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Gruppo XV                          /237.11.98

OGGETTO: Ambiente - Rifiuti - Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 13 d l.vo 22/1997. Autorità competente all'emanazione.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
e, p.c.
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ

PALERMO



1. Con nota 6 febbraio 1998, n. 336/00551/Gr. 36°, indirizzata anche a codesto Assessorato, l'Assessorato regionale della Sanità, tra gli altri, ha posto allo Scrivente lo specifico quesito sulla attuale vigenza della previsione dell'art. 5 della l.r. 40/1995 che, per interventi a carattere sovraprovinciale, attribuisce all'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente i poteri del Presidente della Regione previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10 sett. 1982, n. 915, dato il letterale riferimento all'art. 12 del D.P.R. 915/82, poi abrogato dal d.l.vo 22/1997.
Il predetto Assessorato evidenziava l'assoluta urgenza di evadere il richiesto parere che veniva reso con nota 21 febbraio 1998, prot. 3538/35.98.11 in assenza della specifica enucleazione dell'orientamento di codesta Amministrazione, non pervenuto -ancorchè espressamente richiesto con la predetta nota 6 febbraio 1998, n. 336/00551/Gr. 36° dell'Assessorato della Sanità-, ma già desumibile dagli atti allegati alla richiesta di consultazione dell'Assessorato che oggi legge per conoscenza.
Con tale nota, lo Scrivente, in ordine al quesito sopraevidenziato, si è espresso nei termini che di seguito si riportano:

«L'art. 5 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, ha attribuito all'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente "le competenze del Presidente della Regione previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915" per gli interventi sovraprovinciali.

La modifica dell'assetto delle competenze, pertanto, veniva effettuato con riguardo non già a tutte le possibili competenze attribuite alla Regione, ed al suo Presidente, in materia di ambiente o di rifiuti, bensì esclusivamente a quelle previste nell'articolo specificamente richiamato.

L'articolo in questione, poi, era relativo alle ordinanze contigibili ed urgenti relative a speciali forme di "smaltimento" di rifiuti.

Tutta la normativa del D.P.R. 915/1982 è stata, poi, abrogata dall'art. 56 del d.lvo 22/1997 che, invero, all'art. 13 prevede una norma simile, contemplante ordinanze contigibili ed urgenti relative a speciali forme di "gestione" dei rifiuti.

Tale ultima norma è, sì, simile a quella abrogata dell'art. 12 del D.P.R. 915/1982, ma non identica: e ciò sia in ragione del possibile contenuto delle previste ordinanze (ampliato rispetto al solo "smaltimento" previsto dall'art. 12 D.P.R. 915/82); sia con riguardo alle limitazioni poste all'esercizio concreto del potere stesso; sia alla prevista sottoposizione a comunicazione delle ordinanze in proposito non soltanto agli organi sovrordinati nazionali, ma anche a quelli comunitari; sia, infine, alla particolare responsabilità operativa prevista dal secondo comma dell'art. 13 del d. l.vo 22/1997 che espone l'ente al controllo sostitutivo dello Stato.

Nè, sotto altro profilo, la disposizione in questione dell'art. 5 della l.r. 21 aprile 1995, n. 40 può esser considerata quale applicazione concreta del principio secondo il quale le competenze attribuite alla Regione vanno esercitate secondo l'ordinamento dell'ente medesimo.

Infatti, d'un canto la materia de qua inerisce competenze attribuite a diversi rami dell'Amministrazione regionale.

Per altro verso, il predetto principio trova applicazione allorchè la norma attributiva non precisi da quale organo la competenza debba essere esercitata (Cons. di Stato: A.P. n. 51/1980; sez. IV, 21 dicembre 1985, n. 806).

Sembra, pertanto, allo Scrivente, che l'abrogazione del D.P.R.915/1982 abbia caducato le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 della l.r. 21 aprile 1995, n. 40.»



2. Con nota n. 15762/Gr. X del 4 settembre 1998, codesto Assessorato, in riferimento al parere sopracitato, ha chiesto il riesame dell'intera questione, evidenziando di ritenere ancora vigente l'art. 5 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40.
Rappresenta, codesto Assessorato, che la conferenza di Presidenti delle Regioni e Province autonome, con atto prot. 727/A3 del 24 aprile 1998, ha diffuso indicazioni sull'applicazione del d. l.vo 22/97, specificando che le Province devono esercitare il potere di ordinanza di cui all'art. 13 del medesimo d. l.vo 22/1997 in conformità alle leggi regionali (qualora esistenti); che, anteriormente, sotto la vigenza del D.P.R. 915/1982, ed anteriormente all'adozione della l.r. 40/1995, l'attuazione del potere ordinatorio d'urgenza -attribuito al Presidente della Regione in virtù dell'art. 12 del predetto D.P.R. 915/82- aveva comportato notevoli disfunzioni, poi risolte con l'attribuzione del predetto potere ordinatorio all'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente con l'art. 5 della l.r. 40/1995.
Codesto Assessorato, pertanto, esprime il proprio avviso nel senso di ritenere tutt'ora vigente -e, in buona sostanza, applicabile in relazione alle previsioni di cui all'art. 13 del d. l.vo 22/1997- l'art. 5 della l.r. 40/1995, particolarmente in dipendenza della circostanza che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con il predetto atto, ha specificato che il potere di ordinanza va esercitato in conformità delle leggi regionali vigenti.



3. Sulla questione già esaminata, non viene fornita da codesto Assessorato alcun diverso profilo giuridico che possa determinare un diverso apprezzamento della fattispecie sotto il profilo giuridico, di competenza dello Scrivente.
L'indicazione sull'applicazione del d. l.vo 22/97 che la conferenza di Presidenti delle Regioni e Province autonome, con atto prot. 727/A3 del 24 aprile 1998, ha diffuso -nel senso che il potere di ordinanza di cui all'art. 13 del medesimo d. l.vo 22/1997 va esercitato in conformità alle leggi regionali- per il valore esegetico che può attribuirvisi, non è stata certamente data con riferimento all'esatta fattispecie in esame ed in relazione all'attribuzione di competenza, bensì con riferimento ai casi in cui normative regionali abbiano previamente disciplinato l'esercizio del potere ordinatorio delle Province.
Non sfugge allo Scrivente che, per l'esercizio delle competenze Presidenziali previste dall'art. 13 del d.l.vo 22/1997, potrebbero determinarsi disfunzioni analoghe (o anche maggiori considerato il tenore del medesimo art. 13 d.lvo 22/1997) a quelle che sono state affrontate con la emanazione dell'art. 5 della l.r. 40/1995. E tuttavia si ritiene necessario affrontare la problematica ricorrendo ad una nuova disposizione normativa che che determini -per tutte o per alcune delle competenze previste dall'art. 13 del d.lvo 22/1997- l'intestazione delle stesse in capo all'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente.
Pertanto, codesto Assessorato, ove condivida l'avviso dello Scrivente, potrebbe rendersi promotore di un'iniziativa legislativa in tal senso.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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