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Gruppo XV                                                          223.98.11

OGGETTO: Procedure relative all'immissione in possesso di immobili abusivi ex art. 7 l. 47/1985. Opere ricadenti in aree vincolate a parco.




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO





1. Con nota n. 119/Gr. XXXVI/U del 7 luglio 1998, trasmessa con nota n. 9479/Gr. XXXVI/U del 24 agosto 1998, codesto Assessorato, per corrispondere ad analoga richiesta formulata dall'Ente parco dell'Etna, ha chiesto allo Scrivente di esprimere un parere "in ordine alla procedura più idonea da adottare per l'immissione forzata all'interno degli edifici al fine di pervenire alla immissione in possesso" delle opere abusivamente eseguite nel territorio dei parchi, in dipendenza del provvedimento del Presidente dell'Ente parco con il quale viene fissata la data per l'immissione in possesso ed invitati i soggetti interessati a presenziare all'atto.


2. Il quesito posto da codesto Assessorato, peraltro privo dell'orientamento dell'Amministrazione, riguarda la ricognizione normativa di procedure amministrative -frutto, ovviamente, dell'attività istruttoria propria della funzione di amministrazione attiva- piuttosto che un problema giuridico interpretativo di norme giuridiche statutarie, legislative o regolamentari sul quale lo Scrivente, a termini dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, è chiamato ad esprimersi.
Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime di fornire un orientamento normativo alle domande avanzate da codesta Amministrazione.
Com'è noto, l'art. 7, terzo comma, della l. 27 dicembre 1985, n. 47, stabilisce che se il responsabile dell'abuso edilizio non provvede alla demolizione ed al ripristino dei luoghi entro novanta giorni dall'ingiunzione, l'opera abusiva e l'area pertinenziale sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune o, per il caso in fattispecie, al patrimonio dell'ente parco, a termini dell'art. 14 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17.
Il medesimo art. 7 della l. 47/1985, al quarto comma, prevede che l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione -di cui al terzo comma- costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la relativa trascrizione nei registri immobiliari.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la "acquisizione si verifica «di diritto» allo scadere del termine di novanta giorni assegnato al trasgressore per la demolizione, senza necessità di un successivo provvedimento" ( T.A.R. Catania, Sez. II n. 1142 del 28 giugno 1996).
Mentre "l'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo illegittimo, costituisce ex art. 7 L. n. 47/1985 titolo giuridico per la immissione del comune nel possesso dell'immobile e la acquisizione dello stesso al patrimonio indisponibile"(T.A.R. Palermo, Sez. II, n. 481 del 2 maggio 1994).
In tale contesto, pertanto, il provvedimento che accerti la predetta inottemperanza, ovviamente emesso dopo la scadenza del predetto termine ed in seguito al corretto svolgimento del procedimento di ingiunzione ed alla relativa notifica, ha solo valore accertativo dell'acquisizione e costitutivo del titolo formale per l'immissione in possesso del bene e della trascrizione nei RR.II.
In ordine all'esecuzione del provvedimento dell'ente, il provvedimento stesso "può essere attuato in modo coattivo, in via di autotutela, solo dalla stessa autorità (idest: ente) che lo ha emanato" (v. Cass. civ. SS. UU. 24/1/1995, n. 820).
Per l'esecuzione coattiva del provvedimento, ove per la stessa sia necessaria la cooperazione del destinatario, e tale cooperazione manchi, come nel caso in ispecie, l'attuazione coattiva potrà avvenire sempre da parte dell'ente ma con l'assistenza della forza pubblica, dal momento che si rende necessario l'esercizio di una potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine pubblico.
In ordine all'individuazione degli agenti della "forza pubblica", tuttavia, non è corretto far riferimento alla qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, rivestita dai soggetti cui può venir attribuita.
Infatti, a termini dell'art. 55 del codice di procedura penale, le funzioni di P.G. consistono nell'acquisire le notizie di reato, nell'impedire i reati e la relativa prosecuzione, nel ricercarne gli autori, nel raccogliere le prove e quanto possa servire all'applicazione della legge penale.
In tali funzioni non rientra la "potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della quale sono investiti gli agenti della forza pubblica (v. Cassaz. penale, sez. VI, 5 dic. 1986); e cioè gli "appartenenti alle forze preposte alla sicurezza ed all'ordine pubblico (carabinieri, guardie di finanza, agenti di custodia, guardie forestali, personale della polizia di stato)" (TAR Lazio, sez. I, 28 ott. 1989, n. 1505; art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121).
In ordine alla possibilità di utilizzazione, quale "forza pubblica", pertanto, del personale di vigilanza degli enti parco, tale possibilità, pare doversi escludere, dal momento che allo stesso, a termini dell'art. 39 della l.r. 6 maggio 1981, n. 23, e success. modifiche, sono riconosciute solo le funzioni di polizia giudiziaria.
Quanto agli agenti e sottufficiali del Corpo forestale della Regione -in correlazione a quanto disposto, per i sottufficiali ed agenti del Corpo forestale dello Stato, dall'art. 13 del D. Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, e dall'art. 16 della l. 1 aprile 1981, n. 121- l'art. 3 della l.r. 5 aprile 1972, ha previsto la possibilità di conferimento agli stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza; ciò che è stato effettuato con D.P. Reg. 5 luglio 1972 (in G.U.R.S. 8/7/1972, n. 32) che, in via generale, ha attribuito la qualità di agenti di pubblica sicurezza al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali del Corpo forestale della Regione.
E, pertanto, tali agenti possono esser utilizzati quale forza pubblica onde procedere all'esecuzione coattiva dell'immissione in possesso dei beni di che trattasi.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.




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