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Gruppo IV                      227.98.11

OGGETTO: Legge 11/3/88, n.67, art.22, co.3. Programmi di edilizia convenzionata-agevolata in YYYYY. Costruzione di n. 15 alloggi. Impresa XXXXX. Quesito.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                   dei Lavori Pubblici
                                                   Gruppo X
                                                                       P A L E R M O

   
   1.          Con la nota che si riscontra è stato chiesto l'avviso dello Scrivente circa l'applicabilità del termine previsto dall'art.17 della l.r. 24/12/97, n.46, alla fattispecie in oggetto, in ordine alla quale viene rappresentato che l'impresa XXXXX di YYYYY è stata utilmente inserita nella graduatoria dei soggetti incaricati della realizzazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata, di cui all'art.22, comma 3, della L. 11/3/88, n.67, approvata con D.A. n.1599 del 18/11/92 e pubblicato sulla G.U.R.S. n.30 del 19/6/93.
               Con successiva nota di codesto Assessorato n.2399, trasmessa in pari data alla pubblicazione del predetto decreto assessoriale, è stato fissato il termine di dieci mesi, decorrenti dalla pubblicazione medesima, per pervenire all'inizio dei lavori del programma costruttivo ammesso al finanziamento.
               L'impresa XXXXX ha ottenuto poi la concessione edilizia in data 14/3/97 e ha dato inizio ai lavori il 25/7/97.
   
   
       
   2.          Ai fini della soluzione del quesito posto è opportuno richiamare, sinteticamente, le disposizioni normative più volte intervenute a disciplinare la fase di inizio dei lavori dei programmi di edilizia residenziale agevolata-convenzionata.
               Il termine di dieci mesi, per pervenire all'inizio dei lavori, è stato fissato per la prima volta dal legislatore statale con il disposto di cui all'ottavo comma dell'art.3 della L. 17/2/92, n.179.
               Tale articolo è stato successivamente modificato dal D.L. 5/10/93, n.398 che - sostituendo gli originari commi 7 e 8 e aggiungendo il comma 8 bis - ha introdotto la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi di mancato inizio dei lavori nel termine di dieci mesi e, nel caso in cui questi non provveda entro 60 giorni, la rideterminazione, da parte della Regione, della localizzazione degli interventi e dell'individuazione dei soggetti attuatori nonchè, trascorsi ulteriori dieci mesi dall'adozione dei provvedimenti regionali senza che si sia pervenuti all'inizio dei lavori, l'adozione da parte del Ministero dei LL.PP. di un accordo di programma ai sensi dell'art.27 della L.142/90.
               Successivamente il predetto termine di dieci mesi è stato prorogato - dall'art.2, comma 65, della L. 23/12/96, n.662 - al 31 gennaio 1997 e, infine, al 1° aprile 1997 per effetto del disposto di cui all'art.10, comma 8 ter della L. 28/2/97, n.30 di conversione del D.L. 31/12/96, n.669.
               La concessione delle suddette proroghe è stata prevista, dal legislatore statale, in relazione a quelle ipotesi caratterizzate dal mancato inizio dei lavori determinato dal "mancato rilascio della concessione edilizia".
               Il legislatore regionale ha anch'egli provveduto a prorogare il suddetto termine (senza alcun collegamento al mancato rilascio della concessione edilizia) con successivi interventi: art. 41, comma 1 della    l.r. 15/93; art.147 della l.r. 25/93; art.9 della l.r. 43/94; art.23 della l.r. 4/96; art.72 della l.r. 6/97.
               Tali disposizioni fanno tutte riferimento al termine previsto dall'ottavo comma dell'art.3 della L. 17/2/92, n.179, ai sensi del quale "i programmi di edilizia agevolata devono pervenire, pena la decadenza dal beneficio, alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione o di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino Ufficiale della Regione".
               Dalla lettura coordinata della normativa regionale con quella statale in essa richiamata emerge, con tutta evidenza, che il legislatore regionale non ha subordinato le proroghe al mancato rilascio della concessione edilizia e ha, peraltro, fatto riferimento genericamente ai programmi di edilizia agevolata a differenza del legislatore statale che nelle successive leggi, la L.662/96 e la L.30/97, ha concesso la proroga solo relativamente ai casi in cui "i lavori non siano iniziati per il mancato rilascio della concessione edilizia", includendo peraltro specificamente - tra i programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata, cui è riferito il termine di inizio dei lavori - anche quei programmi previsti dall'art.22, comma 3, della L. 11/3/88, n.67.
               La mancanza di una tale esplicita previsione nelle sopracitate leggi regionali di proroga ha perciò indotto il legislatore regionale a precisare che la predetta proroga - già fissata, con l'art.72 della l.r. 6/97, al 31 dicembre 1997 - debba essere applicata anche ai programmi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, finanziati ai sensi dell'art.22, comma 3, della legge 11/3/88, n.67.
               Tale volontà del legislatore regionale emerge peraltro chiaramente dal resoconto parlamentare della seduta (n. 138 del 6-7 novembre 1997) in cui l'Assemblea ha approvato la l.r. 46/97: viene infatti precisato che - poichè in riferimento all'edilizia pubblica, edilizia sovvenzionata, convenzionata, agevolata, la legge finanziaria dello Stato prevedeva la scadenza per la presentazione dei programmi al 31 gennaio 1997 e, con la legge regionale (n.6/97) per tutti questi interventi tale termine era stato prorogato al 31/12/97, "omettendo e dimenticando" però la legge n.67/88 - scopo della norma che si vuole introdurre è quello di "integrare la legge n.6 del 1997" (art.72) "aggiungendo anche la parte riguardante la legge ponte, quindi è un fatto dovuto quasi".
               Alla luce delle suesposte considerazioni sembra pertanto allo Scrivente che non possono sussistere perplessità circa l'estensione, anche alla fattispecie in esame, del termine del 31/12/97, previsto dall'art.17 della l.r. 46/97, la quale - è appena il caso di rilevare - va considerata come la legge che, rispetto all'ordinamento regionale, è l'unica competente a regolare la materia, stante che la Regione, nelle materie sottoposte alla sua potestà legislativa esclusiva (qual'è appunto la materia de qua, ai sensi dell'art.14 dello Statuto della Regione siciliana), con l'emanare le proprie norme determina l'inapplicabilità di quelle statali, sia precedenti che successive.
               Con riferimento alla questione posta, il termine del 1° aprile 1997 previsto dalla legge statale n.30/97 deve pertanto ritenersi superato dalla previsione contenuta nell'art.17 della legge regionale n.46/97, e nella quale senz'altro può farsi rientrare la fattispecie in esame i cui lavori risultano iniziati il 25/7/97, e quindi in data anteriore al termine del 31/12/97 fissato dal legislatore regionale.
   

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