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Gruppo IV                        /243.98.11

OGGETTO: Istituto di vigilanza "XXXXX" di YYYYY. Gara per l'affidamento del servizio di vigilanza privata. Esclusione dalla gara. Ricorso reclamo.

   
   
                                                        Assessorato regionale dei
                                                         Beni Culturali e Ambientali
                                                         e della Pubblica Istruzione
                                                         P A L E R M O

   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede all'Ufficio scrivente di esprimersi in ordine al ricorso reclamo presentato dall'Istituto di vigilanza "XXXXX" di YYYYY avverso il verbale della gara dell'1.9.98, relativa all'affidamento del servizio di vigilanza presso il Museo archeologico di Giardini Naxos.
               Al riguardo dall'esame degli allegati si evince quanto segue.
               Alla gara in parola, bandita dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, hanno partecipato due sole ditte: il predetto istituto di vigilanza "XXXXX" e l'istituto di vigilanza "ZZZZZ", entrambi con sede a YYYYY.
               All'apertura delle buste il rappresentante dell'istituto ZZZZZ ha rilevato che la busta contenente l'offerta dell'istituto XXXXX non era controfirmata su tutti i lembi di chiusura, precisando che per lembi di chiusura devono intendersi anche quelli preincollati dalla ditta produttrice della busta, e, alla luce di quanto previsto dal paragrafo 2 della lettera di invito ("si farà luogo ad esclusione nel caso anche uno solo dei documenti richiesti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente invito"), ha chiesto l'esclusione dell'istituto di vigilanza XXXXX.
               Il rappresentante di tale ultimo istituto ha obiettato che per lembi di chiusura devono intendersi non quelli preincollati, bensì quelli materialmente chiusi dalla ditta partecipante alla gara, che nella specie risultavano regolarmente controfirmati.
               Il Presidente della Commissione di gara, condividendo i superiori rilievi, ha proceduto all'esclusione dalla gara dell'istituto XXXXX e alla aggiudicazione a favore dell'istituto ZZZZZ.
               Avverso il verbale di gara l'istituto XXXXX in data 3.9.98 ha presentato a codesto Assessorato un ricorso reclamo in cui si sostiene l'illegittimità della esclusione dalla gara e si chiede di volere procedere all'annullamento del verbale medesimo in parte qua e alla prosecuzione delle operazioni di gara con una nuova aggiudicazione.
               A sua volta l'istituto ZZZZZ in data 9.9.98 ha presentato le proprie controdeduzioni sul punto, chiedendo a codesto Assessorato di rigettare il ricorso della Ditta concorrente e di confermare l'aggiudicazione già avvenuta.
   
