimo quesito, occorre tener conto del nuovo assetto societario con il quale l'A.T.I. - associazione temporanea di imprese tra la ditta YYYYY e ZZZZZ - si è costituita in Consorzio (WWWWW) in cui il YYYYY oltre a non essere più l'impresa mandataria, detiene una partecipazione del 5%. L'operazione appare conforme al dettato dell'art.26 del D. L.vo 19.12.1991 n.406 che consente alle imprese riunite in associazione temporanea di costituire tra loro una società anche consortile per la esecuzione unitaria dei lavori. In base al comma 2° dell'articolo appena citato "La società subentra senza che ciò costituisca ad alcun effetto sub appalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione....".
               Ciò premesso, e attese le disposizioni contenute nell'art.12 D.P.R. 252/1998, ritiene lo scrivente Ufficio che, nell'ipotesi di provvedimenti interdittivi definitivi a carico del YYYYY, il rapporto contrattuale con il consorzio "WWWWW" possa continuare a condizione che la ditta YYYYY venga estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
   * * *

3.          A' termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.
   
   

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