               2. Nel ricorso in esame l'istituto "XXXXX" al fine di dimostrare l'illegittimità della propria esclusione dalla gara richiama l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza in materia di apposizione della firma sui lembi preincollati della busta contenente l'offerta di gara.
               Tra le tante decisioni citate, tutte di tenore univoco, giova qui riportare le seguenti: "Non è necessaria la controfirma su tutti i lembi di chiusura della busta contenente l'offerta, potendo essere sufficiente che tale adempimento venga limitato al lembo della busta che viene chiuso da chi la utilizza" (T. A. R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 17 febbraio 1997, n. 193); e ancora: "La mancata apposizione della firma anche sui lembi di chiusura della busta contenente la documentazione e l'offerta di gara, già preincollati dal fabbricante, non può costituire legittimo motivo di esclusione dalla gara" (T. A. R. Lombardia, Brescia, 1 luglio 1996, n. 763); infine: "Per lembo di chiusura di una busta deve intendersi il lembo ancora aperto della busta stessa, che si trova sul lato superiore e che va a sovrapporsi sugli altri due lembi già chiusi dal fabbricante; pertanto è illegittima l'esclusione dalla gara per mancata apposizione della firma anche sul lembo di chiusura già preincollato dal costruttore della busta contenente la documentazione e l'offerta di gara" (T. A. R. Veneto, 21 febbraio 1996, n. 223).
               L'Istituto ricorrente sostiene altresì che la Commissione, nel deliberare l'esclusione dalla gara, è andata contro il principio generale secondo cui l'esclusione può essere disposta solo per l'inosservanza di prescrizioni sostanziali e contro l'altro principio secondo cui, in caso di dubbio interpretativo sulla clausola di un bando, va accolta l'interpretazione che salvaguarda "l'ammissibilità delle offerte e consente la più larga partecipazione di offerenti, stante l'interesse pubblico al confronto più ampio possibile tra le offerte" (cfr. C. G. A., sez. giurisdizionale, 8 maggio 1997, n. 96).
               Vien fatto infine notare che la lettera di invito alla gara si limitava a prescrivere la sottoscrizione "sui lembi di chiusura" senza ulteriori specificazioni e senza una specifica previsione di esclusione.
               Per contro l'istituto "ZZZZZ" nelle sue controdeduzioni in primo luogo sostiene che alla prescrizione della controfirma sui lembi di chiusura della busta contenente l'offerta di gara va riconosciuto il carattere di prescrizione sostanziale.
               Osserva poi che nella lettera di invito si parla di controfirma non "sul lembo" ma "sui lembi" della busta, da individuare sia in quello preincollato sia in quello da incollare.
               Richiama infine una lettera di invito a una gara per l'affidamento di un servizio di vigilanza privata, predisposta dalla Soprintendenza di Messina e risalente al 27.11.97. In essa effettivamente si prescrive che l'offerta "dovrà essere inserita in una busta sigillata con ceralacca e firmata sui lembi di chiusura", precisando che "per lembi di chiusura si intendono sia i lembi preincollati dalla ditta che ha fabbricato la busta, sia i lembi incollati dalla ditta che partecipa alla gara".
   
               3. Ciò posto, sembra allo Scrivente di potere condividere i rilievi formulati dall'istituto ricorrente in ordine alla illegittimità della esclusione dalla gara de qua.
               In tal senso dispone la copiosa giurisprudenza citata nel ricorso in esame e qui solo in parte richiamata secondo la quale, come chiarito, per lembo di chiusura della busta contenente la documentazione e l'offerta di gara deve intendersi solo quello chiuso dall'offerente e non anche quelli preincollati dalla ditta produttrice della busta.
               Ora, poichè la busta contenente l'offerta del ricorrente risultava regolarmente controfirmata sui lembi chiusi dallo stesso ricorrente, deve ritenersi che questi abbia pienamente ottemperato alla prescrizione della lettera invito che richiedeva la sottoscrizione della busta "sui lembi di chiusura", da intendersi nel senso sopra chiarito.
               Al riguardo giova altresì rilevare che, mentre nella lettera invito richiamata dall'istituto ZZZZZ e risalente al novembre 1997 si specificava che per lembi di chiusura dovevano intendersi anche quelli preincollati, nella lettera invito relativa alla gara in oggetto - che riproduce un modello tipo successivo "appositamente modificato in conformità al parere reso dal C.G.A." (cfr. nota di codesto Assessorato n.8635 del 23.12.97) - la superiore specificazione è scomparsa, verosimilmente allo scopo di rendere lo schema tipo conforme all'orientamento giurisprudenziale sopra descritto.
               Si ritiene pertanto che codesto Assessorato, in accoglimento della richiesta della ditta ricorrente, possa autorizzare la riapertura delle operazioni di gara affinchè si proceda ad una nuova aggiudicazione.
               Le presenti considerazioni, riferite alla gara dell'1.9.98 relativa all'affidamento del servizio di vigilanza presso il Museo Archeologico di Giardini Naxos, vanno estese anche alla gara dell'1.9.98 relativa all'affidamento del servizio di vigilanza presso KKKKK, sede della Soprintendenza di Messina, trattandosi di fattispecie del tutto analoghe.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